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Ordinanza

Ordinanza n. 2464/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del 12 gennaio 2026, Prot. N. 56/26/GA/CAFCAT25, con il quale è stata disposta l’esclusione di Bar Banqueting s.r.l. dalla «Procedura competitiva per l’affidamento degli spazi e delle aree adibiti alle attività di caffetteria e catering presso il complesso immobiliare Auditorium Parco della musica Ennio Morricone», comunicato in data 13 gennaio 2026 nonché per l’annullamento del diniego parziale del 23 gennaio 2026 (cfr. allegato n. 5 al ricorso introduttivo) all’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente (cfr. allegato n. 6 al ricorso introduttivo) e per la conseguente condanna ad ostendere i documenti richiesti con l’istanza del 13 gennaio 2026; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/4/2026: per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della Determina di aggiudicazione della procedura in favore della Palombini Ricevimenti s.r.l. n. prot. 71/26/GA/CAFCAT25 del 6 marzo 2026 e della comunicazione di aggiudicazione dello stesso 6 marzo 2026.

Giustizia amministrativa202601848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dalla procedura competitiva; diniego parziale di accesso agli atti di gara; determina di aggiudicazione in favore di altra impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento del 12 gennaio 2026 con cui è stata esclusa dalla procedura competitiva per l'affidamento degli spazi e delle aree destinati alle attività di caffetteria e catering presso l'Auditorium Parco della Musica, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre impugnato il diniego parziale del 23 gennaio 2026 relativo all'istanza di accesso agli atti presentata il 13 gennaio 2026, chiedendo l'ostensione dei documenti richiesti. Con motivi aggiunti ha impugnato, chiedendone la sospensione, la determina di aggiudicazione del 6 marzo 2026 e la relativa comunicazione, adottate in favore di altra impresa. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti contro l'esclusione e l'aggiudicazione, né le specifiche ragioni dell'esigenza cautelare riferita ai motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, ritenendo che l'esigenza cautelare fosse già adeguatamente tutelata dalla sollecita fissazione della trattazione del merito, prevista per l'udienza pubblica del 5 giugno 2026. Le spese della fase cautelare relativa ai motivi aggiunti sono state compensate. Il TAR ha inoltre respinto la domanda di annullamento del diniego parziale di accesso del 23 gennaio 2026. Ha rilevato che, alla data del diniego, non era ancora stata adottata l'aggiudicazione della procedura; nel frattempo, dopo l'intervenuta aggiudicazione, la ricorrente aveva dichiarato di avere riproposto l'istanza di accesso alla Fondazione. L'eventuale interesse all'ostensione di ulteriore documentazione dovrà quindi essere valutato in relazione all'eventuale esito negativo della nuova istanza, senza che l'ordinanza definisca le domande di annullamento dell'esclusione e dell'aggiudicazione. È stata confermata la trattazione congiunta del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti all'udienza pubblica del 5 giugno 2026. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare incidentale; il giudice l'ha respinta poiché la sollecita fissazione dell'udienza di merito assicurava adeguata tutela all'esigenza cautelare.

Massime di principio

  • La domanda cautelare può essere respinta quando la sollecita fissazione dell'udienza di merito, in relazione alle concrete esigenze rappresentate, assicura già una tutela adeguata e rende non necessaria l'adozione di una misura cautelare ulteriore.
  • Il diniego di accesso agli atti di gara deve essere valutato in relazione alla situazione esistente al momento della sua adozione; l'assenza dell'aggiudicazione a tale data costituisce elemento rilevante per la decisione sulla relativa domanda di annullamento.
  • Quando, dopo l'intervenuta aggiudicazione, l'interessato ripropone l'istanza di accesso, l'ostensione dell'ulteriore documentazione deve essere esaminata in rapporto all'eventuale riscontro negativo della nuova istanza, non potendo la precedente domanda estendersi automaticamente a una situazione procedimentale sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAccesso agli atti di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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