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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29505/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano deducendo un unico motivo: vizio della motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente eccessività della pena anche con riferimento all'art. 81 cod. pen.; ha inoltre prospettato in termini generici la mancata applicazione dell'istituto della continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione chiara e logica in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richiamando e precisando gli elementi decisivi indicati in primo grado; ha altresì motivato adeguatamente l'esclusione della continuazione richiamando la distanza temporale e la non omogeneità delle condotte. Per questi motivi il ricorso non ha fornito un concreto confronto con la motivazione impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 640, 648, 99, comma quarto, cod. pen.

    (artt. 640, 648, 99, comma quarto, cod. pen.)

    Indicano i reati per i quali il ricorrente è stato condannato; la Corte d'appello e la Cassazione si sono pronunciate sulla correttezza della qualificazione e del trattamento sanzionatorio con riferimento a tali fattispecie

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella prospettiva di contestare la eccessività della pena (conflitto di norme relative alla determinazione della pena cumulativa); la Cassazione ha ritenuto la censura generica e priva di intelligenza rispetto alla motivazione della Corte d'appello

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, Rv. 269196-01

    Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01

    Citata come principio di riferimento sul controllo della motivazione e sui limiti del sindacato di legittimità: la motivazione deve essere logica e non manifestamente irragionevole per realizzare profili di annullabilità

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che si limiti ad affermazioni generiche senza confrontarsi punto per punto con la motivazione della corte di merito è spesso dichiarato inammissibile.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche deve essere contestata con argomentazioni concrete: la semplice dissociazione dalle conclusioni del giudice di merito è insufficiente.
  • Sull'istituto della continuazione, la valutazione di fattispecie non omogenee e/o caratterizzate da distanza temporale può legittimamente portare all'esclusione della continuazione; occorre provare l'omogeneità e la stretta connessione delle condotte per ottenere il riconoscimento.
  • La Corte di cassazione verifica soprattutto la logicità e la coerenza della motivazione di merito: errori apparenti o vaghi non bastano per l'annullamento.
  • Ricorsi manifestamente infondati o generici possono comportare condanna alle spese e sanzioni (es. versamento in favore della cassa delle ammende).

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