Cassazione Penale, Ordinanza n. 09896/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. fosse meramente reiterativa di questioni già adeguatamente valutate e disattese nei gradi di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 4 marzo 2025. Dalla ordinanza emerge che il motivo dedotto era il difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., quindi la difesa contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza riproduceva una censura già esaminata e respinta nei giudizi di merito, con motivazione ritenuta giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle deduzioni difensive, coerente con le risultanze processuali e priva di manifeste incongruenze logiche.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando i giudici di merito abbiano escluso, con motivazione congrua e immune da vizi logici, la sussistenza dei relativi presupposti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza effettive specificità critiche, una censura già esaminata e disattesa dai giudici di merito con motivazione congrua, coerente e logicamente immune da manifeste incongruenze.
- La dedotta mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può essere censurata utilmente in cassazione se la motivazione di merito abbia già escluso in modo esaustivo l'esistenza dei presupposti della causa di non punibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti fissati dalla legge.
Come è indicizzato
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