Cassazione Penale, Sentenza n. 19019/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per tentativo di furto aggravato (fatto commesso il 14/09/2014 secondo la prima indicazione) lamentando violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.) e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto. Sosteneva che i presupposti per la specialità della tenuità emergessero dalle stesse motivazioni delle sentenze di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo pari a sette anni e sei mesi, calcolato dal fatto fino al 14/03/2021), ritenendo che, a fronte dell'intervenuta causa estintiva, non fosse necessario né utile esaminare le censure di merito relative alla speciale tenuità o eventuali nullità. Non sussistendo le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Norma invocata dal ricorrente come causa di non punibilità per speciale tenuità; la Cassazione non ha deciso nel merito sull'applicazione della norma perché ha accertato l'intervenuta prescrizione del reato, che rende comunque prevalente la dichiarazione di estinzione.
art. 62, n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante riconosciuta dal Tribunale e confermata in appello; rilevante nella determinazione della pena ma non determinante rispetto alla dichiarazione di estinzione per prescrizione operata in cassazione.
art. 129 cod. proc. pen.
Articolo richiamato per la dichiarazione di causa di non punibilità: la Corte ha ritenuto che, essendosi verificata la prescrizione (anche tenendo conto delle sospensioni), sussistessero i presupposti per rilevarla in sede di legittimità e annullare senza rinvio; non sono emerse condizioni che imponessero l'assoluzione di merito ai sensi del comma 2.
art. 546, comma 2 cod. proc. pen.
Norma procedurale menzionata in calce al provvedimento in relazione alla sottoscrizione del dispositivo da parte del consigliere più anziano per impedimento del Presidente del collegio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U.)
Sez. U. n. 1021/2001 Cremonese; Sez. U. n. 35490/2009 Tettamanti
Principi consolidati richiamati: quando sussiste una causa di estinzione del reato, le nullità o vizi anche di ordine generale non sono rilevanti in cassazione poiché l'annullamento per estinzione è immediatamente applicabile; inoltre la declaratoria di estinzione può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità se matura successivamente alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Se in sede di legittimità emerge che è intervenuta la prescrizione del reato, la Corte di Cassazione può dichiarare l'estinzione e annullare la sentenza senza rinvio anche se non esamina nel merito le censure sul fatto (es. applicazione dell'art. 131-bis).
- La presenza di una causa estintiva del reato rende irrilevanti, ai fini del giudizio di legittimità, eventuali nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata, stante il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.
- Occorre sempre calcolare con attenzione i termini di prescrizione, tenendo conto delle sospensioni e delle peculiarità del reato (termine massimo in ciascun caso), perché la maturazione della prescrizione può intervenire anche dopo le sentenze di merito e determinare l'estinzione del reato in sede di cassazione.
- Quando si propone la doglianza per speciale tenuità (art. 131-bis), è opportuno sollevarla tempestivamente; tuttavia, se prima o poi matura la prescrizione, la pronuncia di estinzione prevarrà e la Corte potrebbe non entrare nel merito della speciale tenuità.
- La dichiarazione di estinzione non equivale automaticamente a un'assoluzione di merito: la pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile ma richiede che emergano in modo evidente elementi tali da imporre l'assoluzione; in mancanza, la decisione sarà l'annullamento per prescrizione.
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