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Ordinanza

Ordinanza n. 7/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore della Provincia di Bolzano -OMISSIS-, notificato in data 25.11.2025, mediante il quale è stata disposta la sospensione per giorni 30 (trenta) dell’autorizzazione alla conduzione dell’esercizio pubblico denominato Bar “-OMISSIS-”, con decorrenza immediata e contestuale chiusura dello stesso, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto questorile di sospensione per trenta giorni dell’autorizzazione alla conduzione di un pubblico esercizio, con decorrenza immediata e chiusura del locale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore di pubblico esercizio)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto del Questore che aveva disposto la sospensione per trenta giorni dell’autorizzazione alla conduzione del pubblico esercizio e la contestuale chiusura dello stesso, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato, secondo quanto emerge dall’ordinanza, la legittimità della durata eccedente il termine ordinario di quindici giorni. Il giudice ha rilevato che le particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica richieste dall’art. 9 della l. n. 287/1991 per applicare una durata maggiore non risultavano specificamente motivate, essendo state richiamate soltanto la gravità dei fatti e la loro possibile reiterazione mediante generiche formule di stile. Anche le ulteriori giustificazioni, relative a gravi carenze nei controlli del proprietario sul personale e alla somministrazione di bevande alcoliche senza verifica dell’età e senza adeguata valutazione della quantità somministrata, sono state ritenute evanescenti e non idonee a individuare con certezza gli elementi fattuali indicativi delle particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

La decisione

Il Tribunale, a un primo e sommario esame, ha ravvisato un apprezzabile fumus boni iuris limitatamente all’eccessiva durata della sospensione, per difetto di specifica motivazione delle particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica necessarie a superare il limite di quindici giorni. Ha riconosciuto anche il periculum in mora, poiché la chiusura avrebbe azzerato i ricavi dell’esercizio, rendendo impossibile sostenere i costi fissi, considerando inoltre che il marito della ricorrente lavorava nel medesimo locale. Ha quindi accolto parzialmente l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia del decreto nella parte eccedente i primi quindici giorni, confermando la sospensione già disposta in via presidenziale. Ha fissato l’udienza pubblica di merito per l’8 aprile 2026 e compensato integralmente le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 25 agosto 1991, n. 287

    La durata della sospensione dell’autorizzazione superiore al termine massimo ordinario di quindici giorni richiede la specifica motivazione delle particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica; formule generiche sulla gravità dei fatti e sulla possibile reiterazione non sono sufficienti.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda e la decisione cautelare incidentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando la legge consente di superare la durata massima ordinaria di una sospensione amministrativa per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, l’amministrazione deve indicare e motivare specificamente gli elementi di fatto che rendono necessario il termine maggiore; richiami generici alla gravità dei fatti o al rischio di reiterazione non soddisfano l’obbligo motivazionale.
  • Le generiche contestazioni relative a carenze nei controlli del gestore e alla somministrazione di bevande alcoliche non sono sufficienti, ai fini dell’estensione della sospensione oltre il termine ordinario, se il provvedimento non individua con adeguata certezza i concreti elementi fattuali da cui desumere le particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
  • In sede cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato nel rischio di azzeramento dei ricavi e di impossibilità di sostenere i costi fissi dell’esercizio commerciale derivante dalla chiusura del locale.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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