L.R. FVG 20/2004
Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 20/2004 interviene in più settori: formazione professionale, istruzione, lingua friulana, cultura, sanità, farmacia, servizi sociali, sport e opere pubbliche. Molte norme riguardano il solo anno 2004 o eventi puntuali (es. Festival 2005, termini amministrativi, finanziamenti da riprogrammare).
Riordino normativo 2004 per i servizi sociali e materie collegate in Friuli Venezia Giulia
Riordino normativo 2004 per i servizi sociali e materie collegate
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene in modo trasversale su formazione, istruzione, cultura, lingua friulana, sanità, farmaceutica, lavori pubblici e interventi sociali. Il provvedimento contiene sia modifiche permanenti a leggi regionali vigenti, sia disposizioni transitorie o riferite a specifiche annualità e iniziative, con effetti in gran parte limitati al territorio regionale.
Formazione professionale e accertamento della professionalità
In materia di formazione professionale è consentita, in deroga a precedenti limiti, la compensazione tra somme a debito e somme a credito risultanti da rendiconti certificati di attività finanziate con fondi regionali, statali o comunitari, purché i crediti siano già stati rendicontati e non ancora saldati dalla Regione. Per l’accertamento della professionalità dei soggetti che hanno frequentato corsi antecedentemente all’entrata in vigore della legge si applicano le disposizioni statali vigenti al momento dell’iscrizione ai corsi.
Contributi scolastici per trasporto e libri di testo
La disciplina regionale sui contributi per spese di trasporto scolastico e acquisto di libri di testo viene ampliata: il limite di reddito per accedere ai benefici passa da 26.000 a 37.000 euro e viene soppressa la precedente soglia massima di 520 euro. È inoltre previsto l’adeguamento annuale del limite di reddito e della riduzione per figli a carico, con decreto del Presidente della Regione entro il 28 febbraio, sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Le modifiche si applicano dall’anno scolastico 2004-2005.
Tutela e valorizzazione della lingua friulana
La legge ridefinisce l’assetto dell’organismo regionale da promuovere per il coordinamento delle politiche linguistiche friulane. L’organismo, dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia amministrativa e finanziaria, deve svolgere compiti di impulso, consulenza scientifica, indirizzo sull’uso dei finanziamenti, predisposizione dei piani regionali di politica linguistica, promozione della collaborazione tra soggetti pubblici e privati, attività di studio e ricerca e diffusione della grafia ufficiale della lingua friulana. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Regione, con rappresentanza di Regione, Province, Comuni interessati e principali istituzioni scientifiche e culturali, e con designazione regionale del Presidente.
Per gli enti riconosciuti che svolgono attività di tutela e diffusione della lingua e cultura friulana, l’assegnazione per il 2004 è fissata al 95% dell’importo previsto per il 2003; l’eventuale eccedenza dello stanziamento può essere destinata ad altri organismi operanti nel settore, individuati dal Comitato scientifico dell’Osservatorio regionale.
Cultura, cinema e manifestazioni sportive
In ambito culturale viene chiarito, con interpretazione autentica, che il beneficiario di un contributo già previsto è l’Associazione "Corale Vincenzo Ruffo". È inoltre precisato che i finanziamenti alle istituzioni culturali del settore cinematografico e audiovisivo possono riguardare anche impianti tecnologici e attrezzature tecniche degli stabili finanziati.
Per il Festival della Gioventù Olimpica Europea, previsto a Lignano Sabbiadoro nel 2005, la Regione è autorizzata a concedere contributi al Comitato esecutivo e ad altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro per manifestazioni sportive e iniziative promozionali. Sono previste concessione anticipata, rendicontazione entro tre mesi dalla conclusione del festival o della singola manifestazione e copertura finanziaria a carico del bilancio 2004.
Sport e tempo libero: termini per le domande di contributo
Nel settore sportivo e ricreativo i termini per la presentazione delle domande di contributo sono anticipati: da 31 marzo a 31 gennaio per una fattispecie e da 28 febbraio a 31 gennaio per un’altra, con effetto sulle procedure regionali di finanziamento.
Sanità regionale: governance, commissari, controlli e consorzi
La legge introduce una disciplina per i casi di cessazione del rapporto con i direttori generali delle Aziende sanitarie regionali: il Presidente della Regione, con delibera di Giunta, può nominare un commissario straordinario per un massimo di sei mesi, con pieni poteri gestionali e di rappresentanza, scelto tra soggetti in possesso di laurea e esperienza gestionale o tra dirigenti regionali.
È istituita presso la Direzione centrale competente la Conferenza dei Presidenti dei collegi sindacali delle Aziende sanitarie regionali, coordinata dal direttore del Servizio per l’economia sanitaria, con funzioni di raccordo dei controlli esercitati dall’Agenzia regionale della sanità e dai collegi sindacali; la Conferenza si riunisce almeno ogni tre mesi e trasmette una relazione semestrale.
Viene inoltre costituito il consorzio obbligatorio "Centro servizi condivisi" per razionalizzare le attività di supporto alla funzione sanitaria. Il consorzio ha personalità giuridica pubblica, è disciplinato da statuto approvato con decreto del Presidente della Regione, è retto da assemblea, amministratore unico e collegio sindacale, può essere integrato da IRCCS pubblici e Policlinico universitario e gestisce attività tecnico-amministrative individuate dalla Giunta regionale.
Servizio farmaceutico
Le funzioni amministrative in materia di farmacie sono trasferite alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio: pianta organica, dispensari, farmacie succursali, decentramento, concorsi per sedi vacanti e assegnazione ai Comuni. Per la Provincia di Udine operano specifiche ripartizioni tra le Aziende territorialmente competenti.
