Sentenza del 17/12/2018 n. 8954 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Commerciante auto - Presunta frode carosello - Acquisti presso soggetto interposto - Normale diligenza - Preventiva adozione - Onere probatorio - Compiuto assolvimento - Rileva - Culpa in vigilando - Esclusione - Estraneità frode - Onere probatorio - Compiuto assolvimento - Rileva - Illegittimità ricupero IVA - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl recupero dell'IVA è stato ritenuto illegittimo. Il contribuente ha assolto l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c., dimostrando di avere adottato preventivamente le cautele normalmente esigibili e di essere estraneo alla frode. La prova della propria buona fede e dell'assenza di negligenza ha impedito di negare la detrazione dell'IVA sulla sola base dell'esistenza della frode carosello nella catena commerciale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva contestato la detrazione dell'IVA nell'ambito di una presunta frode carosello, ritenendo che gli acquisti effettuati dal commerciante presso un soggetto interposto fossero collegati alla frode. Il ricorrente ha sostenuto di essere estraneo alla frode e di avere adottato, prima degli acquisti, la normale diligenza richiesta per verificare l'affidabilità e la regolarità dell'operazione, escludendo così una propria culpa in vigilando.
Norme richiamate
Art. 10, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
La norma è richiamata nel quadro delle garanzie del contribuente e dei principi di correttezza e tutela dell'affidamento nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.
Art. 2697 c.c.
La disposizione pone l'onere della prova a carico di chi intende far valere un diritto o un fatto costitutivo della propria pretesa. Nel caso concreto, il commerciante ha dimostrato l'adozione della normale diligenza e la propria estraneità alla frode, assolvendo l'onere probatorio necessario per conservare la detrazione IVA.
Massime di principio
- La partecipazione indiretta a una catena commerciale in cui si verifica una frode carosello non è sufficiente, da sola, a negare la detrazione dell'IVA a un operatore estraneo alla frode.
- Il contribuente deve poter dimostrare di avere adottato, prima dell'operazione, controlli e cautele ragionevoli e coerenti con la propria attività e con le circostanze concrete.
- La buona fede non consiste in una dichiarazione generica, ma deve risultare da elementi documentali e comportamentali che escludano una culpa in vigilando.
- Se il contribuente prova di non sapere né poter ragionevolmente sapere della frode e dimostra la propria normale diligenza, il recupero dell'IVA detratta può essere illegittimo.
- L'Amministrazione finanziaria deve collegare concretamente il contribuente alla frode o dimostrare che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'irregolarità; non basta la sola presenza di un soggetto interposto nella catena delle operazioni.
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