Sentenza del 11/03/2020 n. 6849 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di cartella esattoriale per il contributo consortile relativo all'anno 2009. I ricorrenti deducevano (1) la violazione della L.R. n. 8/2005 art. 2 (sostenendo l'applicabilità di norme che limiterebbero la riscossione), (2) la carenza di indicazione nella cartella delle modalità di calcolo e della natura del contributo e dell'eventuale apporto di Stato/Regione, e (3) l'illegittimità della pretesa per carenza di un beneficio diretto e concreto per i loro fondi (contestando l'adozione di una contribuenza indifferenziata e generalizzata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili i motivi: (1) la L.R. n. 8/2005 non si applicava al Consorzio del Gargano in virtù della L.R. Puglia n. 12/2005, art. 24 (interpretazione autentica che esclude quel Consorzio), corretto il motivo dell'impugnazione della CTR ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; (2) la censura sulla carenza di indicazioni nella cartella è inammissibile perché diretta alla cartella stessa e non alla sentenza impugnata; (3) sulla presunta mancanza di beneficio concreto la Corte ha richiamato l'orientamento di legittimità: la perimetrazione e il piano di classificazione fanno sorgere una presunzione di legittimità della pretesa contributiva e, in mancanza di specifica impugnazione del piano o della perimetrazione e di contestazione puntuale dell'inclusione del fondo, grava sul consorziato l'onere di allegare e provare l'inesistenza del beneficio. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali a favore del Consorzio.
Norme richiamate
L.R. Puglia n. 8 del 2005, art. 2
La Corte osserva che, sebbene la CTR avesse motivato l'inapplicabilità sul presupposto che il Consorzio avesse presentato il piano, in realtà la L.R. n. 8 non si applica al Consorzio del Gargano perché escluso dall'ambito di applicazione per effetto dell'interpretazione autentica contenuta nella L.R. n. 12/2005, art. 24.
L.R. Puglia n. 12 del 2005, art. 24
"Interpretazione autentica della L.R. 11 agosto 2005, n. 8. - Le disposizioni contenute nella L.R. 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica), vanno riferite a tutti i Consorzi di bonifica della Puglia a eccezione di quelli del (OMISSIS) e di (OMISSIS)"
Atto di interpretazione autentica che esclude, senza limitazioni, il Consorzio del Gargano dall'applicazione della L.R. n. 8/2005; la Corte lo considera decisivo per l'inapplicabilità della L.R. n. 8 al caso concreto.
L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente)
Richiamata dai ricorrenti in relazione ai requisiti della pretesa impositiva e ai diritti del contribuente; la Corte però ha ritenuto la censura inammissibile perché rivolta alla cartella e non alla decisione impugnata.
L.R. Puglia n. 12 del 2011, art. 3
Richiamata dai ricorrenti nel secondo motivo (riguardo alla rappresentazione della pretesa nella cartella); la Corte ha escluso il dubbio per motivi di ammissibilità, non entrando nel merito della pretesa formale.
D.L. n. 248 del 2007, art. 27 (conv.)
Citato dai ricorrenti in tema di obblighi di informazione nella cartella; non è stato esaminato nel merito per inammissibilità della censura diretta alla cartella.
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 11
Individua il presupposto impositivo del contributo consortile (beneficio o conseguibilità del vantaggio derivante dalle opere di bonifica). La Corte conferma che, una volta adottato il perimetro di contribuenza e il piano di classificazione, sussiste una presunzione di legittimità della pretesa fondata su tale presupposto.
Art. 2697 c.c.
Regola l'onere della prova: la Corte ricorda che, se il piano di classificazione o la perimetrazione sono specificamente impugnati, grava sul Consorzio l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa; se invece tali atti non sono contestati, permane la presunzione e grava sul consorziato l'onere di provare l'inefficacia dei fatti costitutivi.
Art. 384 c.p.c., ultima comma
Usato dalla Corte per correggere la motivazione della CTR ove erroneamente aveva escluso l'applicabilità della L.R. n. 8/2005 per ragioni diverse da quelle rilevanti.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Richiamato per escludere che i ricorrenti abbiano soddisfatto i requisiti minimi per impugnare la motivazione di merito; molte delle doglianze attengono alla valutazione delle prove e non a violazioni di diritto riconoscibili in sede di legittimità.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1 quater e 1 bis
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte dei ricorrenti secondo la normativa citata.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. e sezioni unite: nn. 19509/2004, 4605/2009; SU nn. 26009/2008, 17066/2010, 11722/2010; Cass. n. 9100/2012 ecc.)
La Corte richiama l'orientamento consolidato secondo cui l'adozione del perimetro di contribuenza e del piano di classificazione crea una presunzione di legittimità della pretesa contributiva; in assenza di specifica e circostanziata impugnazione del piano o della perimetrazione, l'onere probatorio circa l'assenza del beneficio grava sul consorziato.
Massime di principio
- La perimetrazione e il piano di classificazione adottati dal consorzio generano una presunzione di legittimità della pretesa contributiva; salvo specifica impugnazione degli atti amministrativi che li hanno adottati, il contribuente deve allegare e provare l'assenza del beneficio per il proprio fondo.
- Una contestazione generica circa la mancata erogazione di benefici o interventi non è sufficiente: per ribaltare la presunzione occorre una impugnazione puntuale e mezzi di prova idonei a dimostrare l'inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa.
- Le doglianze relative a carenze formali della cartella esattoriale riguardano l'atto amministrativo e devono essere dedotte e valutate nei modi e nei termini processuali appropriati; in sede di gravame/cassazione possono essere ritenute inammissibili se non sono state affrontate dalla sentenza impugnata.
- Se una norma regionale è stata espressamente esclusa da una interpretazione autentica o altra norma regionale, la sua applicabilità al singolo consorzio può essere esclusa a prescindere da argomentazioni fondate su circostanze fattuali (attenzione agli atti regionali di interpretazione autentica).
- In sede di impugnazione in Cassazione non è possibile trasformare critiche sulla valutazione di fatto e sulla valutazione probatoria del giudice di merito in censure di diritto salvo che non sussistano vizi di motivazione rilevabili ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
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