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Sentenza

Sentenza n. 4838/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del decreto direttoriale 14 dicembre 2022, n. 7967-2022, adottato dal Direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria, avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano”; - della nota a firma congiunta da parte del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, trasmessa all'Assessore alla Sanità con Prot.2022-1426291 del 7 dicembre 2022 ad oggetto “Payback dispositivi medici. Ripiano anni 2015-2018”; - del decreto 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie generale, n. 251 - del decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale, n. 216; - nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non noto, ivi inclusi per quanto occorrer possa: (i) l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 28 settembre 2022, rep. atti n. 213/CSR, avente ad oggetto “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; (ii) l'intesa sancita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14 settembre 2022, atto n. 22/179/CR6/C7, avente ad oggetto “schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; (iii) la nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022, avente ad oggetto “NOTA ESPLICATIVA RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015 – 2018, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 TER DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015 N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N.125, COME MODIFICATO AL COMMA 8 DELL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145”; (iv) l'accordo 7 novembre 2019 rep. n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; (v) la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (vi) la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 1 n. 719 del 14 agosto 2019; (vii) la deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL 2 n. 655 del 21 agosto 2019; (viii) la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 3 n. 397 del 23 agosto 2019; (ix) la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 4 n. 582 del 22 agosto 2019; (x) la deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL 5 n. 45 del 22 agosto 2019; (xi) la deliberazione del Direttore Generale dell'IRCCS Policlinico San Martino n. 1338 del 29 agosto 2019; (xii) la deliberazione del Direttore Generale dell'IRCCS G. Gaslini n. 672 del 26 agosto 2019;

Giustizia amministrativa202302728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di individuazione dell'impresa fornitrice e dell'importo dovuto a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i presupposti decreti ministeriali e gli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali di ripiano, il decreto direttoriale della Regione Liguria del 14 dicembre 2022, la nota regionale del 7 dicembre 2022 e gli ulteriori atti presupposti, tra cui intese, accordi, circolari e deliberazioni delle aziende sanitarie liguri. Il testo della sentenza non riporta il dettaglio dei motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuto difetto di interesse. Con memoria del 9 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al regime premiale previsto dall'art. 8, comma 3, del d.l. 34/2023, convertito con modificazioni dalla l. 56/2023.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che, in presenza di un'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione e in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, il giudice amministrativo non possa decidere nel merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. La disponibilità dell'azione permane fino alla trattazione della causa e la dichiarazione della parte impone una pronuncia conforme. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura e delle ragioni della decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la definizione della controversia con decreto o sentenza in presenza dei relativi presupposti.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Individua il regime premiale cui la ricorrente ha aderito, determinando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione e non emergono contestazioni o diverse richieste delle altre parti, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione; il giudice non può procedere d'ufficio nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non equivale a una decisione sulla legittimità degli atti impugnati e impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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