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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25083/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma per presunta inosservanza di legge e vizi di motivazione riguardo all'individuazione del reato più grave nel reato continuato, alla applicazione dell'aggravante del numero degli associati in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e alla mancata motivazione sull'aumento di pena per i reati satellite; deduceva altresì violazioni degli artt. 666 e 671 c.p.p. e dell'art. 81 c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e prive di interesse all'impugnazione (anche per il divieto di reformatio in peius), ha confermato che le posizioni irrevocabili non possono essere modificate in relazione a successivi accertamenti sui coimputati, e ha escluso rilievi sul calcolo degli aumenti per i reati satellite per mancanza di specificità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)

    art. 74, comma 2; artt. 73 e 80

    L'art. 74 (circostanza aggravante legata all'associazione e al numero degli associati) non può essere maggiorata in relazione a posizioni di altri imputati se la posizione del ricorrente è divenuta irrevocabile; gli artt. 73 e 80 riguardano i reati di detenzione/traffico di stupefacenti valutati nel contesto della continuazione

  • codice penale

    L'art. 416-bis è stato invocato rispetto alla partecipazione ad associazione mafiosa come capo di imputazione; l'art. 81 impone che, nella determinazione della pena complessiva per reato continuato, l'aumento sia proporzionato e non travalichi i limiti previsti (evitando un cumulo materiale surrettizio)

  • codice di procedura penale

    Riferimenti procedurali rispetto ai vizi di motivazione e alle impugnazioni: la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero aspecifiche e quindi inammissibili ai sensi delle regole di impugnazione

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma richiamata solo per comprovare la tempestiva richiesta di discussione orale in udienza appellando alla normativa emergenziale/di proroga sul procedimento

  • Sentenza Sezioni Unite

    n. 25939 del 2013 (Sezioni unite)

    E' citata per il criterio della maggiore gravità astratta nella scelta del reato più grave nel continuato; la Corte ha evidenziato che il ricorrente non ha dimostrato interesse a favor suo collegato a una diversa individuazione che avrebbe comportato una pena più grave (divieto di reformatio in peius)

  • Sezioni Unite della Cassazione

    Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Richiamata per il principio secondo cui il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite nel reato continuato, con grado di motivazione commisurato all'entità dell'aumento; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica perché il ricorrente non ha indicato le entità delle pene rilevanti

Massime di principio

  • Se una condanna su singoli capi è divenuta irrevocabile, quella parte non può essere rimessa in discussione in sede di successivi giudizi relativi ai coimputati: la posizione definitiva del singolo resta ferma anche se i coimputati vengono poi assolti o hanno modifiche di sentenza
  • Nelle impugnazioni è necessario contestare in modo specifico e documentato il numero degli imputati e l'entità delle pene per le aggravanti richieste: censure aspecifiche o generiche sono spesso dichiarate inammissibili
  • Nel reato continuato il giudice deve individuare il "reato più grave" in base alla pena astrattamente prevista e motivare, separatamente per ciascun reato satellite, l'aumento applicato; la motivazione richiesta aumenta con l'entità dell'aumento
  • Non è efficace chiedere la modifica del profilo aggravante riferendosi solo a pronunce intervenute sui coimputati quando la posizione del ricorrente è irrevocabile; non si può ottenere una revisione che porti solo all'esclusione di una circostanza aggravante tramite il rimedio della revisione del giudicato
  • Le impugnazioni che, se accolte, determinerebbero una pena più grave per l'imputato (reformatio in peius) spesso non possono sostenere il requisito dell'interesse all'impugnazione e possono essere dichiarate inammissibili
  • Per contestare la determinazione della pena complessiva per continuazione è necessario indicare chiaramente le pene di riferimento (anche quelle imposte in altri giudizi) e dimostrare in che modo il calcolo degli aumenti abbia violato i limiti dell'art. 81 c.p.

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