Cassazione Penale, Sentenza n. 9824/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma in appello delle condanne per ricettazione, porto in luogo pubblico di arma, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. I motivi di ricorso includevano: 1) vizio di motivazione per la mancata valutazione dei motivi aggiunti depositati il 2/02/2023; 2) violazione di legge perché una istanza di rinvio (legittimo impedimento) del 26/01/2023 sarebbe dovuta implicare una richiesta di trattazione orale e la sua mancata valutazione avrebbe leso il diritto di difesa; 3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 648 c.p. (ricettazione), sostenendo che la presenza dell'imputato sull'auto rubata non prova la consapevolezza dell'illiceità della vettura; 4) vizio di motivazione sulla conferma del porto d'arma per mancata prova della disponibilità dell'arma; 5) violazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione essenziale: 1) il primo motivo è inammissibile per genericità (mancata specificazione del punto di doglianza rispetto alla motivazione impugnata); 2) il secondo è infondato: il Collegio ritiene che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento non implichi automaticamente la richiesta di trattazione orale, inoltre l'istanza era scollegata dalla nuova data fissata e il vizio non è stato tempestivamente eccepito con le conclusioni scritte; 3) i motivi terzo e quarto non sono ammissibili perché rappresentano una richiesta di rivalutazione del merito probatorio, materia non consentita in Cassazione: la Corte di Appello aveva dato valutazione razionale delle prove (posizione alla guida del veicolo rubato e rinvenimento dell'arma nell'abitacolo) sufficiente a sostenere le responsabilità; 4) l'ultimo motivo sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato perché nessuna censura sulla pena era stata proposta in appello. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
autorizza il procedimento con contraddittorio scritto; il ricorso è stato trattato con rito "cartolare" ai sensi della norma
art. 581 c.p.p.
richiama i limiti di specificità dei motivi di impugnazione in appello: motivi generici sono inammissibili
art. 591 c.p.p.
conferma il principio per ogni gravame (anche appello) che le doglianze generiche comportano inammissibilità
art. 648 c.p.
norma sulla ricettazione: richiede consapevolezza dell'origine illecita del bene; la Corte ha ritenuto che la guida di un veicolo rubato e la mancata valida spiegazione possano dimostrare tale consapevolezza
art. 133 c.p.
disciplina la determinazione della pena; qui la Corte osserva che la censura sulla pena non era stata proposta in appello, per cui non gravava un preciso onere motivazionale sul giudice d'appello
art. 616 c.p.p.
prevede la condanna alle spese processuali per la parte che propone il ricorso, applicata al ricorrente in caso di rigetto
Massime di principio
- Le doglianze in grado di appello e in Cassazione devono essere specifiche: indicare il punto preciso della motivazione impugnata e come essa sarebbe viziata, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per genericità
- Una istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore non è automaticamente equivalente a una richiesta di trattazione orale; per contestare la celebrazione cartolare del giudizio la eccezione deve essere tempestiva (conclusioni scritte o prima della deliberazione) e pertinente alla data nuova fissata
- Le nullità a regime intermedio devono essere eccepite tempestivamente nel corso del giudizio altrimenti si considerano sanate
- La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito probatorio: può valutare soltanto la coerenza logica e la congruità della motivazione rispetto agli elementi di prova indicati; richieste di riconsiderazione delle prove sono inammissibili
- In casi di ricettazione la mera presenza su un veicolo rubato può integrare un indizio rilevante se collegata a elementi aggiuntivi (es. impossibilità di fornire una valida spiegazione), e l'arma rinvenuta nell'abitacolo può legittimare la valutazione della disponibilità e del porto
- Se la censura sulla pena non è stata proposta nei gradi precedenti, il giudice d'appello non è tenuto a motivare ex novo sul trattamento sanzionatorio, e la relativa doglianza può essere dichiarata manifestamente infondata in Cassazione
- Per tutelare i diritti di difesa in caso di questioni procedurali (forma cartolare vs dibattimentale) è fondamentale sollevare le eccezioni nel momento processuale opportuno; l'omessa contestazione comporta perdita dell'azione correttiva
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