Sentenza n. 1040/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 26/09/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio del visto per motivi di studio e di fissazione dell'appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza del 26 settembre 2025, avente a oggetto il rilascio di un visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della relativa richiesta. Ha domandato l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere secondo le rispettive competenze, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previa audizione delle parti.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'Ambasciata d'Italia a Islamabad aveva fissato l'appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione del tempo non particolarmente esteso tra la richiesta e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell'Amministrazione, anche in considerazione dell'elevato numero di istanze analoghe. L'Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il testo richiama l'azione contro il silenzio e la richiesta di nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.
L'attivazione del procedimento amministrativo nelle more del giudizio ha fatto venir meno l'interesse alla declaratoria dell'illegittimità del silenzio e all'ordine giudiziale di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il testo richiama il combinato disposto degli articoli 34, comma 5, e 117 c.p.a.
Quando l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata durante il giudizio, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
“in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”
La controversia è stata definita immediatamente nel merito in camera di consiglio, poiché risultavano integrati i presupposti normativi e le parti erano state sentite.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo che soddisfi integralmente la pretesa concretamente azionata determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La fissazione dell'appuntamento necessario per la presentazione della domanda di visto integra, quando costituiva l'oggetto della richiesta giudiziale, l'attivazione del relativo procedimento e il pieno soddisfacimento della pretesa, senza che sia necessario attendere la decisione finale sull'istanza di visto.
- Il giudice amministrativo può definire con sentenza semplificata il giudizio in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., quando siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione, il contraddittorio e l'istruttoria siano completi e le parti siano state sentite.
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