Cassazione Penale, Sentenza n. 37501/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Luciano Biagio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. del 23/01/2023 dal Tribunale di Milano, con due motivi principali: 1) erronea qualificazione giuridica del fatto per non aver riconosciuto la fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (vale a dire la qualificazione del fatto come di lieve entità); 2) illegittimità della confisca del denaro sequestrato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché le doglianze relative a errata qualificazione giuridica, nell'ambito del patteggiamento, sono ammissibili in Cassazione solo se sussiste un errore manifesto (immediato e senza margini di opinabilità); nel caso di specie non ricorreva tale errore e la qualificazione ai sensi del comma 5 non era stata oggetto di negoziazione né risultava manifestamente indebita. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: la confisca è stata disposta in applicazione degli artt. 85-bis d.P.R. 309/90 e 240-bis c.p., e, secondo la giurisprudenza richiamata, il denaro rinvenuto in vicinanza a mera detenzione di stupefacenti può essere confiscato solo ove ricorrano le condizioni dell'art. 240-bis c.p.; non risultava quindi violata la disciplina sulla confisca. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina dell'accordo probatorio (patteggiamento): la sentenza impugnata è stata resa ai sensi di questa norma.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sulla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti: il comma 5 (richiamato dal ricorrente) riguarda l'ipotesi di lieve entità; la Corte ha ritenuto che tale qualificazione non fosse manifesta né negoziata nel patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (legge 23 giugno 2017, n. 103)
Limita i motivi di ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento ai soli casi indicati (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta-sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena) e richiede che l'erronea qualificazione sia un errore manifesto.
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Rinvio alle norme del codice penale per gli aspetti sanzionatori e confiscatori connessi ai delitti previsti dal testo unico sugli stupefacenti; applicato in combinato con l'art. 240-bis c.p. per le confische.
art. 240-bis cod. pen.
Prevede le condizioni per la confisca per equivalente o specifica relative a reati che possono giustificare l'ablazione di beni/denaro; la Corte ha richiamato che per la mera detenzione di stupefacenti la confisca del denaro è ammessa solo se ricorrono le condizioni di questa norma.
art. 240 cod. pen.
Norma generale sulla confisca: la Corte ha precisato che, per la mera detenzione di stupefacenti, non trova applicazione la confisca ex art. 240 c.p. né la disciplina ex art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/90 (quest'ultima riferita alla cessione), se manca il necessario nesso tra denaro e delitto di cessione.
Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo, Rv. 283248 - 01
In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità
Giurisprudenza che chiarisce che per la mera detenzione la confisca del denaro è ammessa solo se sussistono i presupposti dell'art. 240-bis c.p.; essa esclude l'utilizzo delle altre forme di confisca quando manca il nesso tra denaro e reato di cessione.
Massime di principio
- Contro sentenze di patteggiamento la Cassazione ammette il ricorso solo per i motivi tassativi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; le censure devono rientrare nei limiti e, se concernono la qualificazione giuridica, devono evidenziare un errore manifesto.
- L'erronea qualificazione giuridica è sindacabile in Cassazione solo se la discordanza tra capo di imputazione e qualificazione in sentenza emerge con immediata evidenza e senza margini di opinabilità.
- Nelle ipotesi di mera detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro non è automatica: occorre verificare i requisiti dell'art. 240-bis c.p. richiamato dall'art. 85-bis del DPR 309/90; in mancanza del necessario nesso tra denaro e reato di cessione, la confisca non trova fondamento.
- Chi impugna per cassazione ha l'onere di dimostrare che la questione impugnata rientri effettivamente tra i motivi ammessi e che sussista il requisito di manifesta illogicità o manifesta illegicità quando richiesto dalle norme.
- Ricorsi manifestamente infondati o non conformi ai limiti di ammissibilità possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. Cassa delle ammende).
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