Ordinanza n. 1018/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione n. 669 del 25 settembre 2023, trasmessa al Consorzio ricorrente a mezzo pec in data 26 settembre 2023, con la quale Intercent-ER ha definitivamente aggiudicato in favore di Pulinet Servizi S.r.l. il Lotto 2 della procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione ambientale ed altri servizi per le Aziende Usl di Bologna e Ferrara a ridotto impatto ambientale, nonché di tutti gli atti alla medesima presupposti, ivi compresi tutti i verbali di gara, nonché ogni antecedente e/o successivo provvedimento anche non cognito; per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’articolo 121 Cod. proc. amm., della Convenzione eventualmente stipulata nelle more del giudizio e dei correlati Ordinativi di fornitura; nonché, in subordine, per la condanna di Intercent-ER al risarcimento del danno per equivalente, nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa. per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: - della Deliberazione n. 669 del 25 settembre 2023, trasmessa al ricorrente a mezzo PEC in data 26 settembre 2023, con la quale Intercent-ER ha definitivamente aggiudicato in favore di Pulinet Servizi S.r.l. il Lotto 2 (CIG 9028021E99) della procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione ambientale ed altri servizi per le Aziende USL di Bologna e Ferrara a ridotto impatto ambientale, nonché di tutti gli atti alla medesima presupposti, ivi compresi tutti i verbali di gara, la Relazione di valutazione dell''anomalia in data 19 settembre 2023, nonché ogni antecedente e/o successivo provvedimento anche non cognito; - del diniego di accesso all’offerta prodotta dal RTI con capogruppo E.P.M. S.r.l. con riferimento al Lotto 2 di cui alla comunicazione del 31 ottobre 2023 e, conseguentemente, per la condanna di Intercent-ER al rilascio della documentazione negata; nonché per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’articolo 121 Cod. proc. amm., della Convenzione eventualmente stipulata nelle more del giudizio e dei correlati Ordinativi di fornitura; e, in subordine, per la condanna di Intercent-ER al risarcimento del danno per equivalente, nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa. Per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti: - della Determina dirigenziale n. 448 del 18 giugno 2024, trasmessa al ricorrente a mezzo PEC in pari data, con la quale Intercent-ER ha definitivamente aggiudicato in favore di del RTI con capogruppo Dussmann Service S.r.l. il Lotto 2 (CIG 9028021E99) della procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione ambientale ed altri servizi per le Aziende USL di Bologna e Ferrara a ridotto impatto ambientale, nonché di tutti gli atti alla medesima presupposti, ivi compresi tutti i verbali di gara a partire dal 4° Verbale in data 17 marzo 2023 di ammissione del RTI con capogruppo Dussmann Service S.r.l. a seguito della verifica della documentazione amministrativa, la Relazione di valutazione dell’anomalia in data 19 settembre 2023, nonché il Verbale in data 18 giugno 2024 e ogni antecedente e/o successivo provvedimento anche non cognito; per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’articolo 121 Cod. proc. amm., della Convenzione eventualmente stipulata nelle more del giudizio relativamente al Lotto 2 e dei correlati Ordinativi di fornitura; nonché per la condanna di Intercent-ER al risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro del RTI con capogruppo il Consorzio Stabile CMF ai sensi e per gli effetti dell’articolo 122 C. p. a. e/o per equivalente, nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazioni del Lotto 2 di una procedura aperta per servizi di pulizia e disinfezione ambientale, nonché diniego parziale di accesso all'offerta di un concorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 2, inizialmente disposta in favore di un operatore economico e successivamente, con ulteriore determinazione, in favore di un raggruppamento temporaneo con capogruppo Dussmann Service S.r.l., contestando gli atti di gara presupposti, inclusi i verbali di ammissione e la relazione di valutazione dell'anomalia. Ha inoltre impugnato il diniego di accesso all'offerta di un raggruppamento concorrente e chiesto la declaratoria di inefficacia della convenzione e degli ordinativi eventualmente stipulati, nonché il risarcimento del danno, anche mediante subentro. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i singoli motivi di legittimità dedotti, poiché il giudice non li esamina nel merito.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a., rilevando la pregiudizialità della decisione del Consiglio di Stato sull'appello contro la sentenza dello stesso TAR n. 943/2024. Ha inoltre disposto la sospensione impropria in attesa della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla questione, sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 758/2026, relativa alla compatibilità con il diritto dell'Unione dell'art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016, ritenuta rilevante per la decisione della controversia. Il giudizio potrà essere riassunto mediante istanza di fissazione dell'udienza entro il termine previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a., decorrente dalla pubblicazione della decisione della CGUE o, se successiva, dalla decisione del Consiglio di Stato sull'appello. Non vi è stata decisione sulla legittimità delle aggiudicazioni, sul diniego di accesso, sull'inefficacia del contratto o sulle domande risarcitorie.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, c.p.a.
Consente la sospensione del giudizio quando la decisione dipende dalla definizione di altra controversia pregiudiziale.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Disciplina il termine per la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza ai fini della prosecuzione del giudizio sospeso.
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
La compatibilità della disposizione con il diritto dell'Unione è oggetto di rinvio pregiudiziale alla CGUE ed è ritenuta rilevante per la controversia.
art. 121 c.p.a.
È richiamato per la domanda di declaratoria di inefficacia della convenzione e degli ordinativi eventualmente stipulati.
art. 122 c.p.a.
È richiamato per la domanda di risarcimento in forma specifica mediante subentro.
Massime di principio
- È legittima la sospensione del giudizio amministrativo quando la decisione dipende dalla definizione di un distinto giudizio pregiudiziale ancora pendente davanti al Consiglio di Stato.
- Il giudice amministrativo può disporre la sospensione impropria del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea su una questione interpretativa rilevante per la decisione della controversia.
- Quando coesistono una controversia pregiudiziale nazionale e un rinvio pregiudiziale alla CGUE, il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso decorre dalla decisione della CGUE oppure, se successiva, dalla decisione del giudice nazionale sulla causa pregiudiziale.
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