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Sentenza

Sentenza del 11/01/2022 n. 497 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione della cartella di pagamento n. (XXXXX) notificata il 12/11/2003 per Euro 25.946,79 relativa a sanzioni per violazioni connesse alla dichiarazione IVA 1997 della V. T. s.r.l. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; la CTR originariamente aveva rigettato l'appello dell'Agenzia per mancata prova della notifica dell'atto di riferimento, ma la CTR in sede di revocazione (art. 394 c.p.c., n.4) ha accolto l'Agenzia rilevando il deposito dell'avviso di contestazione e ha annullato la sentenza precedente ritenendo consolidate le pretese per omessa impugnazione dell'avviso di accertamento. In cassazione la contribuente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 654 c.p.p. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Tuttavia, prima della discussione la contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n.193/2016 (art. 6), manifestando rinuncia al ricorso e richiesta di estinzione del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la manifestazione di adesione alla definizione agevolata equivalga a venir meno dell'interesse al gravame. Pur osservando che l'atto di rinuncia non era stato formalmente notificato all'Agenzia come previsto dall'art. 390 c.p.c. (pertanto non ha determinato l'estinzione automatica del processo), la Corte ha ritenuto che la dichiarazione della contribuente fosse sufficiente a configurare l'inammissibilità del ricorso. Le spese sono compensate integralmente tra le parti. Inoltre la Corte ha precisato che, nella fattispecie di inammissibilità sopravvenuta per mancanza di interesse, non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. "doppio contributo unificato".

Norme richiamate

  • art. 394 c.p.c., n. 4

    Fondamento della revocazione per travisamento del fatto su cui la CTR ha accolto la richiesta dell'Agenzia per rilevare il deposito dell'avviso di contestazione

  • art. 390 c.p.c.

    Stabilisce che la rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificata alle parti costituite o comunicata agli avvocati che vi appongono il visto; la mancanza di tale notificazione non produce l'estinzione automatica del processo ma la manifestazione di rinuncia è indicativa della perdita di interesse e comporta inammissibilità

  • D.L. n. 193/2016, art. 6 (conv. L. 1/12/2016, n. 225)

    Norma sulla definizione agevolata dei carichi tributari; l'adesione del contribuente comporta rinuncia alle impugnazioni e può determinare venir meno dell'interesse al ricorso

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Norme invocate dalla ricorrente per dedurre errori di motivazione e falsa applicazione di norme; la Corte ha ritenuto la questione superata per carenza di interesse

  • art. 654 c.p.p.

    Norma di diritto processuale penale richiamata dalla ricorrente nel motivo di cassazione; la Corte non è entrata nel merito per sopravvenuta inammissibilità

  • Cass. sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3876

    Giurisprudenza che conferma che la mancata notifica formale della rinuncia non impedisce che la manifestazione di rinuncia sia valutata quale indice della perdita di interesse al giudizio, con conseguente inammissibilità

  • Cass. sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732

    Giurisprudenza richiamata sul tema del cd. doppio contributo unificato e della sua non applicabilità nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per perdita di interesse dovuta ad adesione alla definizione agevolata

Massime di principio

  • L'adesione del contribuente a una definizione agevolata che implica rinuncia alle impugnazioni tende a far venir meno l'interesse all'azione giudiziaria e determina l'inammissibilità dei ricorsi sopravvenuti.
  • Per ottenere l'estinzione formale del processo mediante rinuncia al ricorso è necessario notificare l'atto di rinuncia alle controparti costituite o comunicare l'atto ai loro difensori perché vi appongano il visto, ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; la mancata notifica non impedisce tuttavia che la rinuncia sia valutata come perdita di interesse e produca inammissibilità.
  • Quando la perdita di interesse è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile e compensare le spese; in tali casi non devono essere applicati automatismi sanzionatori come il "doppio contributo unificato".
  • Nei giudizi tributari è decisiva la prova della notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento o di contestazione): la loro validità e la mancata impugnazione possono consolidare le pretese dell'Amministrazione.
  • Se si intende rinunciare a un gravame per aderire a una definizione agevolata, è opportuno notificare tempestivamente la rinuncia alle altre parti e richiedere l'estinzione del processo per evitare incertezze sulla qualificazione dell'atto e sulle conseguenze processuali (estinzione vs inammissibilità).

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