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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26242/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Oristano resa in sede di rinvio, deducendo un unico motivo di vizio motivazionale. In particolare ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il giudice del rinvio si sarebbe limitato a ribadire le ragioni della precedente decisione di primo grado, già annullata da questa Corte per motivazione carente sul punto. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la motivazione del provvedimento impugnato era invece presente, coerente e congrua, e il ricorrente non si era confrontato in modo adeguato con essa. Il Tribunale aveva valorizzato, ai fini del diniego dell'art. 131-bis c.p., l'abbattimento notturno di un cinghiale, l'orario vietato e pericoloso della caccia, il numero elevato di cartucce possedute, l'uso dell'arma al di fuori dei casi consentiti e l'impiego di munizione non consentita per l'abbattimento degli ungulati. Tali elementi erano stati considerati ostativi alla particolare tenuità del fatto, anche alla luce della complessiva gravità della condotta e della propensione alla violazione delle regole in materia venatoria e di armi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse esistente, lineare e logicamente coerente, e che il giudice di merito avesse correttamente applicato i criteri di valutazione richiesti dall'art. 131-bis c.p. e dall'art. 133, comma 1, c.p., escludendo la particolare tenuità del fatto sulla base di elementi specifici e rilevanti della condotta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; può essere esclusa sulla base di elementi concreti che rendano la condotta non tenue.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    I criteri di commisurazione della pena sono utilizzabili, in funzione valutativa, anche per apprezzare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p., senza che sia necessario esaminare tutti gli elementi in modo analitico, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 157/1992

    È richiamata come legge che disciplina anche gli orari consentiti per l'esercizio della caccia, rilevanti nel giudizio sulla gravità della condotta.

  • Corte cost. n. 186 del 13.6.2000

    È richiamata per escludere la possibilità di non applicare la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj

    Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto deve essere complesso e congiunto, avendo riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo, e deve considerare il fatto storico concreto e non solo il fatto tipico.

  • Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano

    Ai fini dell'art. 131-bis c.p. non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti per escludere la particolare tenuità.

  • Sez. 6, n. 55107 dell'8/11/2018, Milone

    È sufficiente valorizzare elementi specifici della condotta, anche post factum o connessi alla gestione del fatto, per escludere la particolare tenuità, senza incompatibilità automatica con eventuali attenuanti generiche.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non si accerta in astratto, ma attraverso una valutazione complessiva della concreta modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
  • Per escludere l'art. 131-bis c.p. non è necessaria l'analisi di tutti i parametri dell'art. 133, comma 1, c.p.; è sufficiente che il giudice indichi in modo chiaro gli elementi di fatto ritenuti decisivi e logicamente idonei a negare la tenuità.
  • In sede di legittimità, il ricorso per vizio motivazionale è inammissibile quando non si confronta realmente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti.
  • La valutazione sulla particolare tenuità può legittimamente tener conto di elementi concreti che evidenzino una condotta complessivamente grave, pericolosa o sintomatica di spregio delle regole, anche se il fatto base potrebbe apparire isolatamente modesto.
  • La disciplina sulla caccia e sulle armi può assumere rilievo decisivo nel giudizio ex art. 131-bis c.p. quando la condotta sia stata posta in essere in orari vietati, con modalità pericolose o con strumenti non consentiti, perché tali elementi incrementano il disvalore del fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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