Parere n. 265/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro la Prefettura di Bari ed il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto prot. K10/C/449300 del 5 settembre 2019 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del 5 settembre 2019 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato dal precedente penale risultante da una sentenza di condanna del 6 luglio 2009, irrevocabile dal 9 marzo 2010, non dichiarata nella domanda. La ricorrente ha dedotto violazione di legge e delle regole procedimentali, difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che il fatto fosse di lieve entità e risalente nel tempo e che l’Amministrazione non avesse considerato l’integrazione sociale e lavorativa, i legami familiari e la condotta complessiva. Il Ministero dell’interno ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. Secondo l’orientamento prevalente richiamato nel parere, in materia di acquisto della cittadinanza per iuris communicatio il richiedente è titolare di un diritto soggettivo, che degrada a interesse legittimo soltanto quando l’Amministrazione esercita il potere discrezionale di valutare comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992. Poiché il diniego in esame era fondato su un precedente penale e non su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso straordinario è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, da riproporre davanti al giudice ordinario entro tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.
Osservazioni
Difetto di giurisdizione
La controversia relativa al diniego della cittadinanza fondato su ragioni diverse dai comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguarda un diritto soggettivo.
Traslatio iudicii
La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione del ricorso straordinario, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.
Norme richiamate
art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91
Disciplina la domanda di conferimento della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente.
art. 6, comma 1, lettera b), legge 5 febbraio 1992, n. 91
È stata indicata dall’Amministrazione quale base normativa del rigetto della domanda di cittadinanza.
art. 6, comma 1, lettera c), legge 5 febbraio 1992, n. 91
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Costituisce, secondo il parere, l’unica ipotesi in cui l’esercizio del potere discrezionale amministrativo incide sull’acquisto della cittadinanza determinando l’affievolimento del diritto soggettivo a interesse legittimo.
art. 8, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione, che precludeva il rigetto decorso il termine di due anni dalla presentazione dell’istanza, è stata abrogata dall’art. 14 del decreto-legge n. 113/2018.
art. 14 decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132
Ha abrogato il comma 2 dell’art. 8 della legge n. 91/1992.
art. 11, comma 2, decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
È applicato, con gli adattamenti imposti dalla natura del ricorso straordinario, per consentire la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, entro tre mesi dalla notificazione della decisione.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali della ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
Massime di principio
- In materia di acquisto della cittadinanza italiana per iuris communicatio, la posizione del richiedente è qualificabile come diritto soggettivo, salvo che il diniego dipenda dall’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992 in presenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
- Quando il diniego della cittadinanza è fondato su cause diverse dai comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Il ricorso straordinario proposto davanti a un giudice privo di giurisdizione deve essere dichiarato inammissibile, ma la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., entro tre mesi dalla notificazione della decisione, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.
Diniego di cittadinanza italiana e ricorso straordinario
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da una cittadina albanese contro la Prefettura di Bari e il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del 5 settembre 2019, con cui era stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Premesse e motivi del ricorso
La domanda era stata respinta ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91/1992, in ragione di una precedente condanna penale pronunciata nel 2009 e divenuta irrevocabile nel 2010, non dichiarata nella domanda di cittadinanza.
La ricorrente ha dedotto violazione di legge e delle regole procedimentali, difetto di motivazione e di istruttoria. Ha sostenuto che il fatto penale fosse di lieve entità e risalente nel tempo e che l’Amministrazione non avesse adeguatamente considerato:
- l’integrazione sociale e lavorativa;
- i legami familiari;
- la condotta complessiva successiva;
- l’adesione ai valori dello Stato italiano.
Il Ministero dell’interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.
Contraddittorio procedimentale
La Sezione ha dato atto del rispetto del contraddittorio, poiché il Ministero aveva comunicato alla ricorrente la relazione istruttoria e le aveva assegnato trenta giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. La ricorrente non ha svolto osservazioni.
Quadro sulla giurisdizione
Il Consiglio di Stato ha richiamato il più recente e prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Corte di cassazione a Sezioni Unite. In base a tale orientamento, nell’acquisto della cittadinanza per iuris communicatio il richiedente è titolare di un diritto soggettivo.
Il diritto soggettivo si affievolisce a interesse legittimo esclusivamente quando l’Amministrazione esercita il potere discrezionale previsto dall’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992, cioè quando valuta la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Di conseguenza, soltanto in tale specifica ipotesi la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Negli altri casi, compreso quello in esame, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
La Sezione ha richiamato, tra le altre, Cass., Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7441; Cass., Sez. Un., 27 gennaio 1995, n. 1000; Cass., Sez. Un., 21 ottobre 2021, n. 29297; nonché il precedente orientamento del Consiglio di Stato, incluso il parere n. 512 del 23 marzo 2023 e i pareri nn. 405 del 28 aprile 2025, 1458/2025 e 1388/2025. È stato invece considerato superato il precedente indirizzo contrario, già seguito dalla Sezione nel parere n. 1387 del 5 agosto 2020.
Decisione sul ricorso
Poiché il diniego impugnato non era fondato su comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, ma su un precedente penale ricondotto dall’Amministrazione all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91/1992, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza esame nel merito delle censure relative alla rilevanza del precedente penale, alla motivazione, all’istruttoria e all’integrazione della ricorrente.
Traslatio iudicii
La Sezione ha stabilito che, con gli adattamenti necessari in ragione della natura del ricorso straordinario, trova applicazione l’art. 11, comma 2, c.p.a. La ricorrente può quindi riproporre la domanda davanti al giudice ordinario competente entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica.
La riproposizione conserva gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria, ma restano ferme le preclusioni e le decadenze già maturate.
Conclusione
Il parere è nel senso dell’inammissibilità del ricorso straordinario per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con facoltà per la ricorrente di riassumere o riproporre la domanda davanti al giudice ordinario nei termini indicati. La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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