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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24140/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

Un cliente aveva acquistato, il 20 gennaio 2000, titoli obbligazionari esteri tramite la banca presso cui operava, convenendo poi in giudizio l'istituto per ottenere: in via principale, la declaratoria di nullità dell'operazione di acquisto e del contratto di negoziazione per difetto di forma; in via subordinata, l'invalidità o la risoluzione del contratto per violazione degli obblighi informativi e di correttezza previsti dalla normativa di settore; oltre alla condanna della banca alla restituzione di quanto investito, al risarcimento del danno e alle conseguenti restituzioni. Il cliente sosteneva che il contratto quadro fosse privo di valida sottoscrizione della banca, che l'intermediario non avesse acquisito adeguate informazioni sulla sua situazione finanziaria e propensione al rischio, non avesse segnalato l'inadeguatezza dell'investimento, non avesse fornito sufficienti informazioni sui rischi dei titoli e che l'ordine fosse stato eseguito senza la necessaria consapevolezza del rischio paese e del rischio specifico dell'emittente. La banca resistette, affermando di avere adempiuto agli obblighi informativi e chiedendo, in subordine, la riduzione del risarcimento e la restituzione dei titoli. La Corte d'appello accolse il gravame dell'istituto e rigettò la domanda. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: omessa pronuncia sulla legittimazione della banca subentrante; violazione della disciplina sull'intermediazione finanziaria per avere la Corte escluso l'inadeguatezza dell'operazione sulla base della sola scheda cliente; errata valutazione dell'adempimento degli obblighi informativi e della prova del nesso causale; omesso esame del rischio paese; omessa pronuncia sulla nullità del contratto quadro per difetto di forma. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi alla legittimazione dell'ente-ponte e all'inadeguatezza dell'operazione, ha accolto parzialmente il motivo inerente agli obblighi informativi, rilevando che la verifica di adeguatezza non esaurisce gli obblighi dell'intermediario e che occorre una specifica e dettagliata informazione sui titoli e sui rischi, e ha dichiarato inammissibile il motivo sulla nullità per difetto di forma per mancanza di appello incidentale e formazione del giudicato interno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile l'intervento degli eredi del ricorrente, ha rigettato i motivi relativi alla legittimazione processuale della banca subentrante e alla sola inadeguatezza dell'investimento, ha accolto parzialmente la censura sugli obblighi informativi, affermando che non basta la valutazione di adeguatezza dell'operazione né la mera consegna del documento generale sui rischi, ma occorre provare una specifica informazione sui titoli e sui loro rischi; ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sulla nullità del contratto per difetto di forma perché il capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato quella domanda non era stato impugnato con appello incidentale, con conseguente giudicato interno. La sentenza d'appello è stata dunque cassata nei limiti delle censure accolte e la causa rinviata al giudice di merito per il riesame, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.c.

    il successore a titolo universale può intervenire nel giudizio di cassazione se la parte è deceduta dopo la notificazione del ricorso, poiché la disciplina non lo esclude e la successione processuale può essere sanata dal contraddittorio accettato dalla controparte

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia sul difetto di legittimazione processuale viene scrutinata direttamente in sede di legittimità attraverso l'esame degli atti; non è, di per sé, vizio denunciabile come omessa pronuncia ai sensi della norma evocata

  • art. 346 c.p.c.

    la mera riproposizione della domanda non accolta è sufficiente solo quando essa non sia incompatibile con il capo accolto; se invece la domanda rimasta assorbita o respinta è incompatibile o subordinata rispetto a quella accolta, occorre appello incidentale

  • art. 378 c.p.c.

    la memoria ex art. 378 è strumento meramente illustrativo e non è, di regola, idonea a introdurre un intervento del successore a titolo universale senza instaurazione del contraddittorio

  • art. 267 c.p.c.

    richiamato per analogia quanto alle modalità di introduzione dell'intervento del successore, che deve essere portato a conoscenza della controparte per consentire il contraddittorio

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo; non consente una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie

  • art. 21 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    imposta all'intermediario obblighi di correttezza, trasparenza, acquisizione di informazioni e adeguata informazione del cliente, funzionali a consentire scelte di investimento consapevoli

  • art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    evocato dalla censura sulla forma del contratto di negoziazione; la Corte non ne esamina il merito perché la relativa domanda era coperta da giudicato interno

  • art. 26 regolamento Consob n. 11522/1998

    richiamato come fonte degli obblighi dell'intermediario di acquisire informazioni sul cliente e sul suo profilo di rischio

  • art. 28 regolamento Consob n. 11522/1998

    l'intermediario deve informare il cliente sulle caratteristiche specifiche dei titoli e sui rischi dell'operazione; non basta la consegna del solo documento generale sui rischi né la generica informazione sui pericoli dell'investimento

  • art. 29 regolamento Consob n. 11522/1998

    la valutazione di adeguatezza dell'operazione, se negativa, impone segnalazione dell'inadeguatezza e ordine scritto del cliente; tuttavia l'accertamento di adeguatezza non esaurisce gli obblighi informativi dell'intermediario

  • art. 31, comma secondo, regolamento Consob n. 11522/1998

    la qualifica di operatore qualificato richiede specifici requisiti di professionalità, non desumibili dal mero orientamento speculativo o dall'esperienza pregressa dell'investitore

  • art. 1227 c.c.

    richiamato dalla banca per la riduzione del risarcimento per concorso colposo del danneggiato, ma il punto non risulta decisivo nella soluzione della Corte

  • art. 378 c.p.c.

    la memoria è richiamata anche per l'intervento degli eredi, ma la Corte chiarisce che l'intervento del successore deve essere comunque portato a conoscenza della controparte

Massime di principio

  • Nel contenzioso risarcitorio da servizi di investimento, la verifica di adeguatezza dell'operazione non esaurisce gli obblighi dell'intermediario: l'intermediario deve anche fornire al cliente informazioni specifiche, dettagliate e preventive sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dello strumento negoziato.
  • La consegna del solo documento generale sui rischi di investimento non basta a dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi, se non risulta provata una concreta illustrazione delle caratteristiche del titolo oggetto dell'operazione.
  • L'eventuale esperienza finanziaria dell'investitore o la sua inclinazione al rischio non esonerano la banca dall'obbligo di informazione attiva; la prova del comportamento speculativo pregresso non equivale, di per sé, alla dimostrazione che il cliente fosse stato messo in grado di compiere una scelta consapevole sul singolo investimento.
  • Il nesso causale tra violazione degli obblighi informativi e danno lamentato non può essere escluso sulla base della sola generica propensione al rischio dell'investitore; occorre una prova più specifica idonea a superare la presunzione di causalità operante in favore del cliente.
  • Quando una domanda principale e una subordinata sono incompatibili tra loro e la subordinata è stata accolta in primo grado, la mancata impugnazione incidentale del capo che ha rigettato la domanda principale determina il giudicato interno e preclude la sua riproposizione in cassazione o al giudice di appello.
  • Nel giudizio di cassazione, il successore a titolo universale della parte deceduta dopo la notificazione del ricorso può intervenire, purché il contraddittorio sulla successione processuale risulti comunque instaurato o sanato per acquiescenza della controparte.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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