Cassazione Penale, Ordinanza n. 08544/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cremona nei confronti dell'imputato per una violazione del Codice della strada, ritenendo integrata la contravvenzione di guida senza patente in presenza di recidiva nel biennio. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità penale; 2) violazione di legge per difetto di prova certa circa l'esistenza dei precedenti necessari a integrare la recidiva biennale; 3) vizio di motivazione sulla asserita eccessività del trattamento sanzionatorio. Il ricorso contestava, in sostanza, sia la prova dei precedenti amministrativi rilevanti per la punibilità, sia la misura della pena irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi riproducessero censure già esaminate e disattese in appello con motivazione logica e completa, fondata sulle dichiarazioni degli operanti di polizia giudiziaria circa i due precedenti accertamenti amministrativi del 29.08.2018 e del 31.08.2019 e sull'assenza, da parte dell'imputato, di allegazioni idonee a contrastarne la definitività. Ha inoltre ritenuto non deducibile in sede di legittimità il terzo motivo sulla pena, osservando che la motivazione della corte territoriale era sufficiente e che la pena inflitta era comunque ben al di sotto del medio edittale. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116 C.d.S.
comma 1 e 15 secondo periodo
La recidiva nel biennio per la guida senza patente consente di mantenere la rilevanza penale della condotta; ai fini della prova non è necessario un documento formale di definitività se l'accusa offre elementi probatori idonei e l'interessato non allega elementi contrari.
art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
È richiamato per affermare che la recidiva nel biennio esclude la depenalizzazione della guida senza patente.
art. 133 c.p.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere motivata in modo sintetico mediante il richiamo ai criteri legali e alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, salvo pene molto superiori al medio edittale.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non ricorrono cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di guida senza patente, la prova della recidiva nel biennio può essere desunta da elementi probatori diversi da un'attestazione documentale formale della definitività dei precedenti, purché tali elementi siano univoci e l'interessato non alleghi circostanze idonee a infirmarne la valenza.
- Ai fini della conferma della responsabilità per guida senza patente in regime di recidiva, l'onere di introdurre contestazioni specifiche sulla definitività dei precedenti amministrativi grava in concreto sulla difesa, una volta che l'accusa abbia fornito elementi di sicuro valore indiziario o probatorio.
- La censura sulla quantificazione della pena è inammissibile in cassazione quando si risolva in una mera critica alla discrezionalità del giudice di merito e la motivazione dia conto, anche sinteticamente, dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione più analitica è necessaria solo se la pena si discosta sensibilmente dal medio edittale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono necessariamente le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che ricorrano ipotesi di esonero.
Come è indicizzato
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