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Ordinanza

Ordinanza n. 1028/2026 - Napoli, Sezione 8

per l''accertamento - del silenzio serbato dal Comune sull''istanza notificata in data 18.5.2022 e volta ad ottenere l''accertamento sulla regolarità degli interventi edilizi realizzati presso la proprietà del de cuius -OMISSIS-, sita in Lusciano alla via -OMISSIS- n. 62 (già via -OMISSIS-); nonché per l’accertamento - dell''obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza.

Giustizia amministrativa202204574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza n. 329/2023 e mancata adozione del provvedimento edilizio dovuto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio originario i ricorrenti avevano chiesto l’accertamento del silenzio serbato dal Comune di Lusciano sull’istanza notificata il 18 maggio 2022, volta a ottenere l’accertamento della regolarità degli interventi edilizi realizzati presso la proprietà del de cuius, nonché l’accertamento dell’obbligo comunale di provvedere. Con istanza notificata e depositata l’11 luglio 2025, la parte ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza n. 329/2023 del 16 gennaio 2023. Successivamente ha depositato un atto rappresentando che il Comune aveva adottato un’ingiunzione di demolizione in ottemperanza all’ordine impartito dal TAR e che tale adozione soddisfaceva il proprio interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di nomina del commissario ad acta. La sopravvenuta adozione da parte del Comune dell’ingiunzione di demolizione, ritenuta dalla stessa parte ricorrente satisfattiva del proprio interesse e adottata in ottemperanza alla sentenza, ha fatto venir meno l’interesse attuale alla nomina del commissario. L’ordinanza dispone inoltre l’oscuramento delle generalità di alcune parti ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La domanda di nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato diviene improcedibile quando l’amministrazione adotta spontaneamente l’atto dovuto e la parte interessata dichiara che tale adempimento soddisfa il proprio interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla nomina del commissario ad acta deve essere dichiarata quando l’attività amministrativa successiva realizza integralmente l’utilità perseguita dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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