Cassazione Penale, Sentenza n. 25552/2024 del 28/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Alampi era stato condannato per il delitto di truffa dal Tribunale di Enna; la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna. Con unico motivo di ricorso la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'insussistenza del fatto. Nel corso del procedimento di cassazione la parte civile Carizzaro Maurizio ha presentato remissione della querela (trasmessa il 3/04/2024) e l'imputato ha formalmente accettato la remissione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato l'estinzione del reato per remissione della querela ex art. 152 c.p., richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la remissione intervenuta in pendenza del ricorso e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità se il ricorso è tempestivo. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto. Ha altresì disposto che il querelato sia condannato al pagamento delle spese processuali e ha revocato le statuizioni civili, in applicazione dell'art. 340 c.p.p. e dei precedenti richiamati.
Norme richiamate
art. 152 cod. pen.
La remissione della querela estingue il reato quando intervenuta e accettata; costituisce causa estintiva che il giudice di legittimità deve rilevare d'ufficio se ricorrono i presupposti.
art. 340 cod. proc. pen.
A seguito dell'estinzione del reato per remissione della querela, il giudice può pronunciare la condanna alle spese processuali a carico del querelato e revocare le statuizioni civili conseguenti alla condanna penale.
Sez. Unite, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
«la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto»
Principio secondo cui la remissione accettata estingue il reato anche se intervenuta dopo il deposito del ricorso; l'estinzione prevale su questioni processuali come l'inammissibilità e deve essere dichiarata dalla Corte di Cassazione se il ricorso è tempestivo.
Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021 (Vitucci)
Conferma la conseguenza della revoca delle statuizioni civili a seguito dell'estinzione del reato per remissione della querela.
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta e accettata formalmente anche dopo il deposito del ricorso in Cassazione, estingue il reato e deve essere rilevata d'ufficio dalla Corte di legittimità, annullando la condanna senza rinvio.
- L'estinzione del reato per remissione prevale sulle questioni processuali relative all'ammissibilità del ricorso; quindi, il giudice di legittimità deve prima verificare e dichiarare l'estinzione prima di esaminare altri motivi.
- La remissione deve risultare da atti regolari e essere tempestiva rispetto al ricorso (ossia il ricorso deve essere stato proposto nei termini): è utile depositare documentazione probatoria (PEC, atti firmati) nel fascicolo processuale.
- In caso di estinzione per remissione il querelato può essere condannato al pagamento delle spese processuali e le statuizioni civili conseguenti alla sentenza penale vanno revocate.
- La remissione è efficace solo per i reati procedibili a querela di parte; per reati procedibili d'ufficio la remissione non produce estinzione del reato.
- Prassi consigliata: quando si intende proporre remissione della querela, inviare tempestivamente atto formale (preferibilmente via PEC) e ottenere l'accettazione dell'imputato, allegando sempre la documentazione al fascicolo per consentire la tempestiva rilevazione da parte della Corte.
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