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Sentenza

Sentenza n. 14138/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento del decreto del Ministro dell’Interno n. -OMISSIS- del 21.6.2022, di diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata dalla ricorrente in data 22.11.2017.

Giustizia amministrativa202305495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, deducendo il difetto e l'insufficienza della motivazione, il difetto di istruttoria, la violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza e buona amministrazione, nonché l'eccesso di potere per travisamento, illogicità, contraddittorietà e sviamento. Ha sostenuto che l'Amministrazione avesse valorizzato principalmente i precedenti penali e i procedimenti a carico del coniuge convivente, risalenti in parte a epoca antecedente al matrimonio e al suo ingresso in Italia, senza considerare adeguatamente la propria condotta personale, la lunga permanenza regolare, l'inserimento sociale e lavorativo e i legami familiari instaurati in Italia. Ha inoltre dedotto che il procedimento penale pendente a suo carico non rientrasse tra le fattispecie automaticamente ostative previste dall'art. 6 della legge n. 91/1992 e che il procedimento amministrativo fosse durato circa sessantadue mesi, in violazione del termine previsto dall'art. 9-ter della medesima legge.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporti un'amplissima discrezionalità amministrativa, riferita alla valutazione dell'effettivo e stabile inserimento dell'istante nella comunità nazionale, e che il sindacato giurisdizionale sia estrinseco, limitato alla verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, il procedimento penale a carico della ricorrente per percosse e minaccia, in assenza di specifiche contestazioni sulle condotte, poteva essere valutato quale elemento sintomatico della mancata piena integrazione e condivisione dei valori dell'ordinamento. Era inoltre legittimo considerare i precedenti e i procedimenti penali del coniuge convivente, poiché la valutazione può estendersi ai familiari di primo grado e al contesto del nucleo familiare nel quale l'istante vive. La particolare gravità dei fatti attribuiti al coniuge, inclusa una vicenda relativa a stupefacenti, giustificava la cautela dell'Amministrazione. L'inserimento sociale, lavorativo ed economico della ricorrente non è stato ritenuto sufficiente a superare tali elementi, costituendo ordinariamente il presupposto per il soggiorno e il prerequisito per la cittadinanza. Il TAR ha inoltre affermato che la non automatica ostatività dei reati ai sensi dell'art. 6 della legge n. 91/1992 non ne esclude la rilevanza nella valutazione discrezionale prevista dall'art. 9. Il superamento del termine dell'art. 9-ter non determina l'illegittimità del diniego, trattandosi di termine sollecitatorio e non perentorio, il cui superamento consente soltanto di proporre l'azione avverso il silenzio-inadempimento. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    la cittadinanza “può” essere concessa

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un provvedimento discrezionale, fondato sulla valutazione dell'effettivo e stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale.

  • art. 6 l. 91/1992

    L'elencazione delle fattispecie automaticamente ostative non impedisce all'Amministrazione di considerare altri reati o procedimenti penali quali elementi valutabili nell'esercizio della discrezionalità concessa dall'art. 9.

  • art. 9-ter l. 91/1992

    Il termine per la conclusione del procedimento di cittadinanza ha natura sollecitatoria e non perentoria; il suo superamento consente esclusivamente di promuovere il rimedio contro il silenzio-inadempimento.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego è legittimo quando espone adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, rendendo comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione.

  • art. 2 Cost.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale: l'Amministrazione deve valutare l'integrazione complessiva dell'istante e le prospettive del suo stabile inserimento nella comunità nazionale, considerando condotta, situazione familiare, condizioni economiche e lavorative e rispetto dei valori della convivenza civile.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni relative alla naturalizzazione è estrinseco e debole: esso verifica il sufficiente supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
  • Nella valutazione della domanda di cittadinanza possono assumere rilievo non soltanto le condotte della richiedente, ma anche i comportamenti penalmente rilevanti dei familiari conviventi, in quanto elementi sintomatici dell'integrazione e dell'affidabilità del nucleo familiare nel quale l'istante è inserito.
  • La circostanza che un reato non rientri tra le fattispecie automaticamente ostative previste dalla legge sulla cittadinanza non impedisce che esso sia valutato discrezionalmente quale elemento negativo ai fini della concessione della cittadinanza per naturalizzazione.
  • Il termine previsto per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza ha natura sollecitatoria e non perentoria; la sua scadenza non determina l'illegittimità del successivo diniego, ma abilita l'interessato a esperire il rimedio contro il silenzio-inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

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