Sono disciplinati il procedimento di revisione della pianta organica, i termini per i pareri di Comuni e Ordini dei farmacisti e il meccanismo di silenzio-assenso sui pareri non resi nei termini. Il conferimento delle sedi vacanti o di nuova istituzione avviene mediante concorsi provinciali indetti dalle Aziende sanitarie; sono inoltre regolati composizione delle commissioni, adempimenti concorsuali e assegnazione delle sedi.
La legge consente la sostituzione temporanea del titolare, gestore provvisorio o direttore di farmacia per motivi di salute, studio, ECM o incarichi di categoria, con obbligo di comunicazione all’Azienda sanitaria per assenze superiori a tre giorni consecutivi. È inoltre imposto alle farmacie l’obbligo di esporre un cartello ben visibile con farmacie di turno, orari e riposo infrasettimanale, e di mantenere accesa un’insegna luminosa nelle ore serali e notturne durante il turno.
Pubblicità sanitaria e commissioni mediche
Le funzioni in materia di pubblicità sanitaria sono trasferite ai direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio. Per le commissioni mediche operanti presso le Aziende sanitarie regionali viene ridefinito il sistema dei compensi: sono previsti importi fissi per tipologia di concorso, integrazioni in base al numero di candidati, criteri di riparto in caso di sottocommissioni e esclusione del lavoro straordinario, con possibilità di aggiornamento periodico tramite delibera di Giunta regionale. Per le commissioni mediche che svolgono accertamenti sanitari su specifiche prestazioni assistenziali è previsto anche un compenso per soggetto visitato, oltre al rimborso spese nei casi consentiti.
Progetti sanitari, socio-sanitari e gestione delle opere
L’IVA inserita nel quadro economico di progetti relativi a opere sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di soggetti privati senza fini di lucro è ammissibile a finanziamento se rappresenta un onere effettivo per l’ente beneficiario di contributi regionali.
Per le opere pubbliche di iniziativa delle Aziende sanitarie regionali è previsto un procedimento di ricognizione e riprogrammazione dei finanziamenti già concessi per opere approvate nella programmazione 2002 e precedenti ma non avviate. Le Aziende devono comunicare entro sessanta giorni le opere non più coerenti con la programmazione attuale e quelle cui destinare le risorse; la Giunta regionale autorizza la nuova destinazione. Entro sei mesi dall’autorizzazione vanno trasmessi rendiconti e progetti esecutivi, pena la revoca dei finanziamenti. La disciplina si estende, compatibilmente con la normativa nazionale, a IRCCS, Policlinico universitario di Udine e all’Azienda ospedaliero-universitaria di Trieste in gestione liquidatoria. È inoltre prorogato al 31 dicembre 2006 il termine già fissato al 31 dicembre 2004 per una fattispecie della disciplina regionale dei lavori pubblici.
Asili nido privati e interventi di prevenzione della pedofilia
Il funzionamento degli asili nido gestiti da privati è subordinato ad autorizzazione comunale, in attesa di una disciplina organica sui servizi educativi per la prima infanzia. Un regolamento regionale, da adottarsi entro sessanta giorni, deve definire requisiti e modalità autorizzative; i gestori già operativi possono proseguire il servizio fino alle verifiche di possesso dei requisiti.
Per la prevenzione della pedofilia la Regione è autorizzata a finanziare progetti degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, predisposti congiuntamente con Aziende sanitarie, servizi educativi e soggetti del terzo settore. È prevista una spesa complessiva di 600.000 euro per il triennio 2004-2006, con regolamento attuativo da emanarsi entro quarantacinque giorni.
Finanziamenti sociali e associazioni di volontariato
Viene prorogato a centoventi giorni il termine per la domanda di finanziamento straordinario a favore dell’Associazione "ICTUS". È inoltre stabilito che, per le sovvenzioni alle associazioni di donatori di organi, una quota non superiore al 40% può essere destinata alle spese di funzionamento.
Immobili e strutture socio-assistenziali
L’Amministrazione provinciale di Udine è autorizzata a permutare o alienare l’immobile "Villa Ostende" di Grado, realizzato con contributi regionali, per acquisire un immobile più idoneo ad attività socio-assistenziali per persone disabili. Il vincolo di destinazione d’uso quinquennale viene trasferito sul nuovo immobile; in caso di vendita del bene originario, il ricavato deve essere reinvestito esclusivamente in strutture per disabili.
Sanità: personale, costituzione di aziende e tariffe
La Direzione centrale competente può avvalersi di personale del Servizio sanitario regionale in posizione di comando per progetti di particolare rilevanza in materia di pianificazione sanitaria e per altri compiti istituzionali non svolgibili con personale regionale. Sono disciplinati durata, mantenimento del trattamento economico, rientro nell’ente di provenienza e utilità del servizio ai fini della carriera, con oneri a carico della Regione.
In via interpretativa si chiarisce che, sussistendo i requisiti statali e regionali, la Regione può costituire nuove Aziende ospedaliere, comprese quelle ospedaliero-universitarie, per attuare le finalità della pianificazione sanitaria.
Viene infine riformata la disciplina dei compensi dei componenti delle commissioni sanitarie: sono confermati i compensi regionali vigenti, è previsto un compenso aggiuntivo di 10 euro per ogni soggetto visitato per specifici accertamenti assistenziali e, per le visite domiciliari, un compenso parametrato agli accordi collettivi nazionali dei medici di medicina generale. I segretari delle commissioni mediche hanno diritto solo ai compensi specificamente previsti.
Norme abrogate o superate
È abrogato un comma della disciplina sull’Azienda speciale Villa Manin. Il testo contiene inoltre numerose norme puntuali riferite a annualità 2004-2006 o a eventi specifici già conclusi; per tali profili la rilevanza pratica attuale è limitata, ferma restando la loro utilità per la ricostruzione storica della disciplina regionale.
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