Cassazione Civile, Ordinanza n. 22299/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva rettificato i redditi di un contribuente per gli anni d'imposta 2004 e 2005 sulla base di un accertamento sintetico fondato, da un lato, sull'esborso di oltre 500 mila euro per l'acquisto di un immobile e, dall'altro, su spese di gestione relative a numerosi immobili. La CTP aveva respinto i ricorsi e la CTR aveva confermato. L'erede del contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa motivazione della CTR sul rilievo che la ripresa a tassazione includeva anche spese di gestione di numerosi immobili, per € 17.863,28, rispetto alle quali era stata prodotta documentazione attestante l'alienazione del compendio immobiliare fin dagli anni Sessanta; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la documentazione comprovante l'avvenuta cessione di tali immobili; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR ritenuto insufficiente, per escludere la pretesa fiscale, il dimostrato smobilizzo di un immobile avvenuto anni prima, in mancanza di prova dell'accantonamento dei relativi proventi; 4) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla prova dell'utilizzo, per l'acquisto, di un'anticipazione bancaria di € 300.000.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha accolto, ritenendo decisiva la documentazione relativa alla cessione degli immobili, perché le spese di gestione dei ventotto immobili avevano contribuito alla determinazione del reddito presunto e l'accertamento della loro effettiva disponibilità era quindi decisivo. Ha conseguentemente dichiarato assorbito il primo motivo. Ha invece rigettato il terzo motivo, affermando che, in tema di accertamento sintetico, non basta allegare lo smobilizzo di cespiti o di risorse non reddituali, occorrendo anche la prova della loro disponibilità al momento della spesa, della loro entità e della durata del possesso; nella specie, la prova era stata ritenuta insufficiente perché riferita a uno smobilizzo di quindici anni prima, senza collegamento con la disponibilità successiva, e perché l'anticipazione bancaria di per sé non dimostrava una fonte esente o già tassata. È stato rigettato anche il quarto motivo, per conseguenza dal rigetto del terzo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
nell'accertamento sintetico il contribuente che deduca la provenienza della spesa da risorse non reddituali o da redditi esenti/assoggettati a ritenuta ha l'onere di provare non solo l'esistenza di tali risorse, ma anche la loro disponibilità, entità e durata del possesso, senza dover dimostrare puntualmente l'impiego, purché emergano elementi sintomatici che ciò sia accaduto o potesse accadere.
Massime di principio
- Nel giudizio contro un accertamento sintetico, è decisiva la documentazione che incida sulla consistenza delle componenti del reddito presunto poste a base della rettifica, poiché il giudice di merito deve esaminare i fatti storici idonei a modificare il quantum della capacità contributiva presunta.
- La prova contraria del contribuente non richiede necessariamente la dimostrazione analitica dell'utilizzo delle somme non reddituali per la specifica spesa contestata, ma esige almeno la prova della loro effettiva disponibilità al momento dell'esborso, della loro entità e della persistenza temporale di tale disponibilità.
- Un disinvestimento o uno smobilizzo compiuto in epoca remota, senza un collegamento documentale con la spesa contestata, non è sufficiente a vincere la presunzione di capacità contributiva derivante dall'accertamento sintetico.
- L'anticipazione bancaria, di per sé, non costituisce prova della provenienza esente o già tassata delle somme impiegate, poiché presuppone ulteriori risorse per il rimborso dell'importo anticipato.
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