Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/10/2016 n. 6234 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Onere della prova in caso di impugnazione dell'avviso di accertamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la ripartizione dell'onere della prova nell'impugnazione di un avviso di accertamento. In particolare, si stabilisce che l'Amministrazione finanziaria deve innanzitutto fornire elementi probatori dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, risultanti dagli accertamenti fiscali e dai relativi processi verbali, tali da mettere in dubbio l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Solo dopo tale dimostrazione l'onere passa al contribuente, che deve provare la reale effettuazione delle operazioni e la correttezza della propria posizione fiscale.

La decisione

La sentenza enuncia il principio secondo cui l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a contestare le operazioni, ma deve fornire una base probatoria qualificata e coerente. Una volta assolto questo onere iniziale, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Il principio è richiamato a sostegno della legittimità dell'accertamento quando l'Amministrazione abbia prodotto elementi sufficienti a fondare la contestazione.

Norme richiamate

  • Art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972

    La norma consente il controllo e la rettifica delle dichiarazioni IVA sulla base di elementi documentali e di altri dati acquisiti dall'Amministrazione. Nel giudizio, tali elementi devono essere idonei a sostenere la contestazione secondo criteri di gravità, precisione e concordanza.

  • Cass. Civ. n. 25775/2014

    Richiamata per il principio secondo cui l'Amministrazione deve fornire elementi presuntivi qualificati prima che l'onere probatorio possa trasferirsi sul contribuente.

  • Cass. Civ. n. 15395/2008

    Richiamata a sostegno della ripartizione dell'onere della prova nelle contestazioni fiscali relative all'effettività delle operazioni.

  • Cass. Civ. n. 9784/2010

    Richiamata per la necessità che gli elementi posti a fondamento dell'accertamento siano idonei a rendere plausibile la contestazione e a imporre al contribuente una prova contraria.

  • Cass. Civ. n. 4306/2010

    Richiamata per il principio secondo cui, una volta forniti dall'Amministrazione elementi probatori sufficienti, il contribuente deve dimostrare concretamente la reale esistenza delle operazioni contestate.

Massime di principio

  • In caso di impugnazione di un avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria deve provare per prima la fondatezza della contestazione con elementi gravi, precisi e concordanti.
  • Il contribuente non è tenuto a dimostrare preventivamente la correttezza di ogni operazione: l'onere della prova si trasferisce su di lui solo dopo che l'Amministrazione abbia fornito una contestazione adeguatamente motivata e supportata da elementi probatori.
  • Processi verbali, documentazione acquisita e risultanze degli accertamenti possono costituire la base della pretesa fiscale, ma devono essere valutati nel loro complesso e risultare concretamente idonei a mettere in dubbio l'effettività delle operazioni.
  • Dopo il trasferimento dell'onere probatorio, il contribuente deve fornire documenti e spiegazioni specifiche, coerenti e verificabili sull'effettiva esecuzione delle operazioni, non essendo sufficiente una contestazione generica dell'accertamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.