Sentenza n. 2475/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza di demolizione n. 4 del 19.2.2024, numero del reg. gen. 17, con la quale il Comune di Sant’Angelo Romano ha ordinato ai ricorrenti la demolizione degli immobili dei quali sono attuali proprietari, descritti in narrativa, entro novanta giorni dalla notifica della stessa; con avviso che, in caso di inottemperanza nel termine indicato, sarebbe stata irrogata sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 20.000 salvo l’applicazione di altre misure e sanzione previste da norme vigenti; che decorso detto termine, gli immobili sarebbero stati acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune, che avrebbe poi provveduto alla demolizione a spese dei proprietari; - della delibera del Comune Sant’Angelo Romano che ha disposto l’annullamento in autotutela dei PdC n. 16/06 e 17/07 relativi agli immobili di proprietà dei ricorrenti, descritti in fatto, prot. 1641 del 12.2.2024; - dell’atto di comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’annullamento in autotutela dei P.d.C. 16/06 e 17/07, prot. 6932 del 10.7.2023; - nonché avverso ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d'ufficio dei permessi di costruire in sanatoria e conseguente ordinanza di demolizione degli immobili
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'annullamento in autotutela dei permessi di costruire in sanatoria n. 16/06 e n. 17/07, l'ordinanza di demolizione n. 4 del 19 febbraio 2024 e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dagli atti emerge che i permessi riguardavano interventi di ampliamento e cambio di destinazione d'uso di fabbricati rurali, rilasciati ai sensi del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003. I ricorrenti hanno inoltre proposto una domanda risarcitoria per i danni connessi all'illegittimità degli atti impugnati, senza specificare né documentare concretamente il pregiudizio. La domanda cautelare era stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris, sulla base del sommario esame proprio della fase cautelare.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha annullato d'ufficio, con determinazione n. 63 del 5 dicembre 2025, sia l'atto di annullamento dei permessi di costruire sia l'ordinanza di demolizione impugnata. Il TAR ha ritenuto che tale autotutela abbia realizzato pienamente l'interesse sostanziale di natura oppositiva fatto valere dai ricorrenti e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., distinguendola dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando il bene della vita non è più conseguibile. La domanda risarcitoria è stata respinta perché formulata in termini generici e ipotetici e comunque priva di prova. Le spese sono state compensate tra i ricorrenti e il Comune; nulla è stato disposto nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il codice del processo amministrativo distingue […] la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, espressamente regolata nell’ambito delle sentenze di merito ex art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, per effetto dell'attività amministrativa sopravvenuta, l'interesse sostanziale azionato è stato pienamente soddisfatto.
art. 35 c.p.a.
La differente natura giuridica (di merito o di rito) delle sentenze in commento discende dal diverso accertamento sotteso alla loro emissione
L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalla cessazione della materia del contendere e ricorre quando sopravviene un assetto di interessi che impedisce il conseguimento del bene della vita.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
È indicato quale base normativa dell'annullamento d'ufficio comunale dei permessi di costruire in sanatoria; il provvedimento è stato successivamente annullato dal Comune nel corso del giudizio.
d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Costituisce la disciplina in base alla quale erano stati rilasciati i permessi di costruire in sanatoria oggetto dell'autotutela comunale.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere, quale pronuncia di merito ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., presuppone che l'attività amministrativa sopravvenuta abbia pienamente soddisfatto l'interesse sostanziale azionato dal ricorrente, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: la prima ricorre quando il bene della vita è stato conseguito, mentre la seconda ricorre quando un nuovo assetto di interessi ne rende impossibile il conseguimento.
- Una domanda risarcitoria amministrativa formulata in termini generici o meramente ipotetici e non accompagnata dalla prova del danno deve essere respinta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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