Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 399/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) 30 ottobre 2023 n. 5881, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro le deliberazioni di adozione e approvazione del Piano Urbanistico Comunale e di reiezione delle osservazioni dei proprietari, nella parte relativa alla destinazione del fondo ad attrezzature pubbliche di progetto e verde attrezzato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti, proprietari di un fondo classificato dal PUC come area per attrezzature pubbliche di progetto, in particolare verde attrezzato, hanno impugnato la sentenza del TAR deducendo un unico motivo articolato in più censure. In primo luogo hanno lamentato la violazione dell'art. 32 della legge regionale Campania n. 16/2004 e dell'art. 12 del regolamento regionale n. 5/2011, sostenendo che la pianificazione avrebbe dovuto necessariamente applicare la tecnica della perequazione urbanistica. In secondo luogo hanno contestato la contraddittorietà e illogicità della classificazione del lotto, rilevando che precedenti proposte di piano del 2010 e del 2017 avrebbero incluso l'area nella zona omogenea B e che, pur essendo l'area complessiva classificata come B2 - area di integrazione urbanistica, il loro fondo era stato destinato a verde attrezzato. Hanno inoltre dedotto che il Comune non avrebbe adeguatamente considerato le osservazioni presentate durante il procedimento di formazione del PUC.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla perequazione urbanistica, ha interpretato l'art. 32 della legge regionale Campania n. 16/2004 e l'art. 12 del regolamento regionale n. 5/2011 nel senso che la perequazione costituisce una modalità di attuazione della pianificazione auspicata ma non obbligatoria. L'espressione normativa secondo cui il piano può essere attuato mediante sistemi perequativi attribuisce all'amministrazione una scelta discrezionale, sicché l'assenza di perequazione non determina, di per sé, l'illegittimità del PUC. Quanto alle scelte di zonizzazione, il Collegio ha ribadito che esse sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto in presenza di errori di fatto o abnormi illogicità. La precedente classificazione urbanistica più favorevole non genera un'aspettativa tutelabile alla conservazione della destinazione né impone una motivazione puntuale, salvo ipotesi eccezionali di affidamento qualificato. Nel caso concreto non ricorreva alcuna di tali ipotesi. Le osservazioni dei privati sono state considerate apporti collaborativi e non rimedi giuridici idonei a fondare una specifica aspettativa; il loro rigetto non richiedeva quindi una motivazione analitica, essendo sufficiente l'esame delle osservazioni e il confronto con gli obiettivi generali del piano. Il TAR aveva correttamente rilevato che il rigetto delle osservazioni era coerente con l'obiettivo di evitare un indiscriminato incremento dell'edilizia residenziale, già eccedente rispetto all'andamento demografico. Le spese del grado d'appello sono state poste a carico degli appellanti e liquidate in euro 5.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 32 l.r. Campania n. 16/2004

    La perequazione urbanistica persegue lo scopo di distribuire equamente, tra i proprietari di immobili interessati dalla trasformazione oggetto della pianificazione urbanistica, diritti edificatori e obblighi nei confronti del comune o di altri enti pubblici aventi titolo.

    La disposizione non impone in ogni caso l'adozione della perequazione urbanistica, ma ne disciplina finalità e caratteristiche, rimettendo alla pianificazione e agli strumenti attuativi la definizione delle modalità concrete.

  • art. 12 regolamento regionale Campania n. 5/2011

    Il piano urbanistico, nell'ambito delle sue potenzialità edificatorie, può essere attuato anche con sistemi perequativi, compensativi e incentivanti.

    L'uso dell'espressione 'può essere attuato' evidenzia il carattere facoltativo e discrezionale della scelta amministrativa di ricorrere a sistemi perequativi.

  • art. 24 l.r. Campania n. 16/2004

    Richiamato quale base normativa per la presentazione delle osservazioni al PUC adottato.

  • art. 3, comma 5, regolamento regionale Campania n. 5/2011

    Richiamato nel procedimento di approvazione del PUC.

  • art. 42 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato quanto all'esercizio, da parte della Commissione straordinaria, delle funzioni del Consiglio comunale.

Massime di principio

  • La disciplina regionale della perequazione urbanistica non impone necessariamente a ogni piano urbanistico comunale l'adozione di sistemi perequativi: quando la legge stabilisce che il piano può essere attuato mediante tali sistemi, la scelta costituisce una modalità discrezionale di strutturazione e attuazione della pianificazione.
  • Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non sono sindacabili nel merito dal giudice, salvo che risultino affette da errori di fatto o da abnorme illogicità.
  • La destinazione urbanistica stabilita da un precedente strumento o da precedenti proposte di piano non attribuisce al proprietario una generica aspettativa tutelabile alla conservazione della destinazione più favorevole o alla non reformatio in peius.
  • Nell'esercizio del potere pianificatorio, la tutela dell'affidamento del privato opera soltanto in ipotesi eccezionali, tra cui il superamento degli standard urbanistici minimi, l'esistenza di convenzioni edificatorie già stipulate, un giudicato che riconosca il diritto di edificare o la modifica della destinazione di una limitata area agricola interclusa da fondi legittimamente edificati.
  • Le osservazioni dei cittadini e dei proprietari nella formazione degli strumenti urbanistici costituiscono apporti collaborativi e non rimedi giuridici idonei a fondare specifiche aspettative; il loro esame non richiede, di regola, una motivazione analitica, purché l'amministrazione le valuti e le confronti con gli interessi generali e gli obiettivi del piano.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiStandard urbanistici e dotazioni territoriali
RamiUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.