L.R. FVG 23/2004
Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Friuli Venezia Giulia disciplina la partecipazione di enti locali e terzo settore alla programmazione e verifica sanitaria, sociale e sociosanitaria; definisce Conferenza regionale, Conferenza dei sindaci e Assemblea distrettuale; individua gli strumenti di programmazione (PSSR, Piano sociale, PAL/PAO, PAT, PDZ) e regola l’integrazione sociosanitaria. Molte norme sono state pensate per l’avvio del sistema e per i relativi regolamenti entro 90/180 giorni dalla vigore (2/9/2004).
Partecipazione degli enti locali alla programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina degli strumenti programmatori
Partecipazione alla programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria
La legge della Regione Friuli Venezia Giulia del 17 agosto 2004, n. 23, rafforza il ruolo degli enti locali nei processi di programmazione e verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria. Introduce inoltre una disciplina organica degli strumenti di pianificazione regionale e locale, con attenzione all’integrazione tra servizi sanitari e sociali e all’avvio del sistema integrato dei servizi sociali.
Finalità e principi generali
La disciplina mira a valorizzare il ruolo dei Comuni e degli altri enti locali, a promuovere la partecipazione di sindacati, cittadini, utenti, terzo settore e altre parti sociali, a consolidare l’integrazione sociosanitaria e ad avviare in via sperimentale il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. La Regione e gli enti locali riconoscono e valorizzano anche il ruolo delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, del privato sociale senza fini di lucro, della cooperazione sociale, del volontariato, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato.
Sedi di partecipazione degli enti locali
Gli enti locali partecipano alla programmazione e alla verifica attraverso tre livelli di rappresentanza:
- livello regionale: Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;
- livello aziendale: Conferenza dei sindaci, o sua Rappresentanza;
- livello di distretto/ambito: Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale. Queste sedi esprimono pareri, intese e osservazioni sui principali atti di programmazione, sulle nomine e sulla verifica dei risultati.
Conferenza permanente regionale
La Conferenza regionale è composta dai presidenti delle Conferenze dei sindaci, dai presidenti delle relative Rappresentanze e dai presidenti delle Assemblee dei sindaci di ambito distrettuale, o loro delegati. Ai lavori partecipano, senza voto, rappresentanti di ANCI, UPI e Federsanità-ANCI; per le materie sociali partecipano anche tre rappresentanti del terzo settore. La Conferenza:
- raggiunge l’intesa sul Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
- esprime parere sul Piano sanitario e sociosanitario regionale;
- intesa sui progetti obiettivo sociosanitari;
- esprime pareri obbligatori su altri atti pianificatori, sulle linee annuali di gestione e sui criteri di riparto di fondi sociali;
- formula osservazioni sul Piano attuativo ospedaliero;
- partecipa alla verifica dei PAO di alcune aziende e strutture ospedaliere;
- concorre alla definizione del mandato dei direttori generali e designa componenti dei collegi sindacali.
Conferenza dei sindaci e rappresentanza
La Conferenza dei sindaci è l’organismo tramite cui i Comuni esprimono bisogni di salute, partecipano ai processi di programmazione, rendono pareri obbligatori sul Piano attuativo locale, intervengono sulle attività sociosanitarie del PAL, partecipano alla definizione del mandato dei direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari, verificano l’andamento delle Aziende, esprimono parere sulla nomina del Coordinatore sociosanitario e designano componenti del collegio sindacale. Le funzioni ordinarie possono essere esercitate tramite una Rappresentanza interna non superiore a cinque componenti.
Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale
L’Assemblea di distretto è istituita in ciascun distretto sanitario e svolge un ruolo centrale nella programmazione territoriale. I suoi compiti comprendono:
- intesa sul Programma delle attività territoriali e verifica dei risultati di salute;
- avvio del Piano di zona e del relativo accordo di programma;
- parere su nomina e riconferma del Direttore di distretto;
- verifica dell’attuazione degli obiettivi del Direttore di distretto. L’Assemblea può avvalersi di una rappresentanza ristretta e si applicano regole per la formazione del consenso tra amministrazioni pubbliche partecipanti.
Strumenti di programmazione
Gli strumenti di programmazione sono:
- Piano sanitario e sociosanitario regionale;
- Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
- Piano attuativo locale (PAL) e Piano attuativo ospedaliero (PAO);
- Programma delle attività territoriali (PAT);
- Piano di zona (PDZ). La Giunta regionale deve adottare linee guida per PAT e PDZ entro 90 giorni e relazionare annualmente entro il 30 giugno sullo stato di salute della popolazione e sul grado di raggiungimento degli obiettivi.
Piano sanitario e sociosanitario regionale
Il Piano sanitario e sociosanitario regionale ha durata triennale e definisce le strategie regionali di sanità e integrazione sociosanitaria. Indica obiettivi di salute e indicatori, livelli essenziali di assistenza, interventi di riordino, progetti obiettivo sociosanitari, indirizzi di governo clinico, fabbisogni formativi e risorse finanziarie correnti e per investimenti. È adottato dalla Giunta, sentita la Commissione consiliare e la Conferenza regionale; sui progetti obiettivo sociosanitari interviene apposita intesa.
Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali
Il Piano sociale regionale definisce politiche integrate per qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, cittadinanza e contrasto del disagio. È coordinato con le politiche sanitarie, educative, formative, del lavoro, culturali, abitative e dei trasporti. Ha durata triennale, è adottato dalla Giunta d’intesa con la Conferenza regionale e contiene obiettivi, priorità, livelli essenziali delle prestazioni sociali, modalità di finanziamento, criteri di sperimentazione e accreditamento, nonché criteri per interventi e progetti integrati.
PAL, PAO, PAT e PDZ
Il PAL e il PAO sono gli strumenti di programmazione triennale e annuale delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il Direttore generale predispone la proposta e acquisisce il parere della Rappresentanza dei sindaci o della Conferenza regionale prima della negoziazione con l’Agenzia regionale della sanità. Il PAT disciplina a livello distrettuale le politiche sanitarie e sociosanitarie, dura tre anni ed è aggiornato annualmente; deve coordinarsi con il PAL. Il PDZ è lo strumento fondamentale per il sistema integrato dei servizi sociali nei territori dei Comuni associati; dura tre anni, è aggiornato annualmente, si coordina con la programmazione locale e deve coincidere con il PAT per le attività sociosanitarie.
Integrazione sociosanitaria e prestazioni
Le prestazioni sociosanitarie si distinguono in:
- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
- prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria;
- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. Le prime due sono assicurate dalle Aziende per i servizi sanitari, la terza dai Comuni. Le prestazioni sono dirette a persone con bisogni di salute complessi e sono di norma erogate tramite progetti personalizzati basati su valutazioni multidimensionali e approcci multidisciplinari. La Regione deve definire con proprie linee guida gli aspetti tecnico-organizzativi e, in generale, le prestazioni ricomprese nel sistema, gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione e di finanziamento.
Modifiche organizzative e di raccordo
La legge aggiorna denominazioni e assetti istituzionali, sostituendo riferimenti alla vecchia “Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale”, all’“Assemblea dei sindaci di distretto” e al “Coordinatore dei servizi sociali”. Viene disciplinata la figura del Coordinatore sociosanitario, il Collegio di direzione, la composizione dei collegi sindacali e l’autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria del distretto.
Norme transitorie e meccanismi procedurali
La Giunta regionale deve emanare entro 90 giorni i provvedimenti per la prima applicazione della legge. In attesa dei nuovi regolamenti, restano in vigore quelli esistenti. Per molti pareri si applica il principio del silenzio-assenso: se il parere non è espresso nei termini, si intende favorevole. Le intese devono di regola intervenire entro 45 giorni, salvo regole speciali per alcune intese con la Conferenza regionale e la Conferenza dei sindaci. La legge è entrata in vigore il 2 settembre 2004.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 5 ago 2004L.R. FVG 22/2004
- Legge · 29 lug 2004L.R. FVG 21/2004
- Legge · 21 lug 2004L.R. FVG 19/2004
- Legge · 21 lug 2004L.R. FVG 20/2004
- Legge · 25 ott 2004L.R. FVG 25/2004
- Legge · 25 ott 2004L.R. FVG 24/2004
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →