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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24116/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame che ha confermato il sequestro preventivo dell'immobile ritenuto profitto di reati (bancarotta fraudolenta e reati tributari) asserendo l'assenza del periculum in mora. La ricorrente sostiene che l'iscrizione ipotecaria a favore della banca e la transazione con il fallimento LB Corporation (con sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare e pagamento a rate) assicurerebbero il vincolo sul bene e l'impossibilità di alienazione opponibile al fallimento, eliminando il rischio rimosso con la misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per carenza dei presupposti di censura consentiti in sede di legittimità sulle misure cautelari reali (il controllo è limitato a vizi di legge o motivazione radicale). Il Collegio conferma che il Tribunale del Riesame ha fornito motivazione coerente e sufficiente sia sul fumus commissi delicti (elementi indiziari concreti collegati a Michele Lodi e al gruppo SICURINT, dichiarazioni di testi e ricostruzione dei passaggi di proprietà) sia sul periculum in mora (i vincoli derivanti da ipoteca e revocatoria fallimentare non garantiscono l'effettiva indisponibilità del bene e non escludono il rischio di sottrazione). Per tali ragioni il sequestro preventivo è stato ritenuto legittimo. La ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per le spese processuali e possibilità di ammenda a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare la somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Consente il deposito di memorie difensive; richiamato poiché la ricorrente ha depositato una memoria in vista dell'udienza in Cassazione.

  • Sez. U civili n. 30416 del 23/11/2018 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio secondo cui la sentenza che accoglie la domanda revocatoria ha natura costitutiva e incide sull'efficacia dell'atto rispetto ai creditori (salvaguardia della garanzia patrimoniale), ma non produce automaticamente l'indisponibilità assoluta del bene nei confronti del titolare formale.

  • Sez. 2 n. 18951 del 14/3/2017 (giurisprudenza)

    Precisazione giurisprudenziale sul controllo in Cassazione degli provvedimenti cautelari: il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali così radicali da rendere il provvedimento incomprensibile.

  • Sez. 5 n. 3722 del 11/12/2019 (Gheri) (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio che, ai fini della misura cautelare reale, il fumus va valutato con riferimento al consistente quadro indiziario che colleghi il reato all'indagato (anche quando la misura colpisce un terzo), non solo alla posizione soggettiva del terzo interessato.

  • Sez. 3 civile n. 9584 del 12/5/2015 (giurisprudenza)

    Cita il principio che l'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare non comporta effetti restitutori diretti in favore del disponente fallito ma incide sull'inefficacia rispetto alla massa dei creditori; quindi non sempre impedisce atti dispositivi da parte del titolare formale.

  • Sez. 1 n. 17590 del 31/8/2005 (giurisprudenza)

    Ulteriore giurisprudenza che sottolinea come la revocatoria incida sull'efficacia degli atti verso i creditori e non necessariamente sulla validità assoluta degli atti dispositivi.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione contro ordinanze su sequestro preventivo o probatorio il sindacato è limitato: ammessa solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali; le censure meramente logiche o di valutazione degli elementi probatori sono inammissibili.
  • Per la misura cautelare reale occorre un consistente quadro indiziario (fumus) che consenta di ricondurre il profitto al reato e alla condotta dell'indagato; elementi come dichiarazioni di coindagati o persone vicine all'indagato possono costituire base indiziaria sufficiente.
  • La presenza di vincoli reali (ipoteca) o di una transazione seguito da sentenza di revocatoria fallimentare non elimina automaticamente il periculum in mora: tali vincoli incidono sull'efficacia del trasferimento nei confronti dei creditori ma non garantiscono l'immediata o assoluta indisponibilità del bene rispetto al titolare formale, che può comunque compiere atti dispositivi suscettibili di rendere difficile la successiva esecuzione.
  • Chi contesta un sequestro preventivo su base periculum in mora deve dimostrare in modo persuasivo che i vincoli giuridici esistenti rendono il bene effettivamente indisponibile o precludono realisticamente qualsiasi rischio di sottrazione o dispersione; deduzioni teoriche non bastano.
  • Nel valutare il periculum il giudice tiene conto non solo dei vincoli formali ma anche dell'effettività delle garanzie e della dipendenza dell'effettiva tutela dall'iniziativa di terzi (es. banca, curatore fallimentare) e da esiti processuali incerti.

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