Cassazione Penale, Sentenza n. 17909/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava l'assoluzione di Luigi Moccia (periodi 2000-2010 e 2010-2013) per presunta erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, omissione di adeguata valutazione di riscontri (intercettazioni, "pizzini", controlli sul territorio) e rifiuto di rinnovare l'istruttoria (escussione di Scafuto). Favella deduceva ne bis in idem per sovrapposizione temporale con precedente procedimento e censurava la valutazione di nuovi elementi (pizzini, dichiarazioni Puzio) e l'aumento di pena per continuazione. Franzese e il suo difensore contestavano la determinazione della pena usando il nuovo minimo edittale (legge n.69/2015) per fatti compresi nel periodo anteriore alla riforma. Iazzetta censurava, oltre al tema della sovrapposizione temporale, la carenza motivazionale della Corte di appello nella valutazione delle prove che avrebbero comprovato il suo ruolo apicale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale (sindacato limitato sulla valutazione di merito delle fonti probatorie e mancanza dei requisiti per la censura in cassazione). Il ricorso di Favella è stato respinto. Il ricorso di Franzese è stato accolto limitatamente alla determinazione della pena: la Corte ha riconosciuto che la condotta di Franzese, così come definita irrevocabilmente, deve essere parametrata al previgente minimo edittale (7 anni) e ha annullato la determinazione della pena rinviando ad altra sezione della Corte d'appello per la rideterminazione, mantenendo irrevocabile la dichiarazione di responsabilità. Il ricorso di Filippo Iazzetta è stato accolto per vizio di motivazione con riferimento all'insufficiente considerazione delle deduzioni difensive (mancata valutazione di specifiche doglianze su dichiarazioni e captazioni), con conseguente annullamento e rinvio per nuovo esame. Il rigetto dei ricorsi di Favella e, quanto alla responsabilità, di Franzese ha comportato la condanna di questi al pagamento delle spese processuali e al rimborso spese della parte civile costituita.
Norme richiamate
Usata come criterio sostanziale per valutare la sussistenza dell'associazione mafiosa e, in particolare, per discutere l'elemento del ruolo apicale o promotore: la Corte richiama che la sua applicazione richiede adeguata ricostruzione probatoria e non può essere imposta con valutazioni meramente congetturali
artt. 191, 192, 195 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori: occorrono riscontri esterni specifici per le dichiarazioni de relato; la Corte conferma che dichiarazioni generiche non sono sufficienti senza riscontri
art. 603, comma 3-bis c.p.p. (novella D.L. 150/2022)
Limitazione della rinnovazione istruttoria: la rinnovazione è possibile solo per prove dichiarative assunte in udienza nel dibattimento di primo grado; la Corte ha ritenuto corretta la negativa rinnovazione richiesta dal PM per Scafuto
artt. 591 e 593 cod. proc. pen.
Richiamati in tema di ammissibilità e limiti dell'appello del PM: la Corte ha valutato la regolarità formale e la consistenza dell'impugnazione di merito
art. 606 lett. e) e art. 608 comma 1-bis cod. proc. pen.
Principi di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha affermato che il sindacato sulla valutazione sulla prova è fortemente limitato in cassazione e che molte censure sul merito sono inammissibili
Richiamato in relazione alla determinazione della congruità della pena da parte del giudice di merito; la Corte ha corretto l'applicazione del minimo edittale nel caso di Franzese
Modifica dei minimi edittali: la Corte ha ritenuto che non poteva essere applicato il nuovo minimo (10 anni) a Franzese per fatti temporalmente antecedenti, imponendo l'applicazione del previgente minimo (7 anni)
Corte Costituzionale sent. n. 53/2018 (richiamata in motivazione)
Dottrina sulla frammentazione del reato permanente e sul ne bis in idem: la Corte ha ribadito che il frazionamento temporale dell'accusa è compatibile con il principio del ne bis in idem e che il PM può delimitare temporalmente l'imputazione senza che ciò automaticamente operi preclusione per i periodi successivi
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulla valutazione delle prove è molto limitato: le doglianze che si limitano a criticare la valutazione dei fatti e della prova dal giudice di merito sono frequentemente inammissibili.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere supportate da riscontri specifici ed estrinseci; dichiarazioni generiche o de relato non consentono di fondare proficuamente la responsabilità senza adeguati riscontri.
- La rinnovazione istruttoria prevista dall'art. 603 c.3-bis è limitata: la negazione della rinnovazione per dichiarazioni non assunte in udienza di primo grado è normalmente legittima salvo che risulti decisiva e indispensabile per la decisione.
- In tema di reati permanenti e ne bis in idem, il pubblico ministero può delimitare ("chiudere") in dibattimento il tempus commissi delicti e procedere successivamente per periodi successivi; ciò non costituisce automaticamente violazione del ne bis in idem se le parti temporali sono distinte e non sovrapponibili.
- Nel calcolo della pena va verificata la normativa temporale applicabile: se la condotta è stata definitivamente qualificata con ruolo e periodo anteriore alla riforma normativa, va applicato il previgente minimo edittale; la riqualificazione della posizione (es. da apicale a semplice partecipe) incide sul trattamento sanzionatorio.
- La Corte d'appello deve confrontarsi puntualmente con le doglianze difensive rilevanti e decisive: la mancata considerazione di questioni specifiche e decisive può determinare l'accoglimento del ricorso per cassazione per vizio di motivazione.
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