Cassazione Civile, Sentenza n. 11269/2020 del 12/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitori di energia)
La controversia
Una società industriale citò in giudizio le società fornitrici e distributrici di energia elettrica per ottenere il risarcimento dei danni causati da ripetute interruzioni della somministrazione nel proprio stabilimento. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 16 giugno 2010, rigettò la domanda per prescrizione quinquennale. La Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva del 20 settembre 2012, escluse la prescrizione, ritenendo azionato un diritto risarcitorio da inadempimento contrattuale soggetto al termine decennale, e dispose la prosecuzione del giudizio. Con sentenza definitiva del 20 dicembre 2017, accertate 217 interruzioni — 38 nel periodo 1 gennaio-1 ottobre 1999 e 179 nel periodo successivo, sino al 10 dicembre 2004 — condannò la società distributrice, quale procuratrice della società fornitrice, a pagare 204.729,50 euro oltre interessi per il primo periodo e la distributrice in proprio a pagare 1.040.146,26 euro oltre interessi per il secondo; respinse la richiesta per lucro cessante. Condannò inoltre la compagnia assicuratrice a manlevare le società energetiche, entro la quota di coassicurazione del 64% e al netto della franchigia, per gli importi indicati in sentenza. Le società energetiche proposero ricorso principale con otto motivi: contestarono che la domanda fosse fondata sulla responsabilità contrattuale anziché sulla disciplina del prodotto difettoso e invocarono il relativo termine prescrizionale; censurarono l’accertamento dell’esistenza e del contenuto del rapporto di somministrazione per il periodo anteriore al contratto prodotto, l’accertamento dell’inadempimento e la valutazione dell’accidentalità delle interruzioni; dedussero l’irrituale acquisizione documentale da parte del CTU e l’erroneità delle sue conclusioni; contestarono infine il mancato riconoscimento, nella manleva, di rivalutazione e interessi con decorrenza corrispondente a quella riconosciuta alla danneggiata e la condanna della distributrice anche quale rappresentante della fornitrice. La compagnia assicuratrice propose ricorso incidentale con cinque motivi: denunciò la prescrizione annuale del diritto all’indennizzo, contestò che la richiesta risarcitoria fosse stata individuata nella citazione del 9 febbraio 2005 anziché nella lettera del 31 luglio 2002, lamentò l’omesso esame di tale lettera e dedusse ultrapetizione e violazione delle regole sulla non contestazione in relazione alla durata e alle proroghe della polizza.
La decisione
La Cassazione ha accolto soltanto il settimo motivo del ricorso principale, relativo alla determinazione della manleva per rivalutazione e interessi. La Corte d’appello aveva calcolato gli importi assicurati sulla base dei danni attualizzati alla data della CTU (19 febbraio 2015), ma non aveva applicato alla manleva la successiva rivalutazione e gli interessi riconosciuti alla danneggiata. La sentenza è stata cassata su questo punto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché ridetermini la somma dovuta dall’assicuratrice secondo tali criteri, senza superare il massimale. Gli altri sette motivi del ricorso principale sono stati rigettati o dichiarati inammissibili: la censura sulla qualificazione della domanda non era conforme alla statuizione impugnata e investiva un accertamento di fatto; la contestazione relativa alla prescrizione dipendeva dal motivo inammissibile; la dedotta mancanza di contratti anteriori era questione nuova e le censure su inadempimento, prove e CTU sollecitavano una rivalutazione del merito o non rispettavano i requisiti di specificità. È stato rigettato il motivo relativo alla condanna della distributrice quale procuratrice della fornitrice, poiché la condanna per il primo periodo era stata pronunciata proprio in tale qualità. Il ricorso incidentale dell’assicuratrice è stato rigettato: la censura sulla prescrizione non consentiva di verificare il significato univoco della lettera del 31 luglio 2002, mancandone la riproduzione e l’esatta collocazione processuale; non vi era contrasto con la sentenza non definitiva; la doglianza di omesso esame non individuava un fatto storico decisivo; infine, le censure sulla delimitazione temporale della domanda e sulla cessazione della polizza non risultavano comprovate dagli atti. La Corte ha rimesso al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1915 c.c.
con riferimento alla decadenza, ha evidenziato che, pur non essendo stata inoltrata da Enel Distribuzione alcuna denuncia di sinistro alla Compagnia entro tre gg. dal ricevimento della citazione per danni (come previsto dall’art. 10 della polizza), non vi era stata una dolosa inadempienza all’obbligo di dare preavviso, come richiesto dall’art. 1915 c.c., sicchè la garanzia era dovuta
La mancata denuncia tempestiva del sinistro non esclude la garanzia quando non risulti una dolosa inadempienza all’obbligo di avviso.
