Sentenza n. 130/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale di sospensione dei lavori e di demolizione delle opere ritenute abusivamente realizzate, con rimessione in pristino, relative alla ristrutturazione di una baita del patrimonio edilizio tradizionale montano
Esito
Favorevole al resistente (comune e provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune, a seguito di sopralluoghi del Corpo forestale del Trentino, ha contestato la completa demolizione delle murature storiche in pietra di una baita soggetta a vincolo paesaggistico, ordinando la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere difformi. Il primo motivo deduceva l’incompetenza del Sindaco, sostenendo che l’atto avrebbe dovuto essere adottato dal dirigente o dal responsabile del servizio, in violazione della separazione tra indirizzo politico e gestione, nonché difetto di motivazione. Il secondo motivo contestava l’accertamento della demolizione delle murature, sostenendo che si sarebbe trattato di uno smontaggio controllato e di un successivo rimontaggio conservativo; venivano dedotti violazione della disciplina provinciale, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta e lesione del legittimo affidamento. Il terzo motivo deduceva contraddittorietà e illogicità dell’ordinanza rispetto al progetto autorizzato e ulteriore violazione dell’affidamento. La Provincia aveva inoltre eccepito la carenza di legittimazione di due ricorrenti, non proprietari della particella.
La decisione
Il Tribunale ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., dichiarando il ricorso infondato e rigettandolo, senza esaminare i profili preliminari di rito. Il primo motivo è stato respinto perché l’art. 60, comma 3, della l.r. n. 2/2018 attribuisce al Sindaco le funzioni previste dalla legge e lo Statuto comunale, all’art. 41, gli assegna espressamente il potere di adottare ordinanze e atti tecnico-gestionali rimessi dalla legislazione vigente. Il Collegio ha inoltre valorizzato l’art. 53, comma 23, l. n. 388/2000, che consente ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di attribuire agli organi esecutivi responsabilità degli uffici e poteri di adozione di atti anche tecnico-gestionali. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti sulla base dell’accertamento che il permesso di costruire imponeva il mantenimento delle murature in sasso e subordinava qualsiasi demolizione, anche parziale, al previo rilascio dell’autorizzazione in deroga prevista dall’art. 106 l.p. n. 15/2015. La documentazione progettuale e le risposte rese dal tecnico durante l’istruttoria avevano escluso la demolizione delle murature, prevedendo il loro consolidamento e l’inserimento della nuova struttura con tecnica “box in the box”. I sopralluoghi avevano invece accertato la demolizione integrale della muratura storica, la realizzazione di una fondazione continua in cemento armato e il riutilizzo di parte delle pietre come semplice rivestimento, senza autorizzazione in deroga. Tale intervento è stato correttamente qualificato come variazione essenziale e l’ordine di demolizione è stato ritenuto vincolato. Non è stata accolta la ricostruzione dei ricorrenti sullo smontaggio e rimontaggio conservativo, ritenuta incompatibile con l’accertata demolizione completa e con la prescrizione del titolo edilizio. Il richiamo al legittimo affidamento è stato escluso perché il contenuto del permesso era chiaro e la relativa prescrizione non era stata tempestivamente impugnata, consolidandosi. Respinta anche la doglianza sulla tempistica dei sopralluoghi, ritenuta giustificata dall’urgenza e dalla necessità di verificare una difformità in area vincolata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, in favore di ciascuna delle due amministrazioni costituite.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, previa informazione alle parti.
art. 60, comma 3, l.r. n. 2/2018
Il Sindaco “esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune”.
La disposizione costituisce base normativa per l’esercizio delle funzioni sindacali attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
art. 41 dello Statuto del Comune di Palù del Fersina
Attribuisce al Sindaco gli atti di natura tecnico-gestionale espressamente rimessi dalla legislazione vigente e, in particolare, l’adozione delle ordinanze.
art. 53, comma 23, l. n. 388/2000
Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti [...] possono adottare disposizioni regolamentari organizzative [...] attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.
Consente ai comuni sotto i 5.000 abitanti di attribuire agli organi esecutivi responsabilità gestionali e il potere di adottare atti tecnico-gestionali, derogando alla regola ordinaria della competenza dirigenziale.
art. 104 l.p. n. 15/2015
Per gli edifici del patrimonio edilizio tradizionale montano, la demolizione e ricostruzione prevista per la ristrutturazione edilizia riguarda soltanto le parti lignee; la muratura in pietra deve essere conservata salvo specifica autorizzazione in deroga.
art. 106 l.p. n. 15/2015
Subordina la demolizione, anche parziale, delle murature in sasso esistenti al rilascio di un’autorizzazione in deroga, previo parere favorevole della competente commissione.
art. 59 D.P.P. 19 maggio 2017
La realizzazione di interventi di recupero sugli edifici storici senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 106, comma 1, della legge provinciale costituisce variazione essenziale.
La demolizione delle murature perimetrali senza la prescritta autorizzazione in deroga integra una variazione essenziale.
art. 125 l.p. n. 1/2008
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla competenza nell’attività edilizia, ma non posto dal Collegio a fondamento autonomo della decisione.
art. 129 l.p. n. 1/2008
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla competenza nell’attività edilizia, ma non posto dal Collegio a fondamento autonomo della decisione.
artt. 60 e 61 l.r. n. 2/2018
Richiamati dai ricorrenti nell’ambito della censura di incompetenza; la decisione valorizza specificamente l’art. 60, comma 3.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai poteri repressivi edilizi; la sentenza fonda il rigetto principalmente sulla disciplina provinciale e sulle norme organizzative locali.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese di giudizio secondo soccombenza.
Massime di principio
- In un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una disposizione organizzativa adottata ai sensi dell’art. 53, comma 23, l. n. 388/2000 può attribuire a un componente dell’organo esecutivo il potere di adottare atti anche tecnico-gestionali, rendendo legittima la sottoscrizione sindacale di un’ordinanza edilizia quando tale competenza sia prevista dalla disciplina locale.
- Per gli edifici appartenenti al patrimonio edilizio tradizionale montano, la demolizione delle murature storiche in pietra non è consentita sulla base di un titolo edilizio che ne prescriva il mantenimento; occorre la specifica autorizzazione in deroga prevista dalla disciplina provinciale, anche quando il proprietario invochi esigenze statiche o finalità conservative.
- La demolizione delle murature perimetrali di un edificio storico montano, eseguita senza l’autorizzazione in deroga richiesta dalla legge provinciale, costituisce variazione essenziale e legittima l’adozione dei provvedimenti repressivi di sospensione dei lavori, demolizione e rimessione in pristino.
- Quando il permesso di costruire contiene una prescrizione chiara sul mantenimento di una parte dell’edificio e sulla necessità di una preventiva autorizzazione in deroga per modificarla, il destinatario non può successivamente invocare un affidamento contrario al contenuto del titolo, se non ha tempestivamente impugnato la prescrizione.
- L’accertamento della difformità edilizia può fondarsi sui sopralluoghi degli organi tecnici competenti quando questi documentino una divergenza sostanziale tra le opere eseguite e quelle assentite; la qualificazione come smontaggio e rimontaggio conservativo non è condivisibile se le murature sono state integralmente demolite e le pietre sono state riutilizzate soltanto come rivestimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 946/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1664/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1665/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1666/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1667/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1668/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →