Ordinanza n. 3324/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE E/O ADOZIONE DI OGNI ALTRA IDONEA MISURA CAUTELARE, DEI SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI, RELATIVAMENTE AL LOTTO 4 DI GARA: -della Determinazione n. G04315 del 1.04.2026 della Regione Lazio - Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, comunicata in data 2.04.2026, avente ad oggetto l’aggiudicazione della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Lazio- Seconda Edizione. Provvedimento aggiudicazione”; -della determinazione n. G05519 del 7.05.2025 adottata dalla Direzione regionale “Programmazione economica, Centrale acquisti, fondi europei, PNRR” recante nomina della Commissione giudicatrice; -della determinazione n. G12869 del 7.10.2025 adottata dalla diversa Direzione regionale “Trasformazione Digitale e Procurement” recante sostituzione del Presidente della Commissione giudicatrice; -Deliberazione di Giunta Regionale n. 475 del 26 giugno 2025 con cui è stato conferito all’avv. Stefania Ricci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Trasformazione digitale e procurement; -nota prot. n. 764705 del 24/07/2025 con cui l’avv. Stefania Ricci, a seguito del conferimento di cui al punto precedente, in virtù del quale ha assunto il ruolo di responsabile delle procedure di acquisto di beni e servizi per la Regione Lazio e le Aziende sanitarie del Lazio, ha segnalato l’opportunità di essere sostituita quale Presidente della commissione giudicatrice a garanzia del corretto svolgimento delle attività valutative; -dei verbali di gara tutti delle sedute pubbliche e riservate e in particolare n. 1, n. 2 del 13.05.2025, i verbali delle sedute riservate n. 1 del 28.05.2025, n. 2 del 4.06.2025, n. 3 del 12.06.2025, n. 4 del 17.06.2025, n. 5 de. 24.06.2026, n. 6 del 25.06.2025, n. 7 del 26.06.2025, n. 8 del 30.06.2025, n. 9 del 6.11.2025, n. 10 del 11.11.2025, n. 11 del 14.11.2025, n. 12 del 17.11.2025, n. 13 del 20.11.2025, n. 14 del 24.11.2025, n. 15 del 2.12.2025, n. 16 del 30.01.2026, n. 3 del 30.01.2026, seduta riservata del 16.02.2026, del 10.03.2026, del 12.03.2026, del 27.03.2026; -di ogni altro atto connesso, presupposto e comunque conseguente rispetto ai suddetti; NONCHÉ PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA della convenzione e comunque di ogni atto e/o provvedimento avente ad oggetto l’affidamento eventualmente nelle more stipulato; E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da POLYGON S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO il 19\5\2026 : PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE E/O ADOZIONE DI OGNI ALTRA IDONEA MISURA CAUTELARE, DEI SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI, RELATIVAMENTE AL LOTTO 4 DI GARA: -della Determinazione n. G04315 del 1.04.2026 della Regione Lazio - Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, comunicata in data 2.04.2026, avente ad oggetto l’aggiudicazione della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Lazio- Seconda Edizione. Provvedimento aggiudicazione”; -della determinazione n. G05519 del 7.05.2025 adottata dalla Direzione regionale “Programmazione economica, Centrale acquisti, fondi europei, PNRR” recante nomina della Commissione giudicatrice; -della determinazione n. G12869 del 7.10.2025 adottata dalla diversa Direzione regionale “Trasformazione Digitale e Procurement” recante sostituzione del Presidente della Commissione giudicatrice; -Deliberazione di Giunta Regionale n. 475 del 26 giugno 2025 con cui è stato conferito all’avv. Stefania Ricci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Trasformazione digitale e procurement; nota prot. n. 764705 del 24/07/2025 con cui l’avv. Stefania Ricci, a seguito del conferimento di cui al punto precedente, in virtù del quale ha assunto il ruolo di responsabile delle procedure di acquisto di beni e servizi per la Regione Lazio e le Aziende sanitarie del Lazio, ha segnalato l’opportunità di essere sostituita quale Presidente della commissione giudicatrice a garanzia del corretto svolgimento delle attività valutative; -dei verbali di gara tutti delle sedute pubbliche e riservate e in particolare n. 1, n. 2 del 13.05.2025, i verbali delle sedute riservate n. 1 del 28.05.2025, n. 2 del 4.06.2025, n. 3 del 12.06.2025, n. 4 del 17.06.2025, n. 5 de. 24.06.2026, n. 6 del 25.06.2025, n. 7 del 26.06.2025, n. 8 del 30.06.2025, n. 9 del 6.11.2025, n. 10 del 11.11.2025, n. 11 del 14.11.2025, n. 12 del 17.11.2025, n. 13 del 20.11.2025, n. 14 del 24.11.2025, n. 15 del 2.12.2025, n. 16 del 30.01.2026, n. 3 del 30.01.2026, seduta riservata del 16.02.2026, del 10.03.2026, del 12.03.2026, del 27.03.2026; -di ogni altro atto connesso, presupposto e comunque conseguente rispetto ai suddetti; NONCHÉ PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA della convenzione e comunque di ogni atto e/o provvedimento avente ad oggetto l’affidamento eventualmente nelle more stipulato; E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 4 della gara centralizzata regionale per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche, insieme agli atti di nomina e sostituzione della commissione giudicatrice, ai verbali di gara e agli atti conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l'aggiudicazione del lotto 4 di una gara comunitaria centralizzata a procedura aperta indetta dalla Regione Lazio per il servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le aziende sanitarie regionali. Sono stati impugnati anche gli atti di nomina e sostituzione del presidente della commissione giudicatrice, la deliberazione di conferimento dell'incarico dirigenziale al nuovo presidente, la nota con cui il precedente presidente aveva segnalato l'opportunità della propria sostituzione, tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate e gli atti connessi. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare dell'aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale convenzione stipulata e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi dedotti, ma precisa che i motivi del ricorso introduttivo contestano la legittimità della procedura di gara nel suo complesso, sicché il loro eventuale accoglimento comporterebbe l'annullamento dell'intera procedura.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio dedotto dalla ricorrente fosse suscettibile di integrale ristoro per equivalente patrimoniale e quindi reversibile. Nel bilanciamento tra gli interessi contrapposti ha attribuito prevalenza all'interesse pubblico generale alla fornitura del servizio e alla certezza delle procedure di gara, anche considerando che l'eventuale accoglimento dei motivi avrebbe inciso sull'intera procedura. L'ordinanza non definisce il merito delle censure di legittimità e fissa l'udienza pubblica del 20 ottobre 2026 per la trattazione del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state rinviate al merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; la sospensione è stata negata in ragione della reversibilità del pregiudizio e del bilanciamento prevalente dell'interesse pubblico.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando il pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'atto di gara è integralmente suscettibile di ristoro per equivalente patrimoniale e quindi reversibile, tale circostanza depone contro la sospensione dell'aggiudicazione.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a una procedura di gara, l'interesse pubblico alla continuità della fornitura del servizio e alla certezza delle procedure può prevalere sull'interesse economico del concorrente, quando quest'ultimo non risulti esposto a un danno irreversibile.
- La circostanza che le censure prospettate, ove accolte, determinerebbero l'annullamento dell'intera procedura non impone di per sé la sospensione cautelare: la misura deve comunque essere valutata alla luce della reversibilità del pregiudizio e della comparazione degli interessi contrapposti.
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