L.R. FVG 22/2004
Tutela e valorizzazione dei locali storici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’individuazione, il censimento e la valorizzazione dei locali storici del Friuli Venezia Giulia con almeno 60 anni di vita, prevedendo contributi regionali e comunali, un marchio distintivo e vincoli decennali per gli esercizi finanziati. Le principali misure finanziarie e i contributi per il censimento erano riferiti all’anno 2005 e ai relativi stanziamenti iniziali.
Tutela, censimento e valorizzazione dei locali storici del Friuli Venezia Giulia
Tutela e valorizzazione dei locali storici del Friuli Venezia Giulia
La legge istituisce una disciplina regionale per individuare, censire e valorizzare gli esercizi pubblici e commerciali di particolare rilievo storico nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento mira a sostenere locali con almeno sessanta anni di vita che presentino valore storico, artistico, ambientale o testimoniale.
Ambito di applicazione e finalità
La Regione, in collaborazione con i Comuni, individua i locali storici e promuove la loro salvaguardia e valorizzazione. La tutela riguarda gli esercizi pubblici e commerciali che, per anzianità e caratteristiche, costituiscano testimonianza storica, culturale e tradizionale.
Censimento dei locali storici
La legge affida ai Comuni il censimento dei locali storici, sulla base di una scheda e di una metodologia di rilevazione adottate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’approvazione della legge.
Il censimento deve contenere in particolare:
- localizzazione e descrizione della sede e dell’attività;
- inventario di arredi e strumenti, con indicazione dello stato di conservazione;
- datazione del patrimonio e delle attività.
I Comuni, entro centoventi giorni dalla deliberazione regionale sulla scheda e metodologia, approvano:
- una relazione tecnica con elaborati grafici e fotografici;
- il censimento dei locali aventi le caratteristiche previste.
L’effettiva anzianità dell’esercizio, anche a prescindere dalla titolarità, può essere attestata dalle Camere di commercio o da altra documentazione idonea. Le associazioni per la tutela dei locali storici, nonché associazioni e istituti che perseguono finalità di tutela del patrimonio culturale, possono segnalare i locali meritevoli di censimento e collaborare alla formazione della documentazione.
I Comuni trasmettono copia della scheda di censimento alla Regione, che a sua volta la inoltra alla Camera di commercio. È prevista la possibilità di revisioni annuali del censimento.
Se il Comune non provvede entro sessanta giorni, titolari, proprietari o associazioni culturali interessate possono presentare al Comune la documentazione tecnica richiesta, e l’ente decide sulla richiesta di censimento.
Vincoli per i locali che ottengono contributi
Per i locali storici censiti che abbiano beneficiato dei finanziamenti regionali, la legge prevede un vincolo decennale, decorrente dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento:
- della destinazione d’uso;
- dei caratteri salienti degli arredi;
- della conformazione degli spazi interni;
- delle vetrine;
- degli altri elementi di decoro, arredo e funzione indicati nella relazione tecnica come meritevoli di tutela.
Il vincolo deve risultare da un atto d’obbligo unilaterale del beneficiario, da trascrivere nei registri immobiliari a cura e spese dell’interessato, con previo assenso del proprietario se diverso dal beneficiario. L’erogazione del finanziamento è subordinata a tale adempimento. I vincoli possono essere rimossi solo con restituzione del contributo percepito, maggiorato degli interessi secondo la disciplina regionale sul procedimento amministrativo.
Autorizzazione degli interventi e controlli comunali
I proprietari o gli aventi diritto presentano al Comune il progetto degli interventi di tutela, restauro e valorizzazione, sulla base della relazione tecnica del censimento, insieme al preventivo di spesa.
Il Comune:
- rilascia l’autorizzazione agli interventi;
- informa le associazioni interessate;
- trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco delle autorizzazioni rilasciate nell’anno precedente;
- verifica la conformità degli interventi eseguiti rispetto a quelli progettati e autorizzati.
La conformità dell’intervento è condizione vincolante per la concessione dei contributi.
Contributi per tutela, restauro e valorizzazione
La legge prevede una duplice forma di sostegno economico.
I Comuni, al momento del rilascio dell’autorizzazione, possono deliberare un contributo sulla spesa sostenuta, informandone la Regione; il contributo è poi erogato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
La Regione, sulla base di programmi annuali e di un proprio regolamento, concorre con un contributo pari al 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta.
I finanziamenti sono concessi nei limiti del regime di aiuto de minimis secondo la normativa comunitaria.
Marchio distintivo dei locali storici
Ai locali storici censiti è attribuito un marchio predisposto dalla Regione, da esporre all’esterno dell’esercizio e da usare nella pubblicistica. La dicitura prevista è “Locale Storico del Friuli Venezia Giulia”, accompagnata da un apposito logo.
Contributi ai Comuni per il censimento
La Regione partecipa alle spese sostenute dai Comuni per il censimento con un contributo fino al 50 per cento della spesa. Criteri, modalità e ammontare del contributo sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Aspetti finanziari
La norma finanziaria iniziale autorizzava, per l’anno 2005, stanziamenti specifici per:
- i contributi regionali agli interventi di tutela, restauro e valorizzazione;
- i contributi ai Comuni per l’attività di censimento.
Si tratta di previsioni riferite al quadro finanziario originario della legge, non di una disciplina permanente autonoma di spesa.
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