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Sentenza

Sentenza n. 1860/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento - della nota prot. m_dg.DAPPR19.08/05/2023.0023532.U adottata dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per la Toscana e l'Umbria, avente ad oggetto “Richiesta di rimborso dei canoni di locazione corrisposti dal Direttore della C.C. di Firenze “Solliciano” durante l'espletamento del suo incarico, per la locazione di un immobile dal 19 febbraio 2019 al 6 novembre 2020, Dott. Fabio Prestopino”, ove interpretata alla stregua di un provvedimento di diniego alle richieste presentate dall'odierno ricorrente con nota dell'11 gennaio 2023, reiterata in data 17 aprile 2023, con la quale si richiedeva di provvedere alla restituzione dei canoni di locazione versati dal medesimo per la locazione di un immobile privato a decorrere dalla data del 9 novembre 2020 al 30 ottobre 2020 a causa della indisponibilità dell'alloggio di servizio; - ove occorra, della nota prot. m_dg-GDAP PU-0076157 del 3 marzo 2017 ivi richiamata, esclusivamente nella parte in cui al punto ottavo, rubricato “alloggi demaniali di servizio a titolo gratuito, mancanza dell'alloggio di servizio – personale distaccato temporaneamente ad altra sede”, prevede che non è consentita alcuna forma di rimborso di canoni per abitazioni locate da privati o da altri Enti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ad oggi non conosciuto;

Giustizia amministrativa202300804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ministeriale dell’8 maggio 2023 di riscontro negativo alla richiesta di rimborso dei canoni di locazione, nonché nota del 3 marzo 2017 nella parte che esclude il rimborso delle spese per abitazioni locate da privati o da altri enti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dirigente penitenziario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, nominato direttore della Casa circondariale di Firenze con decorrenza dal 17 dicembre 2017 e rimasto in servizio sino al 30 ottobre 2020, deduceva che nessuno dei sei alloggi di servizio presenti presso l’istituto gli era stato assegnato, poiché erano tutti indisponibili. Dopo avere continuato a risiedere nell’alloggio di servizio di Pisa già utilizzato nel precedente incarico, dal 19 febbraio 2019 al 30 ottobre 2020 aveva preso in locazione un’abitazione privata a Pisa, sostenendo spese per complessivi 18.000 euro. Con un unico motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.P.R. 314/2006 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Sosteneva che l’assegnazione gratuita dell’alloggio al direttore di istituto penitenziario fosse obbligatoria e automatica dal conferimento dell’incarico, senza discrezionalità amministrativa, e che l’indisponibilità dell’alloggio imponesse all’Amministrazione di garantire un trattamento equivalente, rimborsando il costo della sistemazione alternativa. Contestava quindi il diniego e la direttiva del 2017 che escludeva in via generale il rimborso; chiedeva l’annullamento degli atti e la condanna al pagamento di 18.000 euro, oltre rivalutazione e interessi.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso e annullato entrambi gli atti impugnati. Ha ritenuto provata la permanente indisponibilità di tutti gli alloggi di servizio presso la Casa circondariale di Firenze e ha escluso che la locazione privata fosse una scelta libera del ricorrente o comportasse rinuncia al beneficio: essa era conseguenza dell’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di procurare l’alloggio. In base all’art. 2 d.P.R. 314/2006 e all’orientamento del Consiglio di Stato richiamato in sentenza, l’assegnazione gratuita spetta al titolare dell’incarico in presenza dei requisiti soggettivi e non è rimessa a discrezionalità; quando l’alloggio non è disponibile, l’Amministrazione deve assicurare un rimedio economicamente equivalente e tenere indenne il dipendente delle spese sostenute per una sistemazione alternativa. La disponibilità di eventuali alloggi collettivi, peraltro non dimostrata, non sarebbe stata idonea a soddisfare le esigenze del nucleo familiare. Il Ministero è stato condannato a pagare 18.000 euro per i canoni del periodo dal 18 febbraio 2019 al 30 ottobre 2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché 2.000 euro per spese di lite oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.R. 314/2006

    Tale opzione ermeneutica risulta altresì “confermata dall’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 314/2006 (dichiaratamente applicativo del citato art. 18), che stabilisce l'assegnazione dell’alloggio di servizio "a titolo gratuito" al personale con l'incarico, tra l'altro, di comandante di reparto di istituto penitenziario, nonché avvalorata ulteriormente dal comma 2 del medesimo articolo, dove è stabilito che "All’atto del conferimento di uno degli incarichi di cui al comma 1, è disposta l'assegnazione dell’alloggio, previa verifica delle condizioni soggettive di cui all’art. 7";

    La disposizione prevede l’assegnazione gratuita dell’alloggio di servizio al ricorrere dell’incarico e dei requisiti soggettivi, senza lasciare all’Amministrazione una scelta discrezionale. Se l’alloggio non è disponibile per causa imputabile all’Amministrazione, questa deve garantire un trattamento equivalente, tenendo indenne il dipendente dai costi della sistemazione alternativa.

  • art. 7 d.P.R. 314/2006

    In tale ambito, “l'amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità, essendo il riconoscimento del beneficio subordinato automaticamente al mero accertamento dei "requisiti soggettivi" previsti (per esclusione) dall’art. 7 d.P.R. n. 314/2006 (posseduti dall’odierno appellante) e all'oggettiva disponibilità del bene pubblico gravato da un preciso vincolo di destinazione. In mancanza, l'amministrazione deve garantire al dipendente che abbia diritto a questo alloggio un rimedio che gli assicuri il medesimo trattamento garantito a tutti coloro che, a parità di incarichi, usufruiscono dell’alloggio. Si tratta, dunque, di un’obbligazione con facoltà alternativa”;

    I requisiti soggettivi dell’art. 7 costituiscono il presupposto per il riconoscimento automatico del beneficio. Se l’alloggio non è concretamente disponibile, l’obbligazione può essere adempiuta anche attraverso il rimborso dei costi necessari a procurare una sistemazione alternativa equivalente.

  • art. 97 Cost.

    La disposizione è indicata tra i parametri invocati dal ricorrente, ma la motivazione non svolge una distinta interpretazione o applicazione dell’art. 97 Cost.

Massime di principio

  • Quando la normativa attribuisce gratuitamente un alloggio di servizio a una determinata categoria di dipendenti al ricorrere dell’incarico e dei requisiti soggettivi previsti, il riconoscimento del beneficio non è discrezionale e decorre secondo le condizioni stabilite dalla disciplina applicabile.
  • Se l’alloggio di servizio dovuto non è disponibile per causa imputabile all’Amministrazione, il dipendente non può essere considerato rinunciatario per il solo fatto di avere reperito una sistemazione privata; l’Amministrazione deve assicurare un trattamento economico equivalente, rimborsando i costi sostenuti per l’alloggio alternativo.
  • L’inadempimento dell’obbligo di mettere a disposizione l’alloggio di servizio può fondare la responsabilità dell’Amministrazione e il diritto del dipendente al ristoro delle spese di locazione, oltre alla rivalutazione monetaria sino al soddisfo quando la prestazione risarcitoria non è un debito di valuta.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoDanno da provvedimento illegittimo
RamiPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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