Cassazione Penale, Sentenza n. 33657/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Enna che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in relazione al reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose. Il Procuratore aveva contestato in udienza l'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. (che qualifica la cosa come destinata a pubblico servizio e rende il reato procedibile d'ufficio), ma il giudice monocratico l'aveva ritenuta tardiva e inammissibile. Il ricorso sostiene che la contestazione suppletiva in udienza era legittima e che l'aggravante era comunque adeguatamente richiamata dalla formulazione dell'imputazione (es. indicazione del furto di energia e del Servizio Elettrico Nazionale).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accolto l'orientamento della Quinta Sezione secondo cui le aggravanti di natura "valutativa" (come la destinazione del bene a pubblico servizio ex art. 625, comma 1, n. 7 c.p.) possono essere adeguatamente contestate anche mediante espressioni evocative nell'imputazione, se tali espressioni consentono a un "agente medio" di coglierne la portata aggravante. Inoltre, la Corte ha affermato il potere/dovere del pubblico ministero di proporre la contestazione suppletiva in udienza utile anche se è decorso il termine per la proposizione della querela (art. 85 d.lgs. n.150/2022), con la conseguenza che la declaratoria di improcedibilità per mancata querela era stata erroneamente pronunciata. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio.
Norme richiamate
art. 516 e ss. cod. proc. pen.
richiamati come riferimento procedurale per l'impugnazione degli atti e per i motivi del ricorso del pubblico ministero
art. 624, comma 3, cod. pen.
norma relativa al furto (menzionata nel motivo di impugnazione in relazione alla nuova formulazione introdotta dal d.lgs. n.150/2022)
art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
aggravante che attiene alla destinazione della cosa a pubblico servizio; nel caso ha natura valutativa e può rendere il reato procedibile d'ufficio se adeguatamente contestata
art. 85 d.lgs. n.150 del 2022
ha introdotto termini e regole transitorie sulla procedibilità (querela) per alcune fattispecie; la Corte ha valutato la portata del termine per la querela rispetto al potere del PM di proporre contestazione suppletiva
art. 129 cod. proc. pen.
esamina il rapporto tra poteri del giudice e cause di non procedibilità; la Corte ha distinto tra effetti della prescrizione e della improcedibilità per mancata querela nel rapporto con la contestazione suppletiva
art. 517 cod. proc. pen.
regola la contestazione delle circostanze aggravanti in dibattimento; la Corte riconosce la legittimità della contestazione suppletiva del PM in udienza utile
art. 554-bis e art. 554-ter cod. proc. pen.
disciplinano la contestazione suppletiva e la fase predibattimentale; la Corte li interpreta come compatibili con il potere del PM di modificare l'imputazione in udienza utile per adeguare il capo di imputazione al materiale di prova
art. 6 CEDU, par. 3, lett. a
richiamato quale parametro costituzionale per la tutela del diritto di difesa e per l'esigenza che la contestazione consenta all'imputato di difendersi efficacemente
Massime di principio
- Le aggravanti di natura "valutativa" (es. destinazione del bene a pubblico servizio) possono essere considerate adeguatamente contestate anche se non nominate testualmente, purché l'imputazione contenga espressioni evocative e puntuali che consentano a un "agente medio" di comprendere la natura aggravante e quindi di esercitare la propria difesa.
- Il pubblico ministero ha il potere/dovere di proporre contestazione suppletiva in udienza utile per modificare l'imputazione e richiamare circostanze aggravanti che rendono il reato procedibile d'ufficio; tale potere può essere esercitato anche se è decorso il termine per la proposizione della querela da parte della persona offesa, evitando così un'irragionevole sterilizzazione dell'azione penale.
- La valutazione sull'adeguatezza della contestazione suppletiva è fattispecie-specifica: il giudice deve verificare se le formulazioni impiegate nell'imputazione hanno effettivamente reso conoscibile all'imputato l'accusa aggravata in modo sufficientemente preciso per consentire l'esercizio del contraddittorio e della difesa.
- Il trattamento della contestazione suppletiva è diverso a seconda della causa di non procedibilità coinvolta: la disciplina e la giurisprudenza distinguono la possibilità di recupero della procedibilità nel caso di improcedibilità per mancata querela rispetto ai limiti che emergono quando è in gioco la prescrizione (quest'ultima può prevalere nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità).
- Prassi consigliata: il pubblico ministero che intenda basare la procedibilità su un'aggravante valutativa dovrebbe documentare e rendere espliciti in udienza gli elementi che evocano la destinazione pubblica del bene (es. riferimento alla rete di distribuzione, al gestore pubblico o all'erogazione di un servizio pubblico), e offrire all'imputato la possibilità di chiedere termini per difendersi; il giudice deve valutare caso per caso la precisione della contestazione evocativa.
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