Cassazione Penale, Sentenza n. 35882/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva riconosciuto a favore di Arturo Assumma il risarcimento per ingiusta detenzione (euro 167.314,29). Il Ministero deduceva: (i) vizio di motivazione perché la Corte della riparazione non avrebbe adeguatamente valutato la sussistenza della "condizione ostativa" (vicinanza alla cosca, ricezione e trasferimento di una consistente somma di denaro quale possibile riscontro delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, frequentazioni con soggetti condannati), e (ii) vizio nella quantificazione dell'indennizzo e nella motivazione del supplemento liquidato.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio, ordinando che in sede di rinvio si valutino tutte le circostanze di fatto accertate nel giudizio di merito (assunzione per intermediazione di soggetti appartenenti alla 'ndrangheta, consegna di una tranche di denaro e frequentazioni con soggetti condannati) al fine di verificare se tali elementi siano sintomatici di condotte gravemente colpose o dolose e se abbiano avuto efficacia sinergica rispetto al provvedimento restrittivo. Ha quindi censurato omissioni e contraddizioni motivazionali della Corte della riparazione. Ha inoltre rinviato la regolamentazione delle spese processuali alla Corte d'appello.
Norme richiamate
Codice penale
Gli articoli sono indicati come i reati contestati (estorsione e altro reato indicato), ma la Cassazione non si pronuncia sulla responsabilità penale; usa tali riferimenti per definire il perimetro delle accuse che il giudice della riparazione deve considerare ai fini della verifica della condizione ostativa alla riparazione.
Legge 7 marzo 1991, n. 203
Richiamata come norma richiamata nell'imputazione; la Corte rileva che, anche quando esistano elementi emersi nel giudizio di merito relativi a contiguità con il gruppo criminale o trasferimento di denaro, tali dati devono essere autonomamente valutati dal giudice della riparazione per stabilire se abbiano contribuito a creare l'apparenza del reato alla base della misura cautelare.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta ex ante, con autonomia rispetto al giudice penale, se il comportamento del ricorrente abbia creato un'apparenza di reato tale da giustificare la misura cautelare; non valuta se il fatto integri il reato oltre ogni ragionevole dubbio.
- Devono essere esaminati tutti gli elementi probatori disponibili nella fase delle indagini (comprese dichiarazioni di collaboratori e riscontri), purché non espressamente esclusi in dibattimento; il giudice di riparazione deve motivare la rilevanza di ciascun elemento.
- La 'colpa grave' ai fini ostativi va intesa come macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme che possa ragionevolmente prevedere l'intervento dell'autorità giudiziaria; non è sufficiente la mera disponibilità a compiere illeciti non direttamente connessi al reato per cui è stata adottata la misura.
- Le frequentazioni ambigue o l'assunzione su pressione di appartenenti a consorterie criminali sono elementi rilevanti se il giudice della riparazione spiega come essi abbiano contribuito, anche congiuntamente ad altri indizi, a formare il quadro indiziario che ha determinato la custodia cautelare.
- Se la motivazione della Corte della riparazione è contraddittoria o omette di valutare elementi ritenuti rilevanti dal giudice della cautela, il provvedimento va annullato e il giudizio rinviato per un nuovo esame motivato.
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