Cassazione Penale, Sentenza n. 27000/2022 del 13/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione illegale di armi e munizioni. Due sono i motivi principali: 1) vizio nella valutazione delle intercettazioni ambientali, sostenendo che tali captazioni dimostravano che il reale detentore delle armi fosse il fratello Erminio e che Domenico si era assunto la responsabilità per proteggerlo; i giudici di merito avrebbero ignorato o male interpretato le intercettazioni rilevanti; 2) errata negazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante la collaborazione e la vetustà dei precedenti, con contestazione della valutazione della possibilità di reiterazione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura fosse diretta a una diversa valutazione di fatto delle intercettazioni, materia non sindacabile in cassazione nella fattispecie della "doppia conforme", salvo che non vi sia travisamento o omissione decisiva della prova, circostanze non dimostrate. Ha inoltre rilevato che le intercettazioni erano state effettivamente esaminate dai giudici di merito e giustificavano la loro conclusione circa la consapevolezza della detenzione delle armi da parte del ricorrente (anche in relazione al fratello). Sul secondo motivo ha ritenuto le censure generiche e incentrate su valutazioni fattuali (negazione delle attenuanti generiche), ricordando che la scelta dei giudici, motivata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., è rimessa al loro apprezzamento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo (Euro tremila).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola la forma di enunciazione dei motivi in cassazione; qui richiamato per delimitare l'esposizione dei motivi e la loro trattazione nei limiti consentiti.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita la sindacabilità in sede di legittimità delle doglianze sulla motivazione nei casi di valutazioni conformi dei giudici di merito (doppia conforme), escludendo il riesame di valutazioni di merito non vizianti salvo travisamento della prova.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente applicato i parametri discrezionali previsti da tale norma nel motivare la negazione delle attenuanti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e alla liquidazione di una somma a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In presenza di sentenze "doppia conforme" (conferma integrale in secondo grado), la Cassazione è limitata nel riesame: non può riformare la valutazione di merito delle prove (es. intercettazioni) se non in presenza di travisamento della prova o omissione decisiva.
- Le intercettazioni ambientali sono valutazioni di fatto: la Corte di legittimità consente un'interpretazione diversa solo se è dimostrabile un travisamento o una rappresentazione del contenuto difforme e decisiva.
- La negazione delle attenuanti generiche è tipicamente una valutazione discrezionale e fattuale; motivi generici che chiedono un diverso apprezzamento del materiale probatorio sono inammissibili in Cassazione.
- Il ricorso che si limiti a proporre una diversa interpretazione dei fatti o una diversa ponderazione delle prove, senza far emergere vizi di diritto o travisamento, rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare condanna alle spese.
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve indicare con precisione elementi di diritto o dimostrare che vi è stato un effettivo travisamento/omissione di prove decisive da parte dei giudici di merito.
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