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Sentenza

Sentenza n. 11696/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento: I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: “1) del provvedimento attestante l’inidoneità del Ricorrente all’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici del Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 120 allievo commissario della carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale - “Concorso ed Esami” - n. 55 del 13 luglio 2021, notificato in Roma mediante apposito modulo dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Commissione di cui all’articolo 107, comma 3, D.L.vo n. 443 del 30.10.1992, in data 01.03.2023 (allegato sub 1); 2) di tutti gli atti endoprocedimentali precedenti e/o successivi alla comunicazione di esclusione de quo, compresa la successiva graduatoria che sarà stilata all’esito dello svolgimento delle prove in questione; 3) oltre che di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, i quali, ove lesivi, ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti”; II) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositati il 2.10.2023: “1) del provvedimento attestante l’inidoneità del Ricorrente all’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici del Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 120 allievo commissario della carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale - “Concorso ed Esami” - n. 55 del 13 luglio 2021, notificato in Roma mediante apposito modulo dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Commissione di cui all’articolo 107, comma 3, D.L.vo n. 443 del 30.10.1992, in data 01.03.2023; 2) della graduatoria definitiva pubblicata con decreto del 05/07/2023 dal Direttore generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Massimo Parisi; 3) oltre che di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, i quali, ove lesivi, ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti”.

Giustizia amministrativa202305263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica al concorso per allievi commissari della Polizia penitenziaria e graduatoria definitiva del concorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità pronunciato dalla commissione medica il 1° marzo 2023, deducendo violazione del d.P.R. n. 207/2015, del d.lgs. n. 66/2010, del bando di concorso e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e difetto di istruttoria. L’inidoneità era stata motivata, da un lato, dal riscontro di una percentuale di massa grassa pari al 25,9%, superiore al limite del 22% previsto per i candidati uomini, anche considerando la tolleranza normativa, e, dall’altro, dalla mancanza della documentazione relativa all’esame della glicemia. Il ricorrente ha sostenuto che tre successive misurazioni effettuate presso strutture sanitarie o professionali esterne attestavano il rispetto del requisito relativo alla massa grassa; ha inoltre dedotto che l’assenza dell’esame della glicemia dipendeva da un errore del medico prescrittore, essendo stato eseguito un esame del glucosio, e che la successiva glicemia, eseguita il 3 marzo 2023, aveva dato esito normale. Ha contestato l’attendibilità della misurazione concorsuale, ipotizzando modalità frettolose, posizionamento non accurato, mancata verifica della taratura e possibile malfunzionamento dell’impedenziometro. Ha chiesto l’ammissione a nuovi accertamenti e, con motivi aggiunti, ha impugnato la graduatoria definitiva in via derivata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo legittimo il giudizio della commissione medica. La verifica dei requisiti psico-fisici costituisce esercizio di discrezionalità tecnica riservata all’amministrazione e può essere sindacata soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, non ravvisati nel caso concreto. Dal verbale risultava il superamento del limite di massa grassa previsto dal bando. Il giudice ha escluso la rilevanza delle misurazioni eseguite successivamente presso strutture esterne, anche pubbliche, poiché il possesso dei requisiti deve essere accertato dalla commissione competente, nel contesto concorsuale e in condizioni uniformi per tutti i candidati; una nuova verifica avrebbe sostituito indebitamente il giudizio dell’organo competente con quello di un diverso soggetto. È stata quindi respinta l’istanza istruttoria diretta a ottenere nuovi accertamenti. Non è stata ritenuta significativa neppure la precedente appartenenza del candidato al Corpo, poiché le condizioni fisiche possono mutare nel tempo. Le allegazioni sul malfunzionamento dell’apparecchiatura e sull’inesattezza delle misurazioni sono state considerate generiche e non provate. La graduatoria è stata conseguentemente ritenuta non illegittima in via derivata. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

    Il presente regolamento individua i parametri fisici unici ed omogenei – differenziati rispetto al sesso maschile o femminile del candidato – che sono applicati quali requisiti, in sostituzione di quello generale del limite di altezza, a tutte le procedure di reclutamento e per l’accesso ai ruoli del personale militare delle forze armate, delle forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

    La disposizione individua i parametri fisici uniformi applicabili alle procedure di reclutamento nelle forze di polizia.

  • art. 3 d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

    I candidati dei concorsi per il reclutamento e per l’accesso ai ruoli del personale militare delle forze armate, delle forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella Tabella “A”.

    Il candidato deve rispettare ciascuno dei parametri fisici previsti dalla Tabella A.

  • art. 3, comma 1, lett. e), bando di concorso

    Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale previsti dal Decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198 e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207.

    Il bando recepisce i requisiti psico-fisici previsti dalla disciplina regolamentare.

  • art. 14, comma 2, lett. b), bando di concorso

    Percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile.

    Il superamento del limite percentuale previsto dal bando comporta l’inidoneità, anche considerando la tolleranza normativa richiamata nel giudizio della commissione.

  • art. 12, comma 4, d.m. 30 giugno 2003, n. 198

    La disposizione è stata richiamata dalla commissione quale base dell’inidoneità per carenza della documentazione sanitaria relativa alla glicemia.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione è stato respinto implicitamente, poiché il giudizio della commissione indicava il parametro non rispettato e il valore rilevato.

Massime di principio

  • La verifica dei requisiti psico-fisici e attitudinali nei concorsi per il reclutamento nelle forze di polizia costituisce esercizio di discrezionalità tecnica riservato alla commissione amministrativamente competente; il giudice amministrativo può sindacarlo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
  • Gli accertamenti psico-fisici effettuati dalla commissione concorsuale costituiscono il momento determinante per verificare il possesso dei requisiti, dovendo svolgersi in condizioni di tempo e luogo sostanzialmente uniformi per tutti i candidati, a tutela della par condicio.
  • Le valutazioni medico-legali o sanitarie eseguite successivamente, anche presso strutture pubbliche, non possono sostituire il giudizio della commissione concorsuale quando siano svolte fuori dal medesimo contesto, da organi diversi da quello competente o in condizioni non replicabili rispetto a quelle degli altri candidati.
  • Il giudice non può disporre nuovi accertamenti tecnici quando essi si risolvano nella sostituzione del giudizio della commissione competente con quello di un diverso organo, anziché nella verifica di un vizio concreto e dimostrato delle operazioni concorsuali.
  • Il possesso dei requisiti fisici deve essere verificato secondo la disciplina del bando e al momento dell’accertamento concorsuale; la precedente idoneità al servizio o il possesso del requisito in epoca diversa non dimostrano l’illegittimità del successivo giudizio, poiché alcuni parametri fisici possono modificarsi nel tempo.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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