Cassazione Civile, Ordinanza n. 19401/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L’amministrazione finanziaria aveva contestato a una società fornitrice di gas naturale l’applicazione di aliquote agevolate di accisa per il periodo maggio 2008-fine 2012. La dogana sosteneva che il gas fosse stato fornito a un’impresa industriale e poi parzialmente ceduto, in forma di calore, a numerose altre società insediate nel medesimo complesso industriale; perciò l’agevolazione non sarebbe spettata, perché il gas non era stato interamente utilizzato dall’impresa destinataria per i propri usi industriali. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la CTR aveva accolto solo in parte l’impugnazione dell’ufficio, escludendo il giudicato esterno invocato dalla contribuente ma limitando l’agevolazione alle sole forniture funzionali all’attività produttiva dell’impresa industriale o di società del gruppo svolgenti attività ausiliarie in prevalenza per essa. Con il primo motivo in cassazione la ricorrente deduceva violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la precedente decisione di legittimità relativa ad altro periodo d’imposta aveva formato giudicato esterno anche sulle qualificazioni giuridiche decisive. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 26 d.lgs. n. 504/1995 e dell’art. 14 disp. prel. c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente ricompreso nell’uso industriale anche calore ceduto ad altre società per attività non direttamente produttive, mentre l’agevolazione era ammessa solo per impieghi strettamente collegati e necessari al ciclo produttivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la formazione del giudicato esterno nei termini prospettati, perché il vincolo del giudicato non si estende autonomamente alle qualificazioni giuridiche e, in ogni caso, non era stata dimostrata l’identità oggettiva della controversia né un rapporto ad esecuzione prolungata idoneo a trasfondere l’accertamento in un diverso periodo d’imposta. Ha invece accolto il secondo motivo: l’art. 26 d.lgs. n. 504/1995, in materia di accisa sul gas naturale, è norma di stretta interpretazione e l’uso industriale ricorre solo se il gas è impiegato negli stabilimenti o locali destinati alla produzione e per finalità produttive, mentre non vi rientrano attività solo accessorie o di supporto, quali trasporto, manutenzione reti e sistemi, pubblicità, factoring e marketing. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente e ponendo le spese a suo carico.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno non può essere invocato oltre i limiti oggettivi della decisione passata in giudicato.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta formazione del giudicato formale/sostanziale sulla precedente decisione.
art. 26 d.lgs. n. 504/1995
comma 1, comma 2, comma 3, comma 4
La disciplina dell’accisa sul gas naturale per usi industriali è di stretta interpretazione; l’agevolazione spetta solo per impieghi negli stabilimenti o locali produttivi e per finalità strettamente produttive, non per usi meramente accessori o per calore ceduto a terzi per usi civili.
art. 14 disp. prel. c.c.
È invocato per negare interpretazioni estensive della norma agevolativa, trattandosi di disposizione di stretta interpretazione.
art. 2359 c.c.
È menzionato nel testo dell’art. 26, comma 4, d.lgs. n. 504/1995, per definire società controllate o collegate.
art. 11, comma 2, lett. b), L. 9 gennaio 1991, n. 10
È richiamato nel testo dell’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 504/1995, in tema di teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione.
Massime di principio
- Il giudicato esterno non si estende automaticamente alle qualificazioni giuridiche e alle argomentazioni della sentenza precedente, che restano strumentali alla decisione; esso può operare solo nei limiti del capo coperto da giudicato e in presenza di identità oggettiva della controversia o di un rapporto ad esecuzione prolungata rilevante per periodi successivi.
- In materia di agevolazioni fiscali, la norma che prevede un trattamento di favore va interpretata restrittivamente: il beneficio non può essere esteso a casi non espressamente riconducibili al suo testo e alla sua ratio.
- Ai fini dell’agevolazione sull’accisa del gas naturale per usi industriali, non basta un generico collegamento con l’attività dell’impresa o l’appartenenza delle società al medesimo gruppo; è necessario che il gas sia impiegato negli spazi destinati alla produzione e per attività produttive, cioè in funzione del completamento del ciclo produttivo.
- Il concetto di attività "connessa" all’attività industriale, ai fini dell’aliquota agevolata, ha portata ristretta e comprende solo attività strettamente strumentali e necessarie alla realizzazione della produzione, non anche quelle meramente ausiliarie o di supporto commerciale, logistico o amministrativo.
- Quando i fatti accertati sono già completi e non richiedono ulteriori indagini, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito, rigettando l’originario ricorso della parte soccombente nel merito tributario.
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