Sentenza n. 2842/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 28/2024 pubblicata in data 31 gennaio 2024 dal Tribunale di Lecco, Sez. Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza, al momento della proposizione del ricorso, alla sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, n. 28/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 28/2024 del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 27 aprile 2026, ha dichiarato che il Ministero aveva integralmente ottemperato alla sentenza nelle more del processo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto l'interesse della ricorrente per effetto dell'adempimento intervenuto in corso di giudizio. Poiché al momento della proposizione del ricorso l'inadempimento dell'amministrazione non era controverso, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo derivante dal giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell’interesse della parte ricorrente.
- L’adempimento intervenuto nelle more del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese quando l’inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso.
- La liquidazione delle spese nel giudizio di ottemperanza può essere contenuta, anche in considerazione dell’oggetto di valore estremamente ridotto e della natura minima e stereotipata delle attività difensive richieste.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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