Sentenza n. 3819/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del giudizio negativo della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale “09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni”, relativo alla domanda presentata dal Dott. Paolo Andreini per l’abilitazione alle funzioni di professore di II^ fascia, non notificato, e dei relativi giudizi individuali e collegiale, nella parte in cui non è stata riconosciuta l’abilitazione al ricorrente; - di tutti i verbali presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare, dei verbali della Commissione relativi al V Quadrimestre della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale 2023; - nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio negativo della Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale relativo al settore concorsuale 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni, con mancato riconoscimento dell'abilitazione alle funzioni di professore di II fascia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso all'esito della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale 2023, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e manifesta illogicità. La Commissione aveva riconosciuto che le pubblicazioni del candidato dimostravano una posizione riconosciuta almeno a livello nazionale, ma aveva ritenuto non raggiunta la maturità scientifica richiesta perché non risultava posseduto il requisito di almeno tre titoli tra quelli previsti per il settore concorsuale. Il ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento di due titoli: quello relativo alla partecipazione al collegio dei docenti o all'attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati, sostenendo di avere indicato un impegno didattico di dodici ore; e quello relativo ai risultati nel trasferimento tecnologico, sostenendo di avere partecipato al deposito di due brevetti e affermando che la disciplina non richiederebbe che il brevetto fosse già approvato. Ha inoltre contestato l'insufficienza della motivazione dei giudizi individuali e collegiale e l'omessa valutazione di documentazione prodotta in giudizio.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto sufficientemente ampia, accurata e completa la motivazione dei giudizi individuali e collegiale, escludendo che essi fossero meramente ripetitivi o lessicalmente sovrapponibili e rilevando la loro autonomia, coerenza e convergenza. Quanto al titolo relativo all'insegnamento nel dottorato, il Collegio ha osservato che nella domanda non erano indicate le ore svolte personalmente dal candidato, ma soltanto la durata complessiva del corso, condiviso con altro docente. La documentazione prodotta in giudizio non poteva essere considerata perché non era stata allegata alla domanda. L'indicazione delle ore individualmente svolte costituiva un elemento essenziale del titolo, la cui allegazione incombeva al candidato in applicazione del principio di autoresponsabilità; non era quindi configurabile un obbligo della Commissione di attivare il soccorso istruttorio. Il soccorso istruttorio, pur astrattamente applicabile ai procedimenti di abilitazione, non può operare quando l'integrazione assumerebbe carattere sostitutivo o rinnovatorio della domanda, anziché meramente esplicativo o chiarificatore. Quanto al titolo relativo ai brevetti, il TAR ha ritenuto legittimo il criterio adottato dalla Commissione, secondo cui era necessario essere inventore di almeno un brevetto nazionale o internazionale già approvato al momento della domanda, attinente al settore concorsuale e significativo per sviluppo, impiego o commercializzazione. Poiché i brevetti indicati non risultavano ancora approvati alla data della domanda, il titolo non poteva essere riconosciuto. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare quando siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione, l'istruttoria sia completa e non ricorrano esigenze processuali ostative.
art. 5, comma 2, d.m. n. 120/2016
essere inventore di almeno un brevetto nazionale o internazionale già approvato all’atto della presentazione della domanda, che sia su temi attinenti al settore concorsuale e significativo per sviluppo, impiego o commercializzazione
È stato posto a fondamento del criterio applicato dalla Commissione per il riconoscimento del titolo relativo ai risultati nel trasferimento tecnologico.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata previo avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio in forma semplificata.
Massime di principio
- Nei procedimenti di Abilitazione Scientifica Nazionale, il giudizio negativo è adeguatamente motivato quando i giudizi individuali e quello collegiale risultano autonomi, coerenti, analitici e convergenti nell'indicare le ragioni del mancato raggiungimento della maturità scientifica; non è sufficiente, per contestare la motivazione, allegare una generica ripetitività delle formulazioni.
- Il candidato a una procedura di abilitazione deve allegare nella domanda, in modo completo ed esaustivo, tutti gli elementi costitutivi dei titoli di cui chiede la valutazione, inclusi i dati necessari a verificare il possesso del requisito quantitativo o qualitativo richiesto.
- Il principio di autoresponsabilità del concorrente comporta che le omissioni o le carenze della domanda ricadano sul candidato quando riguardino elementi essenziali per la valutazione del titolo; la documentazione prodotta soltanto nel giudizio non può supplire alle carenze della domanda originaria.
- Il soccorso istruttorio può trovare applicazione, in linea di principio, anche nei procedimenti di Abilitazione Scientifica Nazionale, ma non quando l'integrazione richiesta avrebbe carattere sostitutivo o rinnovatorio della domanda, anziché limitarsi a chiarire o illustrare elementi già compiutamente allegati.
- Ai fini del riconoscimento del titolo relativo ai risultati nel trasferimento tecnologico, è legittimo richiedere, secondo i criteri previamente specificati dalla Commissione, un brevetto nazionale o internazionale già approvato al momento della presentazione della domanda, attinente al settore concorsuale e significativo per sviluppo, impiego o commercializzazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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