Cassazione Penale, Sentenza n. 3142/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma in Appello della condanna per ricettazione di un telefono cellulare ritenuto provento di furto. Le censure principali erano: (i) vizio di qualificazione giuridica, chiedendo la derubricazione a appropriazione di cose smarrite (art. 647 c.p.) o al più a furto (art. 624 c.p.), sulla base delle dichiarazioni della parte offesa e della difesa (rinvenimento del telefono nel centro commerciale Euronics di Tolentino, dichiarazione di una terza che avrebbe ceduto la scheda); (ii) omessa valutazione della causa di non punibilità per lieve entità (art. 131-bis c.p.), richiamando la giurisprudenza costituzionale che ammette il riconoscimento anche senza minimo edittale; (iii) vizio di motivazione nella determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: la fattispecie è correttamente qualificata come ricettazione poiché il telefono è un bene con segni identificativi che esclude l'ipotesi di cose smarrite; la richiesta di derubricazione a furto non supera la soglia di ammissibilità perché il ricorso non ha allegato la 'denuncia' necessaria per provare il travisamento dei fatti (principio di autosufficienza del ricorso) e le valutazioni di merito erano coerenti e prive di vizi logici decisivi; sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis, la Corte ha ritenuto non fondata la doglianza perché non sono state allegate né argomentate le ragioni che consentissero il riconoscimento oggettivo e soggettivo della lieve entità; il rilievo sulla quantificazione della pena è manifestamente infondato perché la motivazione sulla pena è ritenuta congrua e sufficiente. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 648, comma 4, cod. pen.
La Corte di merito aveva riconosciuto l'attenuante prevista da questa norma in favore dell'imputato; la Cassazione non ha censurato tale riconoscimento.
art. 647 cod. pen.
Invocato dal ricorrente per qualificare la condotta come appropriazione di cose smarrite; la Cassazione ha ritenuto che, per beni con chiari segni identificativi (come un cellulare), tale qualificazione sia esclusa e che la configurazione corretta sia la ricettazione.
art. 624 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per chiedere la derubricazione a furto; la Corte ha ritenuto che la derubricazione non possa essere accertata in Cassazione senza la documentazione probatoria (es. denuncia) e senza che il ricorso sia autosufficiente.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per lieve entità può esulare dal principio devolutivo, ma la sua riconoscibilità richiede l'allegazione e la dimostrazione (o evidenza) degli elementi oggettivi e soggettivi che la giustificano; in mancanza di adeguate argomentazioni, il giudice di legittimità legittimamente omette il riconoscimento.
art. 133 cod. pen.
I criteri per la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è adeguata se mostra l'utilizzo dei criteri previsti, e la Cassazione interviene solo se la pena appare manifestamente sproporzionata o la motivazione assente/illogica.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020
Richiamata per la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; indicata come norma procedurale che regola il formato del procedimento in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se il bene ha segni identificativi chiari (es. telefono cellulare), la condotta è difficilmente derubricabile ad appropriazione di cosa smarrita; la qualificazione come ricettazione è plausibile quando il bene risulta provento di furto.
- Per ottenere la derubricazione a furto è necessario che il ricorso sia autosufficiente: se si sostiene un travisamento dei fatti occorre allegare documenti probatori essenziali (es. la denuncia) per dimostrare l'interesse concreto alla nuova qualificazione.
- La causa di non punibilità per lieve entità ex art. 131-bis richiede che siano esposte e motivate in modo chiaro le ragioni oggettive e soggettive che ne consentono il riconoscimento; non è sufficiente un richiamo generico: le argomentazioni devono essere presentate già nei gradi di merito o nel ricorso in Cassazione.
- La determinazione della pena è in larga parte rimessa al giudice di merito: la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione insufficiente, illogica o di una pena manifestamente sproporzionata rispetto ai parametri di legge.
- In sede di Cassazione vige il principio di autosufficienza del ricorso: censure fondate sul travisamento probatorio o su documentazione mancante sono spesso dichiarate inammissibili se non correttamente documentate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e talvolta il versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente l'ammissibilità prima di proporre il ricorso.
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