Cassazione Penale, Sentenza n. 25083/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma per presunta inosservanza di legge e vizi di motivazione riguardo all'individuazione del reato più grave nel reato continuato, alla applicazione dell'aggravante del numero degli associati in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e alla mancata motivazione sull'aumento di pena per i reati satellite; deduceva altresì violazioni degli artt. 666 e 671 c.p.p. e dell'art. 81 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e prive di interesse all'impugnazione (anche per il divieto di reformatio in peius), ha confermato che le posizioni irrevocabili non possono essere modificate in relazione a successivi accertamenti sui coimputati, e ha escluso rilievi sul calcolo degli aumenti per i reati satellite per mancanza di specificità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)
art. 74, comma 2; artt. 73 e 80
L'art. 74 (circostanza aggravante legata all'associazione e al numero degli associati) non può essere maggiorata in relazione a posizioni di altri imputati se la posizione del ricorrente è divenuta irrevocabile; gli artt. 73 e 80 riguardano i reati di detenzione/traffico di stupefacenti valutati nel contesto della continuazione
codice penale
L'art. 416-bis è stato invocato rispetto alla partecipazione ad associazione mafiosa come capo di imputazione; l'art. 81 impone che, nella determinazione della pena complessiva per reato continuato, l'aumento sia proporzionato e non travalichi i limiti previsti (evitando un cumulo materiale surrettizio)
codice di procedura penale
Riferimenti procedurali rispetto ai vizi di motivazione e alle impugnazioni: la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero aspecifiche e quindi inammissibili ai sensi delle regole di impugnazione
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma richiamata solo per comprovare la tempestiva richiesta di discussione orale in udienza appellando alla normativa emergenziale/di proroga sul procedimento
Sentenza Sezioni Unite
n. 25939 del 2013 (Sezioni unite)
E' citata per il criterio della maggiore gravità astratta nella scelta del reato più grave nel continuato; la Corte ha evidenziato che il ricorrente non ha dimostrato interesse a favor suo collegato a una diversa individuazione che avrebbe comportato una pena più grave (divieto di reformatio in peius)
Sezioni Unite della Cassazione
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Richiamata per il principio secondo cui il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite nel reato continuato, con grado di motivazione commisurato all'entità dell'aumento; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica perché il ricorrente non ha indicato le entità delle pene rilevanti
Massime di principio
- Se una condanna su singoli capi è divenuta irrevocabile, quella parte non può essere rimessa in discussione in sede di successivi giudizi relativi ai coimputati: la posizione definitiva del singolo resta ferma anche se i coimputati vengono poi assolti o hanno modifiche di sentenza
- Nelle impugnazioni è necessario contestare in modo specifico e documentato il numero degli imputati e l'entità delle pene per le aggravanti richieste: censure aspecifiche o generiche sono spesso dichiarate inammissibili
- Nel reato continuato il giudice deve individuare il "reato più grave" in base alla pena astrattamente prevista e motivare, separatamente per ciascun reato satellite, l'aumento applicato; la motivazione richiesta aumenta con l'entità dell'aumento
- Non è efficace chiedere la modifica del profilo aggravante riferendosi solo a pronunce intervenute sui coimputati quando la posizione del ricorrente è irrevocabile; non si può ottenere una revisione che porti solo all'esclusione di una circostanza aggravante tramite il rimedio della revisione del giudicato
- Le impugnazioni che, se accolte, determinerebbero una pena più grave per l'imputato (reformatio in peius) spesso non possono sostenere il requisito dell'interesse all'impugnazione e possono essere dichiarate inammissibili
- Per contestare la determinazione della pena complessiva per continuazione è necessario indicare chiaramente le pene di riferimento (anche quelle imposte in altri giudizi) e dimostrare in che modo il calcolo degli aumenti abbia violato i limiti dell'art. 81 c.p.
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