Sentenza del 19/10/2016 n. 6234 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Onere della prova in caso di impugnazione dell'avviso di accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la ripartizione dell'onere della prova nell'impugnazione di un avviso di accertamento. In particolare, si stabilisce che l'Amministrazione finanziaria deve innanzitutto fornire elementi probatori dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, risultanti dagli accertamenti fiscali e dai relativi processi verbali, tali da mettere in dubbio l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Solo dopo tale dimostrazione l'onere passa al contribuente, che deve provare la reale effettuazione delle operazioni e la correttezza della propria posizione fiscale.
La decisione
La sentenza enuncia il principio secondo cui l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a contestare le operazioni, ma deve fornire una base probatoria qualificata e coerente. Una volta assolto questo onere iniziale, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Il principio è richiamato a sostegno della legittimità dell'accertamento quando l'Amministrazione abbia prodotto elementi sufficienti a fondare la contestazione.
Norme richiamate
Art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
La norma consente il controllo e la rettifica delle dichiarazioni IVA sulla base di elementi documentali e di altri dati acquisiti dall'Amministrazione. Nel giudizio, tali elementi devono essere idonei a sostenere la contestazione secondo criteri di gravità, precisione e concordanza.
Cass. Civ. n. 25775/2014
Richiamata per il principio secondo cui l'Amministrazione deve fornire elementi presuntivi qualificati prima che l'onere probatorio possa trasferirsi sul contribuente.
Cass. Civ. n. 15395/2008
Richiamata a sostegno della ripartizione dell'onere della prova nelle contestazioni fiscali relative all'effettività delle operazioni.
Cass. Civ. n. 9784/2010
Richiamata per la necessità che gli elementi posti a fondamento dell'accertamento siano idonei a rendere plausibile la contestazione e a imporre al contribuente una prova contraria.
Cass. Civ. n. 4306/2010
Richiamata per il principio secondo cui, una volta forniti dall'Amministrazione elementi probatori sufficienti, il contribuente deve dimostrare concretamente la reale esistenza delle operazioni contestate.
Massime di principio
- In caso di impugnazione di un avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria deve provare per prima la fondatezza della contestazione con elementi gravi, precisi e concordanti.
- Il contribuente non è tenuto a dimostrare preventivamente la correttezza di ogni operazione: l'onere della prova si trasferisce su di lui solo dopo che l'Amministrazione abbia fornito una contestazione adeguatamente motivata e supportata da elementi probatori.
- Processi verbali, documentazione acquisita e risultanze degli accertamenti possono costituire la base della pretesa fiscale, ma devono essere valutati nel loro complesso e risultare concretamente idonei a mettere in dubbio l'effettività delle operazioni.
- Dopo il trasferimento dell'onere probatorio, il contribuente deve fornire documenti e spiegazioni specifiche, coerenti e verificabili sull'effettiva esecuzione delle operazioni, non essendo sufficiente una contestazione generica dell'accertamento.
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