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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08668/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, ha rigettato i primi tre motivi, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, affinché ridetermini la sanzione applicando la disciplina della continuazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia riguarda quattro avvisi di accertamento TOSAP notificati da un Comune a una società concessionaria autostradale per gli anni d’imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, per complessivi euro 142.219,75 tra tributo, sanzioni e interessi. L’ente impositore ha ritenuto che vi fosse occupazione di suolo pubblico, tramite viadotti costituenti parte dell’autostrada, in corrispondenza di sottopassi e ponti di strade comunali ricadenti nel demanio comunale. La società ha impugnato gli avvisi sostenendo, in sintesi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione solo apparente o comunque per mancato confronto con le difese sull’inesistenza del presupposto impositivo, poiché alcune aree non sarebbero ricadute nel territorio comunale e altre non sarebbero state occupate; 2) violazione della disciplina TOSAP nella determinazione della superficie occupata, per non avere il giudice considerato anche l’altezza dei viadotti e l’effettiva limitazione della circolazione; 3) illegittimità degli avvisi per vizio motivazionale e per asserita contraddittorietà nella liquidazione delle sanzioni, con richiamo alla disciplina degli atti motivati e degli obblighi informativi; 4) omessa applicazione del cumulo giuridico/continuazione per le sanzioni relative a più annualità, con richiesta di rideterminazione in un importo unico complessivo. La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo la motivazione della sentenza di merito sufficiente, corretta la ricostruzione del presupposto impositivo basata sulla materiale occupazione delle aree e non rilevante l’altezza dei viadotti ai fini del quantum, oltre che adeguatamente motivati gli avvisi e correttamente applicate le sanzioni per omessa denuncia e omesso versamento. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che, per violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi e contestate con distinti avvisi, deve applicarsi la disciplina della continuazione ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997 nel testo ratione temporis, con necessità di rideterminare la sanzione unica complessiva. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente della sentenza di appello, ma ritenuto non violato perché la motivazione era intellegibile e non meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza; la Corte ha escluso il vizio denunciato.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per la forma della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione; la Corte ha escluso la nullità della decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Non consente di trasformare in nullità la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di motivazione inesistente o meramente apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per dedurre violazioni di legge in tema di presupposto TOSAP, motivazione dell’avviso e continuazione sanzionatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.

  • art. 12 preleggi

    Evocato per l’interpretazione delle norme processuali e del perimetro del sindacato sulla motivazione.

  • art. 39, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La Corte ha ritenuto che la determinazione della superficie occupata debba avvenire in relazione alla materiale occupazione dell’opera realizzata, senza rilievo dell’altezza del viadotto.

  • art. 42 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Letto in combinazione con l’art. 39 per il criterio legale di quantificazione del tributo in base alle dimensioni dell’occupazione.

  • art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212

    L’obbligo di allegazione riguarda solo gli atti non conosciuti o non altrimenti conoscibili dal contribuente; gli atti generali, come le delibere comunali, si presumono conosciuti.

  • art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dalla parte ricorrente sul vizio motivazionale degli avvisi; la Corte ha ritenuto gli avvisi adeguatamente motivati.

  • art. 50 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Imposta ai soggetti che occupano permanentemente suoli pubblici l’obbligo di denuncia e di versamento entro un termine perentorio.

  • art. 53, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Prevede la sanzione per omessa denuncia; la Corte distingue tale sanzione da quella per omesso versamento.

  • art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Applicabile alla sanzione generale per omesso versamento nei tributi, distinta dalla sanzione per omessa denuncia.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Nel testo ratione temporis, impone la ricostruzione unitaria delle violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi e la determinazione di una sanzione unica, aumentata dalla metà al triplo; opera anche in sede processuale imponendo al giudice la rideterminazione del quantum se l’Ufficio non vi abbia provveduto.

  • art. 3, comma 1, lett. f), n. 5, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87

    Citato solo per delimitare il testo novellato della disciplina sanzionatoria, non applicabile alle violazioni anteriori al 1/9/2024.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87

    Richiamato per la decorrenza della riforma della disciplina sanzionatoria.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87

    Richiamato per precisare che il nuovo testo si applica alle violazioni commesse a partire dal 1/9/2024.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione della sentenza è denunciabile solo quando la motivazione manchi in modo assoluto, sia solo apparente, presenti un contrasto irriducibile o risulti obiettivamente incomprensibile; non è sindacabile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Nel contenzioso tributario sulla TOSAP, il presupposto impositivo è integrato dalla materiale occupazione di suolo o di spazi pubblici o comunque sottratti all’uso collettivo; ai fini della quantificazione rilevano le dimensioni dell’occupazione in relazione all’opera realizzata, non l’altezza del manufatto sovrastante.
  • L’avviso di accertamento tributario è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere la pretesa, indicando elementi essenziali come area occupata, tariffa applicata, superficie, interessi e sanzioni; l’obbligo di allegazione degli atti richiamati riguarda solo quelli non conosciuti o non conoscibili dal destinatario.
  • Le sanzioni per omessa denuncia e per omesso versamento nei tributi locali hanno presupposti e disciplina distinti e possono essere autonomamente irrogate, purché l’atto espliciti in modo comprensibile la base fattuale e normativa della pretesa.
  • Per le violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, il regime del cumulo giuridico/continuazione impone la ricostruzione unitaria della serie violativa e la determinazione di una sanzione complessiva; se l’Amministrazione non vi provvede, il giudice deve rideterminare la sanzione applicando la disciplina vigente ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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