Cassazione Civile, Ordinanza n. 08292/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una causa di divisione ereditaria promossa da alcuni eredi per ottenere la dichiarazione di invalidità di un testamento olografo con cui il de cuius aveva disposto in favore di un fratello una parte dei beni, con domanda anche di indegnità del beneficiario e di scioglimento della comunione ereditaria. Il tribunale aveva dichiarato invalido il testamento e disposto la divisione dell'immobile caduto in comunione, oltre al riparto delle somme su un libretto di deposito. In appello una delle eredi del beneficiario testamentario aveva contestato, da un lato, l'asserita tardività/irregolarità della riassunzione del processo dopo l'interruzione per morte del convenuto e, dall'altro, la valutazione del bene immobile e delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, sostenendo che il giudice avesse ignorato le osservazioni del consulente di parte e avesse erroneamente stimato il bene nella sua interezza. In cassazione la ricorrente deduceva due motivi: (1) vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omessa considerazione della tardiva notifica del ricorso in riassunzione, della mancata notifica del decreto di fissazione d'udienza e della mancata prova dell'accettazione dell'eredità; (2) errata quantificazione e valutazione del bene immobile da parte del CTU, con omessa considerazione delle osservazioni del consulente di parte e della pretesa erroneità della stima del compendio indiviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che, essendovi stata doppia conforme tra primo e secondo grado, era preclusa la deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per effetto dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.; inoltre la censura era comunque inammissibile perché, pur formalmente riferita a un vizio di motivazione o di procedimento, non era articolata come specifica denuncia di nullità ex art. 360, n. 4 c.p.c. secondo il principio di specificità del ricorso per cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ravvisato difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., perché la ricorrente non aveva riprodotto i passaggi della consulenza tecnica d'ufficio che assumeva erronei; ha inoltre ribadito che l'omesso esame delle osservazioni del consulente di parte è censurabile solo se la parte ne indichi in modo specifico la decisività, e comunque anche tale doglianza si risolveva in un vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. inammissibile in presenza di doppia conforme. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 305 c.p.c.
termine per la riassunzione
La riassunzione del processo dopo l'interruzione è stata ritenuta tempestiva perché il ricorso in riassunzione era stato depositato entro il termine previsto; la tardività della notifica non incideva, trattandosi di termine ordinatorio per la notificazione.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. sui fatti decisivi già esaminati nei due gradi di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di motivazione è inammissibile quando la sentenza è sorretta da doppia conforme; inoltre non può essere utilizzato per aggirare la mancata specifica deduzione di una nullità processuale o per lamentare genericamente l'omesso esame delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Le censure che denunciano error in procedendo devono essere formulate in modo univoco come deduzione di nullità della decisione o del procedimento, non essendo sufficiente una generica critica alla motivazione o alla violazione di legge.
Cass. S.U. n. 17931/2013
Il ricorso per cassazione deve articolare motivi specifici e immediatamente riconducibili a una delle ipotesi tassative dell'art. 360 c.p.c.; in caso di error in procedendo è necessario che il motivo evidenzi chiaramente la nullità dedotta.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
È necessario indicare in modo specifico e riprodurre i contenuti degli atti e dei documenti rilevanti, compresi i passaggi della consulenza tecnica d'ufficio che si assumono erronei.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 in materia di ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado, il ricorrente non può utilmente dedurre in cassazione il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. sui medesimi fatti già valutati dai giudici di merito.
- Le censure di rito o di nullità processuale devono essere formulate in modo specifico e univoco come deduzione di error in procedendo; non è sufficiente mascherarle come vizio motivazionale o violazione di legge.
- Nel ricorso per cassazione il principio di specificità impone di indicare e riprodurre gli atti o i passaggi documentali decisivi su cui si fonda la doglianza, specie quando si contesti il contenuto di una consulenza tecnica d'ufficio.
- La tardività della notificazione del ricorso in riassunzione non determina necessariamente l'estinzione del processo se il deposito del ricorso è avvenuto nel termine perentorio e il termine di notificazione ha natura ordinatoria, purché resti rispettato il termine a comparire e le parti si siano comunque costituite.
- L'omesso esame delle osservazioni del consulente di parte è censurabile solo se il ricorrente ne evidenzi con precisione la decisività rispetto alla decisione impugnata.
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