art. 2952 c.c., comma 2
in tema di assicurazione della responsabilità civile, la prescrizione breve del diritto all’indennizzo decorre dal momento in cui l’assicurato riceve la richiesta risarcitoria del danneggiato, in quanto solo a partire da tale momento il responsabile è in condizione ed è tenuto ad attivare il proprio assicuratore per ottenere l’indennizzo; al riguardo va, tuttavia, ribadito che “il disposto dell’art. 2952 c.c., deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l’esercizio dei diritti dell’assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l’assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l’assicuratore”
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine annuale decorre dalla ricezione di una richiesta risarcitoria dal significato univoco, idonea a rendere concreta la minaccia al patrimonio dell’assicurato e a imporre l’attivazione dell’assicuratore.
art. 366 c.p.c., n. 6
nella specie il motivo, non contenente la riproduzione della detta lettera del 31-7-2002 nè l’esatta allocazione della stessa tra gli atti del giudizio di merito, non consente a questa Corte di valutare l’univocità della richiesta risarcitoria, ed è quindi inammissibile per violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6
La censura che attribuisce a un documento rilevanza decisiva deve riprodurne il contenuto necessario e indicarne l’esatta collocazione processuale, così da consentire alla Cassazione di verificarne la decisività.
art. 1218 c.c.
al riguardo va comunque evidenziato che la Corte, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha espressamente ritenuto accidentali alcune interruzioni, non imputandole quindi alle somministratrici, ed ha precisato che l’accidentalità anche di altre interruzioni, risolvendosi in un inadempimento determinato da impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, doveva essere dimostrata, in applicazione degli oneri probatori di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c., dalle stesse somministratrici
Il debitore che intende escludere l’imputabilità dell’inadempimento per impossibilità sopravvenuta deve dimostrare la causa non imputabile che ha determinato l’impossibilità della prestazione.
art. 2697 c.c.
al riguardo va comunque evidenziato che la Corte, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha espressamente ritenuto accidentali alcune interruzioni, non imputandole quindi alle somministratrici, ed ha precisato che l’accidentalità anche di altre interruzioni, risolvendosi in un inadempimento determinato da impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, doveva essere dimostrata, in applicazione degli oneri probatori di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c., dalle stesse somministratrici
In relazione all’inadempimento, spetta alle somministratrici provare che le interruzioni ulteriori rispetto a quelle già riconosciute accidentali dipendano da una causa non imputabile, idonea a rendere impossibile la prestazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non coincide con l’omessa valutazione di documenti, argomentazioni o singoli elementi istruttori se il fatto rilevante è stato comunque considerato.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
Per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve specificare il fatto, gli elementi da cui risulta, quando e come è stato discusso e perché è decisivo; non basta lamentare la mancata menzione di una prova.
Massime di principio
- Nell’assicurazione della responsabilità civile, la prescrizione breve del diritto dell’assicurato all’indennizzo decorre dalla ricezione di una richiesta risarcitoria del danneggiato dal significato univoco, che prospetti una concreta iniziativa idonea a minacciare il patrimonio dell’assicurato e renda urgente l’attivazione dell’assicuratore.
- Quando il debitore oppone che l’inadempimento è dipeso da impossibilità della prestazione per causa non imputabile, grava su di lui la prova della causa che ha determinato tale impossibilità; nel caso di interruzioni della somministrazione, spetta quindi al somministratore dimostrare l’accidentalità delle interruzioni non già riconosciute come non imputabili.
- Il ricorso per cassazione che fonda una censura sul contenuto decisivo di un documento deve riprodurne il contenuto rilevante e indicare con precisione dove il documento si trova negli atti del giudizio di merito, affinché la Corte possa verificarne la portata.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo concerne un accadimento storico, discusso tra le parti e potenzialmente determinante per l’esito; non è integrato dalla mera omessa valutazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico rilevante sia stato comunque esaminato.
- Se gli importi posti a base della manleva assicurativa sono determinati alla data della consulenza tecnica, il giudice deve coordinare il calcolo dell’obbligo di manleva con gli accessori riconosciuti al danneggiato, applicando rivalutazione e interessi secondo quanto statuito, sempre entro i limiti del massimale assicurativo.
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