Salta al contenuto
Legge

L.R. FVG 21/2004

Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.

Normativa regionaleL.R. FVG 21/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Friuli Venezia Giulia disciplina i casi di ineleggibilità e incompatibilità per la carica di consigliere regionale e per i membri della Giunta, stabilendo anche le modalità di rimozione delle cause, le verifiche consiliari e alcune incompatibilità successive per incarichi in enti pubblici e società partecipate. Si applica dal 21 agosto 2004.

Ineleggibilità e incompatibilità di consiglieri e assessori regionali

Ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri e assessori regionali

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia disciplina, in attuazione dello Statuto speciale, i casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e ai membri della Giunta regionale. Definisce inoltre le modalità di rimozione delle cause ostative, i controlli consiliari e alcune preclusioni successive alla cessazione del mandato.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda i consiglieri regionali e, per quanto compatibile, i membri della Giunta regionale non facenti parte del Consiglio. Il testo si colloca nell’ordinamento regionale friulano e mira a prevenire conflitti di interesse e sovrapposizioni tra funzioni pubbliche regionali e altri incarichi pubblici o privati rilevanti.

Casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale

Non possono essere eletti consiglieri regionali numerosi soggetti che rivestono funzioni pubbliche o incarichi potenzialmente incompatibili con il mandato. In particolare, la legge include:

  • vertici di amministrazioni statali e strutture di diretta collaborazione ministeriale;
  • il Commissario del Governo nella regione;
  • prefetti, viceprefetti e funzionari di pubblica sicurezza operanti nel territorio regionale;
  • ufficiali delle Forze armate il cui comando interessi, anche solo in parte, il territorio regionale;
  • ecclesiastici e ministri di culto con giurisdizione o cura d’anime nella circoscrizione elettorale;
  • diplomatici e personale addetto a rappresentanze estere;
  • magistrati e componenti delle commissioni tributarie, con riferimento agli uffici nei cui ambiti territoriali hanno operato nei sei mesi antecedenti la scadenza per la presentazione delle candidature;
  • magistrati della Corte dei conti con sede nel territorio regionale, se hanno esercitato lì le funzioni nei sei mesi precedenti;
  • dipendenti della Regione o di enti regionali;
  • rappresentanti legali e dirigenti di strutture convenzionate con la Regione per il servizio sanitario;
  • rappresentanti legali e dirigenti di società partecipate dalla Regione;
  • amministratori di enti regionali.

Per magistrati e componenti delle commissioni tributarie è prevista una regola ulteriore: non sono comunque eleggibili se, al momento dell’accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.

Rimozione delle cause di ineleggibilità

Le cause di ineleggibilità cessano se l’interessato si dimette, viene trasferito, revocato, collocato in aspettativa non retribuita o comunque cessa dalle funzioni entro i termini previsti. Le regole principali sono:

  • per la maggior parte delle ipotesi, la cessazione deve avvenire non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature;
  • per magistrati e componenti delle commissioni tributarie, e per le ipotesi relative alla Corte dei conti, la cessazione deve intervenire almeno sei mesi prima di tale termine.

L’amministrazione pubblica deve adottare i relativi provvedimenti entro cinque giorni dalla richiesta. Se non provvede, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla cessazione effettiva dalle funzioni, produce effetti dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione dalle funzioni comporta l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio. L’aspettativa può essere concessa anche in deroga agli ordinamenti di settore per tutta la durata del mandato e il relativo periodo è equiparato a servizio effettivo; è inoltre considerato legittimo impedimento ai fini del periodo di prova. Non possono però essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Incompatibilità con la carica di consigliere regionale

Oltre ai casi espressamente richiamati dalla Costituzione e dallo Statuto, la legge individua varie situazioni che impediscono il contemporaneo esercizio della carica di consigliere regionale. Tra queste rientrano:

  • membri del Governo non parlamentari, assessori esterni di altre Regioni, componenti del CNEL, presidenti e assessori provinciali e comunali, nonché i presidenti dei rispettivi consigli nei territori della Regione;
  • presidente e vicepresidente di enti e istituti pubblici nominati o designati da organi regionali o di enti regionali;
  • soggetti che svolgono, con rapporto continuativo, cariche o funzioni di amministrazione, liquidazione, direzione generale o centrale, oppure di consulenza legale o amministrativa, in associazioni, enti, società o imprese che gestiscono servizi per conto della Regione o che ricevono sovvenzioni continuative rilevanti dalla Regione;
  • soggetti con analoghe cariche o funzioni in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti alla vigilanza della Regione;
  • soggetti che ricoprono tali cariche o funzioni in istituti bancari o società che svolgono prevalentemente attività finanziarie operanti in regione;
  • chi presta patrocinio, assistenza o consulenza a imprese finanziarie o economiche in vertenze o rapporti d’affari con Regione o enti regionali;
  • chi ha lite pendente con la Regione o enti regionali, salvo le controversie tributarie e quelle relative alla tutela di diritti fondamentali della persona;
  • chi, per fatti commessi da amministratore o dipendente regionale, sia stato dichiarato responsabile verso la Regione o un ente regionale con sentenza passata in giudicato e non abbia estinto il debito;
  • chi abbia debiti liquidi ed esigibili verso la Regione o enti regionali ed sia stato messo in mora, oppure, per imposte, tasse e tributi, abbia ricevuto infruttuosamente la cartella di pagamento;
  • chi non abbia reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o un ente regionale;
  • chi, nel corso del mandato, venga a trovarsi in una delle cause di ineleggibilità previste per l’elezione.

Le ipotesi di lite pendente e mancata resa del conto non operano per fatti connessi con l’esercizio del mandato.

Esclusioni e deroghe

Sono escluse dai divieti relativi ad alcune incompatibilità le cariche in enti culturali, assistenziali e di culto, nonché quelle conferite nelle università o negli istituti di istruzione superiore per designazione elettiva dei corpi accademici. Restano ferme le norme regionali già richiamate sul collocamento in aspettativa e sull’opzione per il trattamento economico dei dipendenti pubblici eletti consiglieri regionali.

Inoltre, non costituiscono causa di ineleggibilità o incompatibilità gli incarichi e le funzioni attribuiti a consiglieri o assessori regionali in base a disposizioni normative, quando siano conferiti in ragione del mandato.

Effetti delle cause ostative

Se una causa di ineleggibilità esiste già al momento dell’elezione, l’elezione è invalida. Se la causa sopravviene dopo l’elezione e non viene rimossa nei termini, il consigliere decade dalla carica.

Le cause di incompatibilità, sia originarie sia sopravvenute, comportano la decadenza se non vengono tempestivamente rimosse. La legge rinvia alle regole sulla rimozione delle cause ostative e prevede che la cessazione dalle funzioni avvenga entro i termini stabiliti per la verifica consiliare.

Verifica consiliare e procedimento di contestazione

All’inizio di ogni legislatura il Consiglio regionale convalida le elezioni solo dopo aver verificato l’assenza di cause di ineleggibilità. La convalida non può avvenire prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

Se emerge una causa di ineleggibilità, il Consiglio la contesta al consigliere interessato, che ha dieci giorni per presentare osservazioni; nei dieci giorni successivi il Consiglio decide definitivamente e, se conferma la causa, annulla l’elezione.

Se vi sono fondati motivi per ritenere sopravvenuta una causa di ineleggibilità o esistente/sopravvenuta una causa di incompatibilità, il Consiglio contesta la situazione al consigliere. Quest’ultimo ha dieci giorni per osservazioni o per rimuovere la causa; nei dieci giorni successivi il Consiglio decide definitivamente e, se la causa persiste, invita il consigliere a rimuoverla o a scegliere la carica da conservare.

Se il consigliere non provvede nei dieci giorni successivi, il Consiglio lo dichiara decaduto. La deliberazione va depositata il giorno successivo nella segreteria del Consiglio e notificata entro i cinque giorni successivi. Le deliberazioni possono essere adottate d’ufficio o su iniziativa di qualsiasi elettore.

La legge fa salvo il regime di impugnazione giurisdizionale previsto dalla normativa statale.

Applicazione ai membri della Giunta regionale

La disciplina si estende anche ai membri della Giunta regionale che non siano consiglieri. Per essi, le cause di ineleggibilità previste per i consiglieri valgono come cause ostative alla nomina. Tali cause non operano se vengono rimosse con le modalità previste per l’ineleggibilità entro la data della nomina ad assessore.

Incarichi successivi alla cessazione dal mandato

Per i sei mesi successivi alla cessazione dal mandato, non possono essere eletti o nominati presidente o vicepresidente di enti e istituti pubblici di competenza regionale, né presidente, vicepresidente o amministratore delegato di società in cui la Regione o enti regionali partecipino per oltre il 20% del capitale, coloro che abbiano svolto le funzioni di consigliere regionale o di membro della Giunta regionale nel semestre precedente.

Decorrenza

La legge è entrata in vigore il 21 agosto 2004 e disciplina in modo stabile i casi di ineleggibilità e incompatibilità per le cariche regionali indicate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.