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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20141/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un avvocato aveva convenuto una società e un terzo chiedendo il risarcimento dei danni lamentati per la presentazione di tre esposti nei suoi confronti, ritenuti ingiustificati e privi di fatti di rilevanza disciplinare. Nei gradi di merito, la domanda era stata respinta nei confronti della società; il Tribunale aveva inoltre dichiarato l'estinzione parziale del processo per mancata rinnovazione della citazione del terzo dichiarata nulla e aveva condannato l'attore per responsabilità processuale aggravata. La Corte d'appello aveva confermato, rilevando che alla società era riferibile solo un esposto, mentre gli altri due provenivano personalmente dal terzo; aveva inoltre ritenuto che l'esposto collegato alla società fosse fondato, perché accompagnato dalla trasmissione di una sentenza penale di condanna in primo grado, suscettibile di rilievo disciplinare, e privo di contenuto diffamatorio o denigratorio. Con il ricorso per cassazione erano stati dedotti cinque motivi: violazione dell'art. 96 c.p.c. per avere ritenuto la soccombenza integrale nonostante l'eccezione di difetto di legittimazione passiva fosse stata accolta almeno in parte; violazione dell'art. 96 c.p.c. per avere la Corte d'appello valorizzato la produzione documentale invece dell'agire/resistere in giudizio; violazione degli artt. 96 e 342 c.p.c. e dell'art. 612-bis c.p. per avere considerato la reiterazione e altri profili non allegati o non coltivati; violazione degli artt. 96 e 2043 c.c. per aver ritenuto esposti rilevanti ai fini disciplinari e aver confuso il merito della domanda con la responsabilità aggravata; ulteriore violazione degli artt. 2043 c.c. e 360, n. 5, c.p.c. per la valutazione del tenore degli atti e della reiterazione della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la soccombenza va riferita all'esito complessivo della lite e non al mancato accoglimento di eccezioni processuali o di merito. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi residui: il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. era precluso dalla doppia conforme; comunque il ricorso era privo di specificità sulla vicenda penale richiamata. Nel merito, ha condiviso la valutazione della Corte territoriale: l'azione era infondata, l'esposto riferibile alla società non aveva carattere diffamatorio o denigratorio, la trasmissione di una sentenza di condanna di primo grado poteva avere rilievo disciplinare, e la reiterazione richiesta dalla norma penale richiamata doveva provenire dal medesimo soggetto, non potendo bastare né esposti di soggetti diversi né il mero uso della PEC societaria da parte del legale rappresentante a titolo personale. Ha quindi confermato anche la condanna ex art. 96 c.p.c. e le spese.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità processuale aggravata può essere ravvisata quando la domanda o l'eccezione siano manifestamente infondate o quando la parte agisca senza la normale diligenza; la soccombenza va valutata sull'esito finale della lite nel suo complesso.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la censura si pone in contrasto con un principio già consolidato.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    Preclude la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia decisione conforme di merito, salvo dimostrazione di diverse ragioni di fatto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non è deducibile quando vi sia doppia conforme e, in ogni caso, richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma la Corte non ne ha fatto una autonoma applicazione decisoria; la censura è stata esaminata unitamente alle altre.

  • art. 612-bis c.p.

    La Corte ha richiamato la reiterazione quale elemento testualmente richiesto dalla norma penale, utilizzata come parametro civilistico per valutare l'infondatezza della pretesa.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma generale di responsabilità aquiliana, ma la Corte ha ritenuto assorbente l'accertata infondatezza della pretesa e la mancanza di condotta illecita rilevante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La soccombenza ai fini della condanna alle spese e della responsabilità aggravata va apprezzata con riferimento all'esito finale complessivo della controversia, non al solo mancato accoglimento di singole eccezioni processuali o difensive.
  • In presenza di doppia decisione conforme di merito, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile, salvo che il ricorrente dimostri che le due sentenze si fondano su differenti ragioni di fatto.
  • La responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere affermata quando la parte abbia coltivato una domanda manifestamente infondata o pretestuosa, senza la normale diligenza nell'apprezzamento della sua infondatezza.
  • Nel giudizio di cassazione è essenziale la specificità della censura: non basta affermare genericamente un diverso esito di giudizi presupposti o una diversa rilevanza dei fatti, ma occorre confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e indicare i fatti decisivi trascurati.
  • La valutazione dell'infondatezza della pretesa risarcitoria può fondarsi anche sulla verifica che gli atti denunciati non abbiano contenuto diffamatorio o denigratorio e siano, invece, riconducibili a una segnalazione potenzialmente rilevante sul piano disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità professionaleInadempimento
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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