Sentenza del 18/09/2015 n. 18353 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la deduzione, ai fini IVA e IRAP 2004, di costi per Euro 3.436.358,00 relativi a rapporti formalmente qualificati come contratti di agenzia per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari. In sede di merito l'Ufficio sosteneva che mancassero i requisiti dell'agenzia e che i rapporti fossero riconducibili al lavoro subordinato. In cassazione ha invece sostenuto, modificando la propria linea difensiva, che i contratti fossero effettivamente di agenzia ma costituissero uno strumento elusivo finalizzato a ottenere un indebito risparmio fiscale. Ha quindi denunciato violazione della disciplina antielusiva, dell'art. 53 Cost. e delle norme IVA, oltre a vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. Ha rilevato che l'Agenzia aveva mutato in cassazione la propria tesi difensiva e non aveva indicato in modo autosufficiente gli elementi concreti dell'abuso, le norme eluse e il vantaggio fiscale indebito. Inoltre, per l'IRAP, non aveva specificato quale operazione prevista dall'art. 37-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 fosse stata utilizzata, né aveva rispettato la necessaria scansione procedurale e probatoria. La Corte ha distinto il legittimo risparmio d'imposta dall'abuso fiscale e ha escluso che la mera allegazione dell'elusione trasferisca automaticamente sul contribuente l'onere della prova. La decisione favorevole alla società è rimasta ferma e l'Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 23.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 1742 del codice civile
La CTR ha ritenuto sussistenti gli elementi del contratto di agenzia, valorizzando stabilità del rapporto, autonomia organizzativa, assunzione del rischio economico e remunerazione variabile mediante provvigioni.
Art. 2094 del codice civile
La CTR ha escluso che i rapporti fossero di lavoro subordinato, non ravvisando un effettivo potere direttivo della società sugli agenti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
La disciplina antielusiva richiede l'indicazione concreta delle operazioni utilizzate, delle norme fiscali eluse, del vantaggio indebito e il rispetto della procedura e della ripartizione dell'onere probatorio previste dalla norma. Per le imposte non armonizzate, l'inopponibilità degli effetti elusivi presuppone inoltre l'utilizzo di una o più operazioni tra quelle elencate nel comma 3.
Art. 53 della Costituzione
La norma è stata richiamata quale fondamento del principio generale antiabuso in materia tributaria, ma non può essere utilizzata per superare i limiti e le condizioni stabiliti dalla specifica disciplina antielusiva.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
La detrazione IVA presuppone la riferibilità dei costi a operazioni effettive e fiscalmente rilevanti; la contestazione dell'abuso deve però essere concretamente dimostrata dall'Amministrazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 26
Le norme sono state richiamate dalla società in relazione alla regolare fatturazione delle operazioni e all'assenza di variazioni delle fatture, quale argomento a sostegno della detraibilità dei costi e dell'IVA.
Direttiva CEE n. 86/653
La CTR ha richiamato la disciplina europea dell'agenzia commerciale come coerente con la qualificazione dei rapporti concretamente svolti dagli agenti.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria non può modificare radicalmente in cassazione la causa della contestazione: se in precedenza ha sostenuto la simulazione o la subordinazione, non può introdurre per la prima volta una diversa tesi fondata sull'abuso del diritto.
- La rilevabilità d'ufficio dell'abuso fiscale non elimina l'obbligo di allegare e indicare con precisione i fatti, le operazioni, le norme eluse e il vantaggio fiscale indebito.
- Il semplice risparmio d'imposta non è automaticamente illecito: occorre dimostrare che il vantaggio sia contrario alla finalità della disciplina fiscale e che l'operazione sia priva di valide ragioni economiche o artificiosa.
- Per le imposte non armonizzate devono essere rispettati i presupposti e la procedura della disciplina antielusiva applicabile, compresa l'individuazione delle operazioni previste dalla legge e la corretta ripartizione dell'onere della prova.
- La qualificazione di un rapporto come agenzia dipende dalle modalità effettive di svolgimento: autonomia, stabilità, rischio economico, provvigioni variabili e assenza di potere direttivo sono indici favorevoli, mentre controllo gerarchico e inserimento organizzativo possono indicare subordinazione.
- Il giudice di legittimità non può procedere a una nuova valutazione complessiva delle prove né sostituirsi al giudice di merito nell'accertamento dei fatti, soprattutto quando il ricorso non seleziona e illustra puntualmente gli elementi decisivi.
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