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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24511/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato il PREU, con interessi e sanzioni, relativo ad apparecchi e congegni da gioco. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente, e la Corte tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che, nel calcolo induttivo della base imponibile, non potessero essere computati i giorni di chiusura dell'attività, poiché in tali giornate non vi sarebbe stata raccolta di somme. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 39-quater, comma 3, del d.l. n. 269/2003 e dell'art. 24, comma 8, del d.l. n. 98/2011, sostenendo che la norma consente la determinazione induttiva del PREU mediante importo forfettario giornaliero e che il prelievo prescinde dalla concreta operatività dell'apparecchio, sicché la CTR avrebbe erroneamente escluso i giorni di chiusura dal computo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che l'art. 39-quater, comma 3, d.l. n. 269/2003, pur consentendo la ricostruzione induttiva della base imponibile mediante importo forfettario giornaliero quando i dati delle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, non introduce una presunzione assoluta e non esclude la prova contraria del contribuente, anche sul quantum della pretesa. Nel caso concreto, era dunque ammissibile contestare il computo dei giorni di chiusura dell'attività. Il ricorso è stato quindi rigettato; non vi è stata statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 39-quater, comma 3, d.l. n. 269 del 2003

    "Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all’accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto... mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni..."

    La disciplina consente il ricorso al metodo induttivo e a un importo forfettario giornaliero quando i dati non siano memorizzati o leggibili, ma non configura una presunzione iuris et de iure; il contribuente può offrire prova contraria anche sul quantum.

  • art. 24, comma 8, d.l. n. 98 del 2011

    È richiamato nel motivo di ricorso come norma connessa alla disciplina del prelievo, ma nel testo non emerge una specifica autonoma interpretazione della Corte.

  • art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

    È la norma processuale invocata per dedurre in cassazione la violazione di legge.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede una determinazione induttiva della base imponibile tramite parametri forfettari, il relativo meccanismo agevola l'accertamento ma non trasforma automaticamente la ricostruzione in una presunzione assoluta.
  • Anche in presenza di accertamento tributario fondato su criteri forfettari o induttivi, il contribuente conserva il diritto di difendersi e di fornire prova contraria sul presupposto o sull'ammontare della pretesa.
  • La ricostruzione induttiva deve confrontarsi con i dati di fatto concreti allegati dal contribuente; se emergono elementi idonei a incidere sul quantum, l'amministrazione non può applicare il parametro forfettario in modo meccanico.
  • Nel caso di parametri giornalieri, l'amministrazione non può prescindere, se provate, da circostanze che incidono sull'effettiva riferibilità del parametro a singole giornate, come la chiusura dell'esercizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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