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Sentenza

Sentenza n. 2286/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato stagionale, il visto d'ingresso, era entrato in Italia ed era stato assunto. Il procedimento di revoca era stato avviato sulla base di un parere ostativo della Questura riferito a un presunto ingresso irregolare nell'Unione europea con contraffazione di un permesso o carta di soggiorno. Il ricorrente deduceva: violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 e delle garanzie partecipative, poiché l'amministrazione aveva archiviato la pratica per mancato riscontro imputato al soggetto titolare della domanda presentata tramite patronato, senza considerare le osservazioni trasmesse dal lavoratore tramite il proprio difensore; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, difetto di istruttoria, travisamento e violazione del contraddittorio, poiché il lavoratore era autonomamente legittimato a partecipare al procedimento e non era obbligato a utilizzare la piattaforma ministeriale o il medesimo intermediario del datore di lavoro; contraddittorietà, difetto di istruttoria e lesione dell'affidamento, anche perché lo stesso Sportello Unico aveva invitato il difensore a presentare osservazioni e aveva trasmesso tali osservazioni alla Questura per una nuova valutazione; violazione degli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, difetto assoluto di motivazione, divieto di automatismi e sviamento, per asserita insussistenza di una causa tassativa di revoca. Le amministrazioni sostenevano che l'unico titolare della domanda fosse l'utente del patronato delegato dal datore di lavoro e che, comunque, le osservazioni fossero state trasmesse alla Questura, la quale aveva confermato il parere negativo.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso la Regione Siciliana, ritenendo che il provvedimento fosse riconducibile esclusivamente allo Sportello Unico per l'Immigrazione istituito presso la Prefettura, articolazione del Ministero dell'Interno. Nel merito ha accolto il ricorso, ritenendo assorbenti i primi tre motivi. Lo straniero, quale destinatario diretto degli effetti della revoca, ha una posizione giuridica autonoma rispetto al datore di lavoro istante ed è legittimato a partecipare al procedimento e a presentare osservazioni, personalmente o tramite un rappresentante di sua scelta. Non è previsto che le osservazioni debbano essere trasmesse tramite il patronato del datore di lavoro o attraverso la specifica piattaforma ministeriale; l'invio tramite PEC del difensore costituiva quindi una modalità idonea di partecipazione. Poiché le osservazioni erano state presentate prima dell'adozione della revoca, l'amministrazione non poteva ignorarle o archiviare la pratica per mancato riscontro telematico dell'utente della piattaforma. Il provvedimento era inoltre intrinsecamente contraddittorio e indeterminato, poiché riportava entrambe le ipotesi standardizzate di presentazione o mancata presentazione delle osservazioni senza chiarire quale fosse stata concretamente applicata. L'atto non dava conto né delle osservazioni né della loro trasmissione alla Questura, né delle ragioni del loro eventuale mancato accoglimento; risultava pertanto viziato anche per difetto di motivazione. La produzione in giudizio della successiva conferma del parere negativo non poteva sanare i vizi, costituendo integrazione postuma della motivazione, peraltro riferita a un motivo ostativo diverso da quello originariamente rappresentato. Il provvedimento di revoca è stato annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Le spese sono state compensate; la decisione sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata a una successiva camera di consiglio.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento delle garanzie partecipative nel procedimento di revoca.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Impone la considerazione delle osservazioni del destinatario del preavviso di rigetto o revoca; l'amministrazione deve valutare le osservazioni pervenute prima dell'adozione dell'atto finale e motivare sulle ragioni del loro eventuale mancato accoglimento.

  • art. 48 d.lgs. 82/2005 (CAD)

    La PEC costituisce uno strumento ufficiale di gestione delle comunicazioni e notificazioni, idoneo alla trasmissione delle osservazioni procedimentali.

  • artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998

    Invocati dal ricorrente con riferimento ai presupposti della revoca del nulla osta; il giudice non ha esaminato nel merito tali censure, ritenendo assorbenti i vizi partecipativi e motivazionali.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata alla camera di consiglio.

Massime di principio

  • Lo straniero in favore del quale è presentata una domanda amministrativa destinata a produrre effetti diretti sulla sua posizione, quale il rilascio o la revoca di un titolo di soggiorno o di un nulla osta al lavoro, è titolare di una posizione giuridica autonoma rispetto a quella del datore di lavoro istante e deve poter partecipare al procedimento, anche tramite un rappresentante di propria scelta.
  • In assenza di una specifica previsione normativa, l'amministrazione non può subordinare l'esercizio del diritto di partecipazione procedimentale all'utilizzo di una determinata piattaforma informatica o di un intermediario scelto da altro soggetto; le osservazioni trasmesse tramite un canale ufficiale, quale la PEC, devono essere acquisite e valutate.
  • Le osservazioni presentate prima dell'adozione del provvedimento finale devono essere valutate dall'amministrazione anche se non pervenute entro il termine indicato nel preavviso, purché siano tempestivamente disponibili prima della decisione; la loro omissione vizia il provvedimento finale.
  • Un provvedimento amministrativo è illegittimo per contraddittorietà intrinseca o indeterminatezza quando utilizza una modulistica standard che contempla alternativamente più ipotesi procedimentali senza indicare quale di esse ricorra concretamente, impedendo di comprendere la ragione effettiva della decisione.
  • La motivazione del provvedimento finale deve dare conto delle osservazioni difensive ricevute e delle ragioni del loro mancato accoglimento; la mera formula secondo cui esse non sarebbero idonee a modificare l'esito non è sufficiente.
  • L'amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione di un provvedimento con elementi o atti non menzionati nell'atto impugnato, soprattutto quando tali elementi introducano un diverso motivo ostativo; la produzione processuale non sana il difetto originario di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela del terzo

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