Sentenza n. 55/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento: - della ordinanza n. -OMISSIS- del 24 giugno 2021, con cui è stata ingiunta alla ricorrente la demolizione di alcune opere, mercé le quali era stata di fatto modificata da ufficio ad abitazione la destinazione d’uso di un’unità immobiliare di sua proprietà, sita in Caltanissetta, via -OMISSIS- - di tutti gli atti preliminari preparatori e conseguenti a quello sopra menzionato, ivi compresi i verbali del sopralluogo effettuato in data 3 marzo 2021 e del successivo provvedimento di constatazione della destinazione redatto il 10 giugno 2021, ancorché non conosciuti, ed ancora di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino della destinazione d'uso originaria di un'unità immobiliare, da ufficio ad abitazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale con cui le era stata ingiunta la demolizione delle opere ritenute funzionali al mutamento di destinazione d'uso di un'unità immobiliare da ufficio ad abitazione. Dal sopralluogo erano emerse la presenza di una cucina, di una camera con divano e di una camera adibita a nursery. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 23-ter del d.P.R. 380/2001, del regolamento edilizio comunale e della circolare ministeriale del 29 maggio 1995, oltre a violazione dell'art. 16 Cost., eccesso di potere, erroneità, illogicità manifesta, difetto di presupposto e di istruttoria, insufficiente motivazione e violazione del legittimo affidamento. Ha sostenuto che la presenza di una cucina e di una stanza per i bambini fosse compatibile con la destinazione a ufficio o studio professionale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 23-ter, 31 e 32 del d.P.R. 380/2001, come recepiti dalla l.r. n. 16/2016, nonché dei principi di tassatività e nominatività delle sanzioni amministrative, sostenendo che non fossero state realizzate opere edilizie da demolire e che il ripristino fosse già avvenuto mediante la rimozione della cucina e della stanza per i bambini. Nel corso del giudizio è emerso che la ricorrente aveva già ottemperato all'ordinanza prima della notificazione del ricorso e che il Comune aveva attestato l'avvenuto ripristino. La ricorrente non aveva proposto domanda risarcitoria né allegato un interesse a fini risarcitori o l'intenzione di ripristinare nuovamente gli ambienti rimossi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che l'ordinanza era stata integralmente eseguita prima della notificazione del ricorso e che, senza una domanda risarcitoria o la deduzione di uno specifico interesse risarcitorio, l'annullamento non avrebbe potuto procurare alcuna utilità concreta e attuale. L'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. avrebbe potuto essere richiesto soltanto in presenza di un interesse ai fini risarcitori. Il Collegio ha comunque esaminato le censure nel merito, ritenendole infondate. La presenza di una vera cucina e di una nursery, diversamente da un semplice punto di ristoro o da spazi accessori compatibili con un ufficio, è stata ritenuta indice univoco dell'effettiva destinazione abitativa familiare dell'immobile. Il mutamento da ufficio ad abitazione riguarda categorie funzionali autonome e non omogenee, incide sul carico urbanistico e costituisce mutamento urbanisticamente rilevante anche se realizzato senza opere, ai sensi dell'art. 23-ter del d.P.R. 380/2001. Poiché il mutamento implicava una destinazione non consentita dagli strumenti urbanistici e una variazione degli standard urbanistici, esso integrava una variazione essenziale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), della l.r. n. 16/2016, legittimando la sanzione ripristinatoria. È stato respinto anche il secondo motivo: la censura relativa all'acquisizione gratuita e alla sanzione pecuniaria per l'inottemperanza era comunque priva di interesse, oltre che infondata, poiché l'amministrazione, accertato il mutamento abusivo della destinazione d'uso, era tenuta ad adottare l'ordine di ripristino e a indicare le conseguenze legali dell'eventuale inottemperanza. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se risulta interesse ai fini risarcitori
Quando l'atto impugnato è stato eseguito o comunque l'annullamento non è più utile, il giudice può accertarne l'illegittimità soltanto se il ricorrente deduce un interesse ai fini risarcitori.
art. 23-ter d.P.R. 380/2001
costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie
Il mutamento tra categorie funzionali autonome e non omogenee è urbanisticamente rilevante anche se realizzato senza opere edilizie e, quando incide sul carico urbanistico, è soggetto al regime edilizio previsto dalla legge.
art. 12, comma 1, lett. a), l.r. Sicilia n. 16/2016
Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato [...] un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dagli strumenti urbanistici con variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
Il mutamento di destinazione d'uso non autorizzato integra variazione essenziale quando comporta una destinazione non consentita dagli strumenti urbanistici e modifica gli standard urbanistici.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Una volta accertata la variazione essenziale abusiva, l'amministrazione deve adottare la sanzione ripristinatoria e indicare le conseguenze dell'eventuale inottemperanza, compresa l'acquisizione gratuita e la sanzione pecuniaria nei casi previsti dalla legge.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione o ripristino costituisce una conseguenza legale che l'amministrazione deve indicare nel provvedimento.
Massime di principio
- Quando il provvedimento amministrativo impugnato è stato integralmente eseguito prima della notificazione del ricorso e il ricorrente non deduce né una domanda né un interesse ai fini risarcitori, viene meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- L'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. può essere disposto, in luogo dell'annullamento ormai inutile, soltanto se il ricorrente manifesta un interesse ai fini risarcitori, anche in vista di una successiva azione di responsabilità.
- La presenza, in un immobile assentito come ufficio, di una vera cucina e di una stanza destinata a nursery può costituire, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi accertati, indice sufficiente dell'effettivo mutamento della destinazione d'uso in abitazione; non è equiparabile alla mera presenza di un punto di ristoro o di spazi accessori compatibili con l'attività professionale.
- Il mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionali autonome e non omogenee, come quella direzionale e quella residenziale, è urbanisticamente rilevante anche quando sia realizzato senza opere edilizie, se determina un'incidenza sul carico urbanistico.
- In Sicilia, il mutamento di destinazione d'uso non consentito dagli strumenti urbanistici e comportante variazione degli standard di cui al d.m. 1444/1968 integra una variazione essenziale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), della l.r. n. 16/2016 e legittima l'ordine di ripristino della destinazione originaria.
- Accertato un abusivo mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso, l'amministrazione esercita un potere vincolato di repressione e deve adottare l'ordine ripristinatorio, indicando anche le conseguenze legali dell'eventuale inottemperanza.